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Il Ministero del Lavoro risponde ad una richiesta di interpello inoltrata dalla Federazione nazionale imprese elettroniche ed elettrotecniche (ANIE), per conoscere il parere del Dicastero in merito alla possibilità di applicare alle imprese che non rientrano nel comparto edile il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità).

In particolare, la Federazione istante chiede se l'obbligo di iscrizione alle Casse Edili – e il conseguente assoggettamento alle connesse verifiche – ricorra esclusivamente con riferimento alle imprese inquadrate o inquadrabili nel settore edile, ossia che svolgono in modo prevalente attività riconducibili all'edilizia. In proposito, l'istante chiede se la disciplina sulla congruità debba essere circoscritta alle sole imprese che applicano il CCNL Edilizia, restando, pertanto, escluse da tale obbligo quelle imprese che, pur realizzando attività edili in modo accessorio, risultano correttamente inquadrate sotto altro settore contrattuale, come ad esempio quello metalmeccanico.

DURC di congruità: di cosa si tratta?

Nel settore dell'edilizia è stato introdotto il c.d. DURC di congruità (o congruità della manodopera), lo strumento di verifica volto a valutare, con calcolo automatico, se i costi della manodopera e le ore dichiarate sono proporzionati all'incarico.
La verifica trova applicazione per i lavori privati - eseguiti da imprese affidatarie o da lavoratori autonomi - il cui valore complessivo sia uguale o superiore a € 70.000 e per tutti i lavori pubblici.
Nell'ambito degli appalti di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il direttore dei lavori o il committente (in mancanza di nomina del direttore dei lavori) deve verificare la congruità dell'incidenza della manodopera sull'opera complessiva, tramite l'attestazione di congruità della manodopera.
Il DURC di congruità (richiesto per i lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori, c.d. DNL, sia stata effettuata dal 1° novembre 2021) è rilasciato, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa Edile territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria, o di un suo delegato, o, per il settore pubblico, del committente o dell'affidatario dell'opera. La congruità viene attestata all'impresa affidataria o alle imprese affidatarie presenti nel cantiere.
La verifica consiste in un confronto tra la manodopera impiegata nel cantiere e gli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori. In base a 35 indici (più 4 sottocategorie) stabiliti dalle parti sociali, un cantiere risulta congruo se raggiunge un importo minimo di manodopera edile denunciata. Gli indici vengono applicati sul valore dei lavori edili e le ore di manodopera di tutte e solo le aziende edili coinvolte in appalto e subappalto nell'opera vanno ad alimentare il contatore di congruità del cantiere. In caso di verifica con esito positivo, viene rilasciata l'attestazione di congruità. In caso contrario, la Cassa edile invita l'azienda a sanare la posizione.

Il parere del Ministero del Lavoro

Nel disciplinare il DURC di congruità il Ministero ha deciso di fare specifico riferimento agli appalti di lavori in edilizia. Ciò in considerazione del fatto che la verifica di congruità, in particolare nel settore edile, può concorrere, tra l'altro, a realizzare un'azione di contrasto dei fenomeni di dumping contrattuale, promuovendo l'emersione del lavoro irregolare attraverso l'utilizzo di parametri idonei ad orientare le imprese operanti nel settore e assicurando un'effettiva tutela dei lavoratori sia sotto il profilo retributivo che per gli aspetti connessi alla salute e alla sicurezza (Interpello 17 ottobre 2025 n. 4).

Da quanto esposto si evince che la verifica di congruità è finalizzata a stabilire se, nell'ambito del singolo appalto, la manodopera impiegata dall'appaltatore sul cantiere, per quanto riguarda esclusivamente gli interventi realizzati e che siano configurabili quali rientranti nel settore edile, sia quantitativamente adeguata al lavoro da eseguire; inoltre, va verificato se vi sia proporzionalità fra il numero di lavoratori dichiarati ed i relativi versamenti contributivi, rispetto all'ammontare complessivo dell'opera. Conseguentemente saranno computate, ai fini del calcolo della manodopera verificato dal DURC di congruità, le attività effettivamente svolte nel cantiere edile, ivi comprese quelle complementari o annesse. Tutte le altre attività, quand'anche connesse alla fornitura di opere essenziali al lavoro di cantiere, ma che in esso non si svolgono, devono essere escluse dal calcolo della manodopera computata ai fini del rilascio della certificazione di congruità.

Pertanto, la verifica della congruità è circoscritta, nell'ambito di ciascun cantiere, a tutti gli interventi realizzati nel settore edile, mentre, allo stato, le lavorazioni non edili non sono soggette a tale verifica.

Quanto invece all'obbligo di iscrizione alla Cassa Edile, questo sussiste solo per le imprese che in concreto si occupano prevalentemente di edilizia.

Pertanto, l'iscrizione alla Cassa edile risulta strettamente legata all'attività prevalentemente svolta dall'impresa medesima, allo specifico settore in cui la stessa opera e alla contrattazione applicata.

Ciò risulta ben diverso dalla funzione di verifica della congruità: tale funzione, infatti, è esercitata in modo autonomo rispetto all'obbligo di iscrizione, incentrandosi sulle opere edili realizzate all'interno dell'appalto, indipendentemente dalla natura giuridica e dalle attività generalmente svolte dalle aziende coinvolte.

Imprese non edili: nessun obbligo di iscrizione alla Cassa edile nonostante il DURC

Tanto premesso, il Ministero ritiene che:

  • le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività edile hanno sia l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili realizzati nell'ambito del cantiere, sia quello di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.
  • le imprese che in concreto svolgono prevalentemente attività diversa da quella edile hanno solo l'obbligo di richiedere il rilascio del DURC di congruità per i lavori edili eventualmente realizzati nell'ambito del cantiere, ma non l'obbligo di iscrizione ad una Cassa Edile/Edilcassa.

Pertanto, le Casse Edili e/o le Edilcassa competenti dovranno rilasciare il DURC di congruità a tali imprese, non iscritte alla Cassa Edile/Edilcassa, senza imporre loro alcun obbligo di iscrizione.

Fonte: Risp. Interpello Min. Lav. 17 ottobre 2025 n. 4

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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