La controversia oggetto della sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 2 ottobre 2025 (causa C-234/24 P) origina dal procedimento disciplinare avviato nei confronti di una funzionaria del Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE), in servizio dal 2011, cui erano state contestate ripetute assenze non giustificate nel corso del 2017, nonché altri comportamenti ritenuti contrari agli obblighi statutari, tra cui il rifiuto esplicito di eseguire le mansioni assegnate, la partecipazione non autorizzata a un seminario esterno e l'invio di informazioni a soggetti estranei all'istituzione. A seguito dell'indagine condotta dall'IDOC, l'autorità investita del potere di nomina disponeva, con decisione del 26 agosto 2020, il licenziamento della funzionaria dall'incarico, senza riduzione dei diritti a pensione.
La destinataria della sanzione proponeva ricorso al Tribunale dell'Unione europea, deducendo plurimi profili di illegittimità della decisione: assenza di motivazione, violazione del principio del ne bis in idem a fronte della trattenuta stipendiale già operata per le giornate di assenza, sproporzione della misura disciplinare, oltre a gravi irregolarità nella conduzione dell'istruttoria e nella valutazione delle prove. Con sentenza del 24 gennaio 2024, il Tribunale respingeva integralmente il ricorso.
La funzionaria, quindi, proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di giustizia, insistendo sugli stessi motivi e lamentando, in aggiunta, un difetto di imparzialità nella composizione del collegio giudicante del Tribunale.
La decisione
In via preliminare, la Corte di giustizia ha dichiarato irricevibili le doglianze con cui la ricorrente sosteneva che il Tribunale non avrebbe preso in considerazione alcuni fatti e circostanze rilevanti. Secondo la Corte, infatti, tali allegazioni non erano formulate in modo sufficientemente chiaro e preciso, come richiesto dalla giurisprudenza costante in materia di impugnazione: un ricorso che si limiti a richiamare genericamente elementi di fatto già dedotti in primo grado, senza individuare con precisione i punti della decisione censurati né dimostrare l'errore di diritto, non consente alla Corte di esercitare il proprio controllo.
Passando al primo motivo, la ricorrente lamentava la mancanza di imparzialità di uno dei giudici del Tribunale, che in passato aveva lavorato presso la Rappresentanza permanente d'Italia accanto a S. Sannino, il quale solo più tardi (dal 1° gennaio 2021) sarebbe divenuto Segretario generale del SEAE; poiché la decisione disciplinare impugnata risale al 26 agosto 2020, il Segretario generale ha potuto intervenire unicamente nella decisione di rigetto del reclamo. La Corte ricorda che l'imparzialità ha una dimensione soggettiva (assenza di pregiudizi personali) e una oggettiva (assenza di legami idonei a suscitare dubbi legittimi): nel caso di specie, il rapporto professionale era remoto e puramente istituzionale, e non risultava alcun coinvolgimento personale; pertanto il motivo è respinto come infondato.
Con il secondo motivo, articolato in più profili, la ricorrente denunciava errori del Tribunale nella valutazione dei fatti e delle prove, nonché violazioni di principi fondamentali.
In primo luogo, ella sosteneva che il Tribunale avesse ignorato documenti e circostanze a suo favore, arrivando a una denaturazione dei fatti e a una motivazione contraddittoria. La Corte, tuttavia, ha ribadito che l'impugnazione non può trasformarsi in una nuova valutazione dei fatti: il controllo in sede di ricorso è limitato agli errori di diritto e non consente un riesame probatorio, salvo il caso di distorsione manifesta, che non risultava dimostrata.
In secondo luogo, la ricorrente contestava la mancata produzione di un presunto “dossier parallelo” occultato dal SEAE. Anche su questo punto, la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse correttamente concluso per l'assenza di indizi sufficienti a comprovare l'esistenza di tale documentazione.
Quanto al principio del ne bis in idem, la Corte ha confermato che la trattenuta sullo stipendio applicata per le assenze non autorizzate non integra una sanzione disciplinare, bensì una mera conseguenza amministrativa prevista dallo Statuto, distinta e cumulabile con la successiva misura disciplinare. Infine, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale in ordine alla proporzionalità del licenziamento, ritenuta adeguata rispetto alla rottura definitiva del vincolo fiduciario.
La Corte ha dunque respinto integralmente l'impugnazione, confermando la revoca della funzionaria e ribadendo principi già consolidati in tema di imparzialità (Wagenknecht/Commission, C-130/21 P), limiti del sindacato in sede di impugnazione (VG/Commission, C-19/18 P), natura non disciplinare della trattenuta stipendiale (WV/SEAE, C-162/20 P) e proporzionalità delle sanzioni disciplinari (DI/BCE, C-513/21 P).
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