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giovedì 16/10/2025 • 06:00

Fisco TRASMISSIONE ENTRO IL 31 OTTOBRE

770/2025: ritenute su utili e proventi pagati nel 2024

Il 31 ottobre 2025 è il termine ultimo per la trasmissione del 770/2025. Il modello dovrà essere presentato anche per indicare gli utili, pagati nell'anno 2024, derivanti dalla partecipazione in società ed enti soggetti all'IRES, nonché per l'indicazione dei dati dei proventi equiparati agli utili.

di Claudia Iozzo - Dottore commercialista

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Le società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le cooperative a responsabilità limitata e gli altri enti commerciali soggetti all'IRES che, nell'anno solare 2024, hanno corrisposto utili sotto qualsiasi forma e denominazione, sono tenuti ad indicare gli stessi nel modello 770/2025.

Distribuzione degli utili

La disciplina che regolamenta la distribuzione degli utili d'esercizio è soggetta a specifici vincoli normativi. L'art. 2430 c.c. prevede che dagli utili conseguiti nel corso dell'esercizio, debba essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fin quando questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Ulteriori vincoli alla distribuzione degli utili sono previsti al successivo art. 2433 c.c. il quale ammette il pagamento dei dividendi sulle azioni, solo per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. Qualora si verifichi una perdita del capitale sociale, inoltre, la ripartizione di utili non è consentita fino a che il capitale non venga reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla norma, l'assemblea può deliberare la distribuzione degli utili con conseguente registrazione del verbale medesimo presso l'Agenzia delle Entrate. In merito, l'Amministrazione Finanziaria, ha precisato che, in termini generali, per le società di capitali il diritto alla percezione del dividendo sorge nel momento in cui l'assemblea dei soci delibera la distribuzione di utili. La delibera attribuisce al socio, infatti, un diritto di credito nei confronti della società, al momento dell'approvazione della stessa (Principio di diritto AE 3/2022).

Liquidazione dei dividendi e applicazione della ritenuta

All'atto della corresponsione dei dividendi, la società opera, con obbligo di rivalsa, una ritenuta del 26% a titolo d'imposta sugli utili in qualunque forma corrisposti alle persone fisiche residenti, in relazione a partecipazioni qualificate e non qualificate, ai sensi dell'art. 27 DPR 600/73. Pertanto, all'atto del pagamento degli utili il soggetto beneficiario riceve l'importo netto del dividendo e la società, in qualità di sostituto d'imposta, versa la ritenuta a titolo d'imposta con modello F24, entro il giorno 16 del mese successivo al trimestre solare nel quale viene effettuata la distribuzione, ai sensi dell'art. 8 DPR 602/73 (codice tributo 1035).

Trimestre di distribuzione dell'utile

Scadenza versamento ritenuta

1° trimestre

16 aprile

2° trimestre

16 luglio

3° trimestre

16 ottobre

4° trimestre

16 gennaio n+1

Nel caso di distribuzione di utili in natura, i singoli soci o partecipanti, per conseguirne il pagamento sono tenuti a versare alle società ed altri enti che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali, l'importo corrispondente all'ammontare della ritenuta del 26%, determinato in relazione al valore normale dei beni ad essi attribuiti, quale risulta dalla valutazione operata dalla società emittente.

Diversamente, sugli utili e proventi equiparati corrisposti a società ed enti soggetti ad un'imposta sul reddito delle società negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, la ritenuta operata a titolo di imposta è dell'1,20%, di cui all'art. 27 c. 3-ter DPR 600/73. Sugli utili corrisposti ai fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella c.d. White list, l'aliquota della ritenuta è pari all'11%.

Compilazione modello 770/2025

Le società e gli enti soggetti all'IRES, che hanno corrisposto utili e proventi assimilati nel 2024, in qualità di sostituti d'imposta sono tenuti a compilare il modello 770/2025 e, in particolare, i quadri SI e SK.

Ai fini della compilazione, è opportuno precisare che gli utili devono essere indicati con esclusivo riferimento alla data di incasso, non rilevando la data di delibera dei dividendi.

La compilazione del quadro SI deve avvenire secondo le indicazioni esposte di seguito.

Rigo quadro SI

Cosa indicare

Rigo SI3 “Utili pagati nell'anno 2024 in qualità di emittente”

  • Colonna 1: gli utili pagati nell'anno 2024 in qualità di emittente, compresi quelli relativi alle azioni immesse nel sistema di deposito accentrato gestito dalla Monte Titoli S.p.A.;
  • Colonna 2: gli utili delle società cooperative, disciplinati dall'art. 1 c. 42 e 43 L. 178/2020 che sono stati assoggettati ad imposta anche se non distribuiti nell'anno 2024;
  • Colonna 3: il totale delle ritenute versate nell'anno su detti utili riportati nel quadro ST.

Righi da SI4 a SI13 “Utili e proventi equiparati” sui quali sono state applicate le ritenute previste dall'art. 27 DPR 600/73

  • Colonna 1: l'ammontare complessivo degli utili e dei proventi equiparati pagati nell'anno 2024, compresi quelli di fonte estera al netto delle imposte applicate all'estero (c.d. netto frontiera), per i quali è stata applicata la ritenuta;
  • Colonna 2: l'intera aliquota complessivamente applicata;
  • Colonna 3: il titolo d'applicazione della ritenuta, riportando “A” se la ritenuta è stata applicata a titolo di acconto, ovvero “I” se la ritenuta è stata applicata a titolo di imposta;
  • Colonna 4: l'ammontare complessivo delle ritenute effettuate;
  • Colonna 5: indicare il codice 1 se si tratta di utili da partecipazione e di interessi riqualificati utili (art. 98 TUIR);  il codice 2 qualora si tratti di proventi derivanti da titoli o strumenti finanziari equiparati ( art. 44 c. 2 lett. a) TUIR); il codice 3 se si tratta di utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza (art. 44 c. 1 lett. f) TUIR), sempreché non dedotti dall'associante in base alle norme del TUIR vigenti anteriormente alla riforma dell'imposizione sul reddito delle società di cui al D.Lgs. 344/2003.

Rigo SI14

L'ammontare degli utili non assoggettati a ritenuta.

Utili non soggetti a ritenuta o ad imposta sostitutiva

I soggetti residenti nel territorio dello Stato e percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti IRES, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti nell'anno 2024 e non assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, devono fornire i dati identificativi nel modello 770/2025, attraverso la compilazione del quadro SK.

E' il caso delle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in società ed enti soggetti all'imposta sul reddito delle società formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017, con delibera di distribuzione nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2018 ed il 31 dicembre 2022 e per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del DM 26 maggio 2017 (regime transitorio) con concorrenza alla formazione del reddito complessivo nella misura del 40%, 49,72% e 58,14%. A tal fine si ricorda, infatti, che la Legge di Bilancio 2018 (art. 1 c. 999-1006 L. 205/2017), ha modificato il trattamento fiscale degli utili percepiti dal 1° gennaio 2018 dalle persone fisiche, conseguiti al di fuori dell'esercizio di una attività di impresa commerciale e derivanti dal possesso e dalla cessione di partecipazioni qualificate, il quale è stato uniformato a quello previsto per le partecipazioni di natura non qualificata, prevedendo un'omogenea tassazione a titolo d'imposta (26%). 

Il medesimo quadro dev'essere utilizzato per comunicare i dati relativi:

  • agli utili corrisposti dalle società di investimento immobiliare quotate (SIIQ) e non quotate (SIINQ) e soggetti alla ritenuta a titolo d'acconto;
  • ai soggetti non residenti nel territorio dello Stato che hanno percepito utili assoggettati a ritenuta a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva anche se in misura convenzionale, nonché utili ai quali si applicano le disposizioni sul rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti e sulle azioni in deposito accentrato presso la Monte Titoli S.p.A. (artt. 27-bis e 27-ter DPR 600/73).

Ulteriore precisazione dev'essere fatta, infine, per i dividendi corrisposti alle società semplici, i quali, dal 1° gennaio 2020, s'intendono percepiti per trasparenza dai rispettivi soci con conseguente applicazione del corrispondente regime fiscale di cui all'art. 32-quater DL 124/2019. Pertanto, sulla base delle informazioni ricevute dalla società semplice, l'emittente o l'intermediario che svolgono l'attività di sostituto di imposta, dovranno compilare il quadro SK indicando i dati dei soci delle società semplici, che percepiscono dividendi sui quali non è stata applicata la ritenuta o l'imposta sostitutiva.

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