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lunedì 20/10/2025 • 16:33

Lavoro DALL'INPS

Sisma nei Campi Flegrei: versamento dei contributi sospesi entro il 10 dicembre 2025

L’INPS, con Circ. 20 ottobre 2025 n. 138, fornisce le istruzioni operative relative alla sospensione degli adempimenti contributivi previsti in favore dei datori di lavoro localizzati nelle zone coinvolte dagli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025 nella zona dei Campi Flegrei.

a cura di

redazione Memento

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Per fare fronte agli effetti dell'evoluzione del fenomeno bradisismico in atto nell'area dei Campi Flegrei, l'articolo 11 del DL 65/2025 conv. in L. 101/2025 ha previsto specifici interventi, tra i quali la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, inclusi quelli derivanti dalle cartelle di pagamento emesse dagli Agenti della riscossione.

L'INPS, con Circ. 20 ottobre 2025 n. 138, illustra le disposizioni sopracitate fornisce le relative istruzioni operative e contabili concernenti le diverse Gestioni previdenziali amministrate dall'Istituto.

Sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi

L'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 65/2025 prevede, per i soggetti che alla data del 13 marzo 2025 avevano la residenza o la sede legale o la sede operativa (dichiarata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura) negli immobili danneggiati (nei territori dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Bagnoli in provincia di Napoli, nonché parte del territorio della città metropolitana di Napoli.) la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza nel periodo compreso tra il 13 marzo 2025 e il 31 agosto 2025.

Le disposizioni in argomento sospendono sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. Sono compresi nella sospensione anche i versamenti, in scadenza sempre nel medesimo periodo, relativi alle note di rettifica scadute, ai piani di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa concessi dall'Istituto e agli atti di accertamento da vigilanza documentale.

Campo di applicazione

La sospensione, decorrente dal 13 marzo 2025 e valevole fino al 31 agosto 2025, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti contributivi è riferita ai soggetti che avevano, alla data del 13 marzo 2025 (data a partire dalla quale si sono verificati gli eventi sismici), la residenza o la sede legale o la sede operativa dichiarata alla competente Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) nei predetti immobili danneggiati. Tali soggetti verranno individuati con decreto del Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare.

In particolare, destinatari della sospensione in esame sono i soggetti rientranti nelle seguenti categorie: 

  • i datori di lavoro privati (compresi i datori di lavoro domestico e quelli con natura giuridica privata con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica);
  • i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e agricoli);
  • i committenti e i liberi professionisti obbligati all'iscrizione alla Gestione separata. 

La sospensione in esame è applicabile unicamente agli oneri contributivi riferiti alle attività svolte negli immobili danneggiati.

Modalità di recupero dei contributi sospesi

Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi devono essere effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 10 dicembre 2025.

Entro la medesima data del 10 dicembre 2025 devono essere effettuati in unica soluzione i versamenti sospesi relativi alle note di rettifica e alle rate dei piani di ammortamento già emessi.

Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria già versati.

Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'Agente della riscossione

La sospensione interviene ope legis e, pertanto, non è necessaria alcuna istanza da parte dei soggetti interessati e non si procede al rimborso di quanto già versato.

I termini di versamento relativi agli avvisi di addebito, in quanto in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, riprendono a decorrere dalla scadenza del periodo di sospensione.

Inoltre, nei confronti dei contribuenti interessati dalla previsione in argomento e per il periodo di sospensione determinato dalla norma, l'Istituto provvede a sospendere l'emissione degli avvisi di addebito.

Il comma 10 dell'articolo 11, inoltre, estende l'applicazione della sospensione anche ai versamenti e agli adempimenti previsti per l'adesione alla Rottamazione-quater, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025. 

Tabella riepilogativa delle sospensioni per le gestioni INPS

Nella tabella sottostante si riepilogano i termini e le caratteristiche delle sospensioni contributive per ciascuna gestione INPS interessata.

Gestione INPS

Caratteristica della sospensione

Artigiani e commercianti

Sono comprese le scadenze dei contributi dovuti sul minimale di reddito imponibile per il primo e secondo trimestre del 2025. Possono altresì essere comprese – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze dei contributi relativi al saldo di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2024, nonché al primo acconto di contribuzione sul reddito eccedente il minimale per l'anno 2025.

Per il versamento di quanto dovuto in unica soluzione alla scadenza del 10 dicembre 2025 è necessario utilizzare i modelli di pagamento originariamente predisposti e messi a disposizione nella sezione “Posizione assicurativa” > “Dati del modello F24” del “Cassetto previdenziale Artigiani e Commercianti” presente sul sito istituzionale dell'INPS.

Committenti

I soggetti destinatari della sospensione contributiva - che hanno instaurato rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure similari e che nel periodo di competenza dal mese di febbraio 2025 al mese di luglio 2025 erogano compensi sui quali è dovuto il contributo previdenziale obbligatorio alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 - devono riportare, nell'elemento <CodCalamita> di <Collaboratore>, il valore “41”, avente il nuovo significato di “Sospensione contributiva evento Campi Flegrei di cui al Decreto-Legge n. 65/2025. Validità dal 1° marzo 2025 al 31 agosto 2025”.

Liberi professionisti

Sono comprese nell'ambito di applicazione – in assenza di eventuali successivi differimenti delle scadenze di versamento – le scadenze relative ai contributi dovuti dai lavoratori autonomi che producono reddito e iscritti alla Gestione separata a titolo di saldo per l'anno di imposta 2024, nonché al primo acconto per l'anno di imposta 2025.

Agricoli

I datori di lavoro iscritti alla Gestione contributiva agricola (GCA) che possono usufruire della sospensione dei termini di versamento e degli adempimenti informativi, possono inoltrare l'apposita istanza disponibile nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).

Gli importi dovuti in relazione alle emissioni sopra indicate devono essere versati entro la data del 10 dicembre 2025, senza ulteriori somme aggiuntive, utilizzando le medesime causali del versamento ordinario e l'apposita codeline disponibile nel “Cassetto previdenziale del contribuente” alla voce “Dati complementari” > “Stampa lettera F24”.

Agricoli autonomi

I lavoratori autonomi agricoli legittimati a usufruire della sospensione possono trasmettere l'apposita istanza telematica disponibile nel “Cassetto previdenziale del contribuente”, nella sezione “Domande Telematiche” (Istanza di sospensione).

Domestici

Nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025 ricade la scadenza del pagamento dei contributi per lavoro domestico relativi al 1° trimestre 2025 e al 2° trimestre 2025.

La sospensione del termine di versamento, se ricadente nel periodo interessato, opera anche per tutti i contributi pregressi dovuti dai predetti datori di lavoro che, a fronte di comunicazione di assunzione, hanno ricevuto dall'INPS la lettera di accoglimento in cui viene indicato il termine di pagamento “entro 10 giorni dal ricevimento”.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro nel corso del trimestre, la scadenza del versamento, che deve essere effettuato entro dieci giorni dalla data di fine attività, è oggetto di sospensione se la scadenza cade nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025.

Aziende con dipendenti

I datori di lavoro in possesso dei requisiti indicati nel paragrafo 3 della presente circolare, al fine di fruire della sospensione, devono presentare specifica richiesta tramite il sito istituzionale dell'INPS, al seguente percorso: “Cassetto previdenziale (Sezione Aziende con dipendenti)” > “Comunicazioni” > “Invia Comunicazione” > “Crea Nuova Comunicazione” > “Posizione aziendale” > “Oggetto: “Inquadramento”, indicando nelle note oggetto “Eventi sismici del 13-15 marzo 2025 - Campi Flegrei”, chiedendo l'attribuzione del codice di autorizzazione “1U” ai sensi del decreto-legge n. 65/2025.

Datori di lavoro con pluralità di sedi operative

Nell'elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> del flusso Uniemens deve essere esposto l'importo dei contributi sospesi con il codice causale “N982” relativo alle unità operative oggetto della sospensione.

Fonte: Circ. INPS 20 ottobre 2025 n. 138

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