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giovedì 23/10/2025 • 14:00

Lavoro DALL'INPS

Isopensione: istruzioni operative per l’esposizione in UNIEMENS

L’INPS, con Mess. 23 ottobre 2025 n. 3166, fornisce le istruzioni operative per l’esposizione nel flusso UNIEMENS della prestazione prevista in favore dei lavoratori prossimi alla pensione al fine di incentivarne l’esodo (c.d. isopensione: art. 4, c. 1-7 ter, L. 92/2012).

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
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L' art. 4, c. 1-7 ter, L. 92/2012 (Legge Fornero) prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori prossimi al trattamento pensionistico.

Il datore di lavoro, nel caso di accesso alla prestazione, si impegna a corrispondere all'INPS la provvista finanziaria necessaria per l'erogazione ai lavoratori destinatari dell'accordo di una prestazione di importo pari al trattamento di pensione che spetterebbe al lavoratore al momento della risoluzione del rapporto di lavoro in base alle regole vigenti e per l'accredito della contribuzione fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento.

La retribuzione media mensile, sulla quale deve essere commisurata la contribuzione correlata, è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, si deve tenere conto del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, la cui misura per l'anno 2025 è pari a € 120.607,00.

L'INPS, con il Mess. 23 ottobre 2025 n. 3166, fornisce le istruzioni operative per l'esposizione nel flusso UNIEMENS della prestazione di esodo in argomento con particolare riferimento ai lavoratori in relazione ai quali non sussiste l'obbligo di versamento, in capo al datore di lavoro, della contribuzione correlata con riferimento alla quota eccedente il massimale contributivo.

Modalità di compilazione del flusso Uniemens

Come già indicato nel messaggio n. 4704 del 10 luglio 2015, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro abbiano presentato domanda per la procedura di isopensione, gli stessi nel flusso Uniemens all'interno dell'elemento <Qualifica1> devono valorizzare il valore “V”, avente il significato di “Lavoratori in esodo ex art. 4 legge n. 92/2012. Domanda presentata a decorrere dal 1° maggio 2015”.

Inoltre, deve essere valorizzato l'elemento <Qualifica2>, mentre non deve essere valorizzato l'elemento <Qualifica3>. Nell'elemento <TipoLavoratore> deve essere indicato, in relazione al Fondo di previdenza a cui risulta iscritto il lavoratore esodato, uno dei codici esistenti.

Per ciascuno dei suddetti lavoratori, all'interno dell'elemento <Dati Retributivi>, deve essere valorizzato l'elemento <Imponibile>, indicando l'imponibile sul quale è calcolata la contribuzione correlata e l'elemento <Contributo> in corrispondenza del quale deve essere indicato l'importo della contribuzione figurativa correlata da versare (pari all'aliquota di finanziamento del Fondo previdenziale di appartenenza tempo per tempo vigente). I dati sopra esposti nel flusso Uniemens sono riportati nel DM2013 virtuale ricostruito nella colonna “somma a debito” con il codice in uso “M161”.

Per i lavoratori nuovi iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che optano per la pensione con il sistema contributivo, al superamento del massimale, i datori di lavoro devono valorizzare l'elemento <RegimePost95> con il valore “Si”, l'elemento <ImponibileEccMass> di <EccedenzaMassimale> indicando l'importo dell'imponibile e l'elemento <ContributoEccMass> con il valore “zero”. La procedura riscostruisce nel DM2013 virtuale il codice “V980” con l'importo dell'imponibile indicato in <ImponibileEccMass> e il contributo pari a “zero”, non essendo dovute le contribuzioni minori.

Fonte: Mess. INPS 23 ottobre 2025 n. 3166

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