
lunedì 03/11/2025 • 06:00
Il Tribunale di Venezia, con ordinanza 12 luglio 2024, ha stabilito che l'azione di responsabilità sociale proponibile contro l'amministratore di una società di capitali ha natura contrattuale e incombe, pertanto, sull'attore l'onere di provare la sussistenza delle violazioni contestate e il nesso di causalità, mentre sull'amministratore convenuto quello di fornire prova liberatoria.
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Il Tribunale di Venezia, con un'ordinanza emessa il 12 luglio 2024, al termine di un procedimento ex art. 700 c.p.c. introdotto da un socio di una società a responsabilità limitata nei confronti dell'amministratore unico della stessa al fine di chiederne la revoca cautelare per presunte ed asserite gravi irregolarità gestionali si è pronunciato circa l'onere della prova.
Nel merito, il socio ricorrente adduceva che l'amministratore unico avesse tenuto plurime condotte di mala gestio, denunciando, in particolare, gravi irregolarità relative alla gestione e contabilizzazione di taluni finanziamenti eseguiti dai soci a favore della società, nonché, più in generale, inerenti alla tenuta della documentazione sociale.
In argomento, l'art. 2476 c.c. prevede la responsabilità dell'amministratore di una società a responsabilità limitata nei confronti della medesima per i danni provocati dall'inosservanza dei doveri relativi all'amministrazione della società, ad esso imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.
Per quanto qui di interesse, il c.3 del suddetto articolo prevede, altresì, la possibilità di ottenere la pronuncia un provvedimento cautelare di revoca dell'amministratore, nel caso in cui si ravvisassero gravi irregolarità nella gestione della società commesse proprio dall'amministratore.
In tale contesto, il Tribunale evidenz...
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Rosella Staropoli
- Dottoressa in Giurisprudenza per l’Economia e l’ImpresaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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