
lunedì 03/11/2025 • 11:45
Se, dopo un concordato preventivo che riduce il credito, il debitore entra in liquidazione giudiziale, la nota di variazione IVA per la quota di credito non ammessa al passivo può essere emessa solo quando il decreto di formazione dello stato passivo diventa definitivo, sancendo l’irrecuperabilità della somma falcidiata (Risp. AE 3 novembre 2025 n. 276).
redazione Memento
Nel caso in cui un’azienda veda il proprio credito ridotto dal concordato preventivo e successivamente la debitrice venga sottoposta a liquidazione giudiziale, la possibilità di emettere la nota di variazione IVA per il credito escluso dal passivo sorge quando il decreto di formazione dello stato passivo diventa definitivo, attestando l’irrecuperabilità della somma falcidiata (Risp. AE 3 novembre 2025 n. 276).
La disciplina della nota di variazione IVA in caso di apertura di una procedura concorsuale, come il concordato preventivo seguito da una liquidazione giudiziale, è stata oggetto di chiarimento da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quando il creditore vede ridotto il proprio credito (ad esempio, al 10%) in sede di concordato, la parte falcidiata (90%) si considera formalmente estinta. Se, in seguito, viene avviata una liquidazione giudiziale senza risoluzione del concordato, il credito può essere ammesso al passivo solo nella misura già decurtata.
Per la quota di credito non ammessa al passivo (quella falcidiata), la certezza giuridica dell’irrecuperabilità si verifica con la definitività del decreto di formazione dello stato passivo, che sancisce l’impossibilità di soddisfazione del creditore. È questo il momento in cui il creditore potrà emettere la nota di variazione in diminuzione IVA, recuperando l’imposta relativa all’importo rimasto definitivamente insoddisfatto.
La normativa di riferimento resta quella vigente prima delle modifiche introdotte dal decreto Sostegni-bis, in presenza di “consecuzione” tra le procedure, e il termine per l’emissione della nota di variazione è quello previsto per la dichiarazione annuale IVA relativa all’anno in cui si verifica il presupposto di irrecuperabilità.
Queste regole rafforzano la tutela dei creditori, allineando la disciplina italiana ai principi europei e garantendo la possibilità di recuperare l’IVA anche su crediti esclusi dal passivo, quando vi sia una ragionevole e definitiva certezza dell’incapienza.
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