mercoledì 15/10/2025 • 17:08
È stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 19 del 15 ottobre 2025 il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Il nuovo regolamento entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026.
redazione Memento
Con l’informativa n. 142 del 15 ottobre 2025, il CNDCEC comunica che il nuovo Regolamento per la formazione professionale continua, approvato dal Ministro della Giustizia lo scorso 25 settembre, è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero n.19 del 15 ottobre 2025.
Il Regolamento, che sostituisce integralmente il testo precedente, entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, ad eccezione delle disposizioni contenute negli artt. 11 (“Autorizzazioni ad Associazioni di iscritti agli Albi e ad altri soggetti”) e 16 (“Attribuzione dei crediti alle attività formative particolari”), che si applicano già a decorrere dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia.
In particolare, l’art. 16 introduce disposizioni di maggior favore per gli iscritti, consentendo l’acquisizione dei crediti formativi derivanti dallo svolgimento di attività formative particolari con limitazioni su base triennale anziché annuale. Tale previsione, immediatamente operativa, consente di applicare fin da subito le nuove modalità di computo dei crediti nell’ambito del triennio formativo in corso.
Le restanti disposizioni del Regolamento, che entreranno in vigore il 1° gennaio 2026, introducono una serie di novità volte a rendere la formazione professionale continua più coerente con l’evoluzione normativa, a rafforzare le tutele in materia di pari opportunità e a prevedere, tra le cause di esonero, quella per anzianità, riservata agli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo, quale riconoscimento della lunga esperienza professionale acquisita.
Tra le principali modifiche si segnalano:
- art. 2: precisazione che i soggetti autorizzati sono tenuti al versamento degli importi di cui all’art. 13 c. 3, anche in caso di eventi formativi realizzati in cooperazione/ convenzione/collaborazione con gli Ordini territoriali, al fine di scoraggiare comportamenti elusivi;
- art. 5: inserimento dei crediti formativi obbligatori nella materia delle “pari opportunità”, in coerenza con i principi di uguaglianza e inclusione promossi dall’ordinamento;
- art. 6: esclusione dell’obbligo formativo per gli iscritti che abbiano o compiano 65 anni nel triennio formativo;
- art. 7: aggiornamento della disciplina dell’equipollenza, per adeguarla alle più recenti novità normative;
- art. 8: introduzione di una nuova causa di esonero per favorire la conciliazione vita-lavoro e il sostegno alla genitorialità, con la previsione di una riduzione complessiva di 45 crediti formativi da fruire tra il compimento del primo e il sesto anno di età del figlio, da parte di uno o entrambi i genitori;
- art. 9: rafforzamento del potere di vigilanza del Consiglio Nazionale, con la possibilità di richiedere copia degli attestati e della documentazione attestante l’effettiva partecipazione agli eventi formativi;
- Allegato 1 – aggiornamento e riformulazione dell’elenco delle materie che dovranno essere trattate nello svolgimento delle attività formative.
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Il CNDCEC, con Informativa 6 ottobre 2025 n. 139, annuncia la pubblicazione del nuovo Regolamento elettorale per le elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali, del ..
redazione Memento
Rimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.