martedì 14/10/2025 • 10:52
Il DL 116/2025 (Decreto Terra dei Fuochi) convertito dalla L. 147/2025 prevede che il reato di gestione dei rifiuti pericolosi torni a essere una contravvenzione punita con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
redazione Memento
Il DL 116/2025 aveva previsto che la gestione (vale a dire raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione) non autorizzata di rifiuti non pericolosi diventasse un delitto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Ora invece, nel testo finale del decreto, convertito dalla L. 147/2025 in vigore dall'8 ottobre 2025, questo reato torna a essere una contravvenzione punita con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 a 26.000 euro.
È così di nuovo utilizzabile l'obbligo ambientale, in base alla quale il contravventore che ottempera tempestivamente alle prescrizioni dell'autorità competente, eliminando le situazioni di pericolo e di danno, può ottenere l'estinzione del reato pagando una sanzione pecuniaria pari a 1/4 del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione, oltre alle spese sostenute dall'organo accertatore per la redazione della prescrizione o, in alternativa, per il rilascio dell'asseverazione tecnica.
Non sono invece state modificate durante la conversione in legge le norme del decreto Rifiuti che sanzionano la stessa condotta di gestione non autorizzata di rifiuti non pericolosi quando avviene in casi particolari. Il reato rimane un delitto punito con la reclusione da uno a cinque anni se:
Diventa una contravvenzione il reato di gestione di rifiuti non pericolosi commesso senza osservare le prescrizioni contenute o richiamate nell'autorizzazione, o in ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richieste per le iscrizioni o comunicazioni. In questo caso la sanzione è l'ammenda da 6.000 a 9.000 euro oppure l'arresto fino a 3 anni.
Anche per il reato di miscelazione di rifiuti si prevede la pena alternativa dell'arresto da 6 mesi a 2 anni l'ammenda da 2.600 euro a 26.000, in modo da consentire il ricorso all'oblazione (mentre nel testo originario del decreto legge le pene erano cumulate).
In Parlamento, è stato anche stabilito che il divieto di violazione degli obblighi di comunicazione e di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari sia integrato solo per i rifiuti pericolosi e nel caso di assenza del formulario o del documento sostitutivo.
È stata inoltre mitigata l'aggravante dell'attività di impresa, mediante l'eliminazione della responsabilità dei vertici dell'impresa per omessa vigilanza.
Con la conversione in legge, nel decreto Rifiuti sono state anche introdotte alcune nuove pene e sanzioni:
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