
lunedì 06/10/2025 • 06:00
Il meccanismo del reverse charge si applica anche quando il cessionario/committente non è stabilito in Italia se, in forza di disposizioni speciali, il debitore d'imposta è espressamente individuato, anche per le operazioni fra soggetti stabiliti, nel cessionario/committente.
L'art. 17 c. 2 DPR 633/72 prevede, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 18/2010, che gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non stabiliti nei confronti di soggetti passivi ivi stabiliti sono adempiuti dai cessionari/committenti.
Tale norma amplia l'ambito applicativo del reverse charge obbligatorio, vale a dire delle ipotesi in cui – in deroga ai criteri generali previsti dal primo comma dell'art. 17 DPR 633/72 – il debitore dell'imposta non è, come di regola avviene, il cedente/prestatore, bensì il cessionario/committente.
A partire dal 1° gennaio 2010, l'IVA relativa a tutte le cessioni di beni e prestazioni di servizi territorialmente rilevanti ai fini dell'imposta in Italia, rese da soggetti non stabiliti in Italia, deve sempre essere assolta dal cessionario/committente, quando quest'ultimo sia un soggetto passivo stabilito in Italia che agisce in quanto tale, cioè nell'esercizio d'impresa, arte o professione, mediante l'applicazione del meccanismo del reverse charge, ancorché il cedente/prestatore sia identificato ai fini IVA in Italia, tramite identificazione diretta o rappresentante fiscale (risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 25 agosto 2010, n. 89).
Verificandosi la duplice condizione sopra esposta, vale a dire cedente/prestatore non residente e cessionario/committente stabilito, è solo su quest'ultimo, ove sia un soggetto passivo che agisce in veste di operatore economico, che, a norma dell'art. 17 c. 2 DPR 633/72, ricadono gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta.
Intestazione della fattura
Con la risoluzione n. 15 del 20 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il documento emesso con la partita IVA italiana del rappresentante fiscale o dell'identificazione diretta di un soggetto passivo residente in altro Stato UE o extra-UE, per una cessione di beni o prestazione di servizi effettuata nei confronti di un soggetto passivo residente in Italia, è da considerare non rilevante come fattura ai fini IVA e deve essere richiesta, al suo posto, la fattura emessa direttamente dal cedente/prestatore estero.
L'art. 17 c. 2 DPR 633/72, infatti, esclude che il cedente/prestatore non residente sia tenuto all'emissione della fattura tramite il numero identificativo IVA italiano eventualmente posseduto.
In difetto, si rientra nell'ipotesi della mancata ricezione della fattura del cedente/prestatore di altro Stato UE, nel qual caso il cessionario/committente italiano, in applicazione degli artt. 46 c. 5 e 47 c. 1 DL 331/93, deve emettere autofattura entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione ed annotarla entro il termine di emissione e con riferimento al mese precedente.
Con lo stesso documento di prassi è stato ribadito che, per le cessioni/prestazioni territorialmente rilevanti in Italia, la posizione IVA italiana del cedente/prestatore non residente può, per proprie esigenze, emettere nei confronti del cessionario/committente italiano un documento non rilevante ai fini dell'IVA, con indicazione della circostanza che l'imposta relativa all'operazione deve essere assolta dal cessionario/committente.
Modalità di applicazione dell'IVA
L'art. 17 c. 2 DPR 633/72 prevede anche la modalità di applicazione dell'imposta da parte del cessionario/committente italiano, distinguendo a seconda che il cedente/prestatore sia stabilito in altro Stato UE o al di fuori della UE.
Nel primo caso (fornitore UE), il cessionario/committente italiano è tenuto ad integrare e registrare la fattura che ha ricevuto dal cedente/prestatore secondo la procedura prevista dagli artt. 46 e 47 DL 331/93 per gli acquisti intracomunitari di beni.
Diversamente, in caso di acquisto di beni/servizi territorialmente rilevanti in Italia da cedenti/prestatori stabiliti in Stati extra-UE, rimane fermo l'obbligo, in capo al cessionario/committente italiano, di emissione dell'autofattura.
Al fine di adempiere agli obblighi comunicativi di cui all'art. 1 c. 3-bis D.Lgs. 127/2015 (esterometro) per le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2022:
La trasmissione dei TipiDocumento “TD17” e “TD19” consente anche di adempiere agli obblighi di integrazione/autofatturazione ai sensi dell'art. 17 c. 2 DPR 633/72.
La soluzione
Secondo il costante orientamento della prassi amministrativa, in deroga all'art. 17 c. 2 DPR 633/72, il meccanismo del reverse charge si applica anche quando il cessionario/committente non è stabilito in Italia se, in forza di disposizioni speciali, il debitore d'imposta è espressamente individuato, anche per le operazioni fra soggetti stabiliti in Italia, nel cessionario/committente. È tale il caso dell'inversione contabile prevista dai successivi commi quinto, sesto e settimo dell'art. 17 DPR 633/72, per le operazioni riguardanti determinati prodotti o settori, nonché dai commi settimo e ottavo dell'art. 74 DPR 633/72, riguardanti le cessioni di rottami e altri materiali di recupero.
In armonia con la finalità di lotta alle frodi che hanno ispirato l'introduzione di queste ultime disposizioni, è stato infatti ritenuto che le stesse trovino applicazione nelle ipotesi in cui il debitore dell'imposta non sia già individuato, sulla base di altre norme, nel cessionario/committente.
In definitiva, il debitore dell'imposta è da individuarsi in ogni caso nel cessionario/committente, ove soggetto passivo ai fini IVA, anche se non avente sede o stabile organizzazione in Italia, indipendentemente dal fatto che il cedente/prestatore abbia la sede o la stabile organizzazione in Italia e dal fatto che tale ultimo soggetto sia identificato ai fini IVA nel territorio dello Stato.
Per assolvere il predetto obbligo, dunque, il cessionario/committente – in assenza di sede o di stabile organizzazione nel territorio dello Stato – deve identificarsi ai fini IVA in Italia oppure provvedere alla nomina di un rappresentante fiscale (risposta all'interpello dell'Agenzia delle Entrate 1° ottobre 2021, n. 643; circolare dell'Agenzia delle Entrate 25 maggio 2016, n. 21; risoluzione dell'Agenzia delle Entrate 28 marzo 2012, n. 28).
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Marco Peirolo
- Dottore commercialista e componente della Commissione IVA e altre imposte indirette CNDCECRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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