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lunedì 27/10/2025 • 06:00

Fisco DDL BILANCIO 2026

Plusvalenze: stretta sulla rateizzazione, cosa cambia per i soggetti IRES

L'art. 15 DDL Bilancio 2026 modifica il regime di tassazione delle plusvalenze per soggetti IRES, restringendo la possibilità di rateizzazione, innalzando i requisiti temporali di possesso e riducendo la durata della dilazione fiscale per alcune categorie di beni. Rimangono, invece, invariate le regole per cessioni di azienda e diritti sportivi.

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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L'art. 15 DDL Bilancio 2026 interviene in maniera incisiva sull'art. 86 c. 4 TUIR, ridefinendo il regime di tassazione delle plusvalenze realizzate da soggetti IRES e, modificando sia le condizioni soggettive sia oggettive per la rateizzazione quanto la durata della stessa. L'intervento normativo si inserisce in un più ampio processo di razionalizzazione del sistema tributario d'impresa, con l'obiettivo dichiarato di anticipare il gettito fiscale e ridurre l'effetto finanziario positivo derivante dalla dilazione nel tempo dell'imposizione. Allo stesso tempo, la norma rafforza la connessione tra trattamento fiscale e comportamento contabile, promuovendo un approccio sistematico nella gestione delle operazioni straordinarie.

Il nuovo testo del comma 4 dell'art. 86 TUIR

In base a quanto previsto dalla nuova disposizione, in via generale, le plusvalenze realizzate (escluse quelle agevolate ai sensi dell'art. 87 TUIR in regime PEX) concorrono a formare il reddito imponibile per l'intero ammontare nell'esercizio del relativo realizzo. Tuttavia, è prevista la facoltà di optare per la tassazione rateale, alle condizioni e con i limiti previsti. In particolare, il testo riformato si articola in quattro segmenti distinti (ciascuno riferito a una specifica tipologia di beni o operazioni) ovvero:

  • beni strumentali,
  • immobilizzazioni finanziarie non PEX,
  • cessioni di azienda o ramo d'azienda,
  • cessione dei diritti alle prestazioni degli atleti da parte di società sportive professionistiche.

Beni strumentali

Relativamente ai beni strumentali (materiali o immateriali, la nuova norma prevede la possibilità di rateizzazione su 3 esercizi (quello del realizzo e i due successivi) solo se il bene è stato posseduto per un periodo non inferiore a 5 anni. La soglia temporale di possesso è dunque elevata rispetto ai precedenti 3 anni a 5, mentre il periodo di dilazione fiscale si riduce da 5 a 3 esercizi.

Questa modifica comporta una significativa compressione del beneficio finanziario derivante dalla rateizzazione, che in passato poteva fungere da leva di pianificazione fiscale e di gestione del cash flow.

Esempio

Una società industriale vende un impianto produttivo il 10 marzo 2026, realizzando una plusvalenza di 300.000 euro. Se l'impianto è stato acquistato nel 2020 (quindi posseduto da più di 5 anni), la società potrà optare per la tassazione in tre rate da 100.000 euro ciascuna, da imputare nei redditi 2026, 2027 e 2028. Se invece l'impianto era stato acquistato nel 2022, la plusvalenza sarà interamente tassata nel 2026.

Immobilizzazioni finanziarie

Le novità introdotte per le immobilizzazioni finanziarie (escluse che rientrano nel regime PEX) ricalcano, con qualche peculiarità, la logica dei beni strumentali. In particolare, la rateizzazione su 3 esercizi è ammessa solo se i beni risultano iscritti come immobilizzazioni finanziarie negli ultimi 5 bilanci approvati. Anche qui si assiste a un inasprimento: infatti, la precedente versione della norma richiedeva un'iscrizione di almeno 3 esercizi. Ulteriore elemento di rilievo è l'adozione di un criterio fiscale di cessione LIFO, in base al quale devono considerarsi ceduti per primi i beni acquisiti più recentemente. Questo criterio, di natura antielusiva, può produrre effetti significativi nella determinazione dell'anzianità dei beni e, conseguentemente, nella possibilità di beneficiare della rateizzazione.

Esempio

Una holding cede una partecipazione non qualificata non PEX nel 2026, realizzando una plusvalenza di 1 milione di euro. La partecipazione era stata acquistata nel 2022 ed è stata sempre iscritta tra le immobilizzazioni. Se l'iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie è presente solo nei bilanci dal 2023 in poi, la società non potrà accedere alla rateizzazione, non avendo rispettato il requisito dei cinque bilanci.

Cessione di azienda e rami aziendali

Diversamente dai casi precedenti, il regime applicabile alla cessione di azienda o di ramo d'azienda non subisce delle modifiche. Resta, infatti, la possibilità di rateizzare la plusvalenza in 5 esercizi (ovvero nell'anno di realizzo e nei quattro successivi) qualora il bene ceduto sia stato posseduto per almeno 3 anni. La conferma della disciplina previgente riflette il riconoscimento del carattere straordinario e strutturale di queste operazioni, la cui rilevanza economica giustifica un trattamento fiscale più agevolato.

Esempio

Una società cede un ramo d'azienda nel giugno 2026, con una plusvalenza di 2 milioni di euro. Se il ramo è stato costituito e detenuto almeno dal 2023, la società potrà ripartire il reddito imponibile in cinque quote da 400.000 euro, da dichiarare dal 2026 al 2030.

Società sportive professionistiche

Anche per le plusvalenze derivanti dalla cessione dei diritti di utilizzo esclusivo degli atleti, la nuova disciplina non introduce modifiche rispetto al regime attuale. La tassazione potrà essere distribuita su 5 esercizi, a condizione che i diritti siano stati posseduti per almeno 2 anni. Tuttavia, la rateizzazione sarà ammessa esclusivamente nei limiti della parte proporzionalmente corrispondente al corrispettivo percepito in denaro; la parte realizzata in natura o in compensazione è interamente tassata nell'esercizio del realizzo. Questa distinzione introduce una variabile importante nelle trattative e nella struttura dei contratti di cessione, rendendo fiscalmente meno conveniente il ricorso a operazioni complesse o dilazionate.

Modalità di esercizio dell'opzione e conseguenze dell'omissione

Un elemento di assoluto rilievo riguarda le modalità con cui sarà possibile esercitare l'opzione per la rateizzazione. Infatti, questa scelta dovrà risultare obbligatoriamente dalla dichiarazione dei redditi relativa all'anno di realizzo della plusvalenza. In mancanza di questa indicazione (ovvero in caso di dichiarazione omessa), la plusvalenza dovrà essere interamente imputata al reddito dell'anno del relativo realizzo. Questo aspetto introduce un onere formale che, se trascurato, comporta conseguenze economiche rilevanti. È dunque essenziale che le imprese predispongano per tempo una pianificazione fiscale coerente e una scrupolosa compilazione della dichiarazione.

Decorrenza della nuova disciplina e regole transitorie

Il nuovo comma 4 è applicabile alle plusvalenze realizzate a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. Pertanto, per la generalità dei soggetti solari, le nuove disposizioni troveranno quindi applicazione dal 1° gennaio 2026.

Ai fini della determinazione degli acconti dovuti per l'anno 2026, quale imposta relativa al periodo precedente dovrà essere considerata quella che sarebbe stata determinata applicando già le nuove regole. Questa previsione comporterà la necessità di effettuare un ricalcolo teorico dell'imposta 2025 ai soli fini del calcolo degli acconti 2026.

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