
venerdì 24/10/2025 • 14:28
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 21 ottobre 2025 il Reg. UE 2025/2088 che modifica i regolamenti relativi a taluni obblighi di comunicazione nei settori dei servizi finanziari e del sostegno agli investimenti.
redazione Memento
Gli obblighi di informativa e divulgazione svolgono un ruolo fondamentale nel garantire un monitoraggio adeguato dell'applicazione e una corretta osservanza del diritto UE. Il Reg. UE 2025/2088, pubblicato in GUE il 21 ottobre 2025, si pone l'obiettivo di migliorarli, snellirli e modernizzarli per limitare gli oneri amministrativi ed evitare la duplicazione degli obblighi di informativa.
Il regolamento ha specificato anche i compiti del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS) che deve condividere con le altre autorità le informazioni avute nello svolgimento dei suoi compiti. L'autorità richiedente e il CERS sono soggetti agli obblighi in materia di segreto professionale e protezione dei dati. Quando scambia informazioni, il CERS informa dello scambio, senza indebito ritardo, ciascuna autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni.
In caso di scambi di informazioni ricorrenti o periodici, il CERS è tenuto a informare una sola volta l'autorità dalla quale ha ottenuto le informazioni. In deroga a questo obbligo di informazione, il CERS non è tenuto a informare l'autorità in merito allo scambio di informazioni se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) le informazioni sono state anonimizzate in modo tale da non riferirsi più ad alcuna persona fisica identificata o identificabile e da non consentire più l'identificazione dell'istituto finanziario o di altri soggetti giuridici; oppure
b) le informazioni sono state modificate, aggregate o trattate mediante qualsiasi altro metodo di controllo della divulgazione per proteggere quelle riservate.
Le norme sulla condivisione delle informazioni stabilite nel regolamento dovrebbero integrare le attuali possibilità di scambio di informazioni previste dal diritto UE e, in ogni caso, non dovrebbero limitarle. Laddove esistano già disposizioni più specifiche sulla condivisione di informazioni, le autorità dovrebbero essere in grado di condividere le informazioni conformemente a tali disposizioni, le quali dovrebbero prevalere in caso di conflitto con il presente regolamento.
Analogamente, sono stati introdotti meccanismi globali per la condivisione delle informazioni, rispettivamente, tra l'SRB (Comitato di risoluzione unico - Single Resolution Board) e le autorità nazionali di risoluzione nel quadro del meccanismo di risoluzione unico, tra l'AMLA (Autorità per la lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) e le autorità nazionali competenti che si occupano di lotta al riciclaggio e tra la BCE (Banca centrale europea) in quanto autorità competente e le autorità nazionali competenti che fanno parte del meccanismo di vigilanza unico. Per garantire che lo scambio di informazioni tra tali autorità sia effettuato conformemente ai meccanismi specifici introdotti da tali atti giuridici dell'Unione, è opportuno escludere tali scambi dall'ambito di applicazione del regolamento.
Fonte: Reg. UE 2025/2088 (GUE 21 ottobre 2025)
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