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  • Tempo di lettura 6 min.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 62 del 30 ottobre 2025, ha confermato che in caso di cessione di un immobile ricevuto in donazione, immobile sul quale sono stati effettuati interventi per i quali spetta il Superbonus, la plusvalenza dovrà essere assoggettata a tassazione se la cessione avviene prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi.

Si ricorda che l'art. 1 c.  64-67 L. 213/2023 (legge di bilancio 2024), introduce e disciplina una nuova ipotesi di plusvalenza immobiliare imponibile, relativa alle cessioni d'immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati ai sensi dell'art. 119 DL 34/2020 relativamente ai quali spetta la detrazione ivi prevista (c.d. Superbonus). In particolare, l'art. 67 c. 1 TUIR. come modificato dal citato art. 1 c. 64, dispone che sono redditi diversi se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell'esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, né in relazione alla qualità di lavoratore dipendente:

b­bis) le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all'art. 119 DL 34/2020, che si siano conclusi da non più di dieci anni all'atto della cessione, esclusi gli immobili acquisiti per successione e quelli che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari  per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Nel caso di specie, l'istante dichiara che nel 2012 ha ricevuto in donazione un'unità immobiliare dalla madre, proprietaria dell'immobile per successione alla morte del coniuge. L'istante ha fruito della detrazione (c.d. Superbonus) relativamente alle spese sostenute per alcuni interventi edilizi eseguiti sull'immobile che, come precisato con documentazione integrativa, sono terminati a dicembre 2024. L'immobile non è stato adibito ad abitazione principale. 

Ciò posto, nel caso in esame, non opera l'esclusione prevista dalla citata lett. b-bis atteso che l'immobile che l'Istante intende cedere non è stato acquisito per successione, bensì per donazione, né è stato adibito ad abitazione principale. Pertanto, qualora l'istante ceda a titolo oneroso il predetto immobile prima che siano decorsi dieci anni dalla conclusione degli interventi ammessi al Superbonus, dovrà assoggettare a tassazione la plusvalenza di cui al citato art. 67 c. 1 lett.  b-bis) TUIR, derivante da tale cessione, da calcolare ai sensi del successivo art. 68.

Fonte: Ris. AE 30 ottobre 2025 n. 62

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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