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venerdì 26/09/2025 • 11:39

Lavoro DALL'INPS

Marittimi: applicabilità dello sgravio contributivo per le imprese iscritte nei registri UE

L’INPS, con Circ. 25 settembre 2025 n. 129, fornisce le istruzioni operative per l’applicazione dello sgravio contributivo totale destinato alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio italiano che utilizzano navi iscritte nei Registri degli Stati UE o SEE o navi battenti bandiera dei medesimi Stati.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 7 min.
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Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l'incremento dell'occupazione”, al fine di favorire l'attività di trasporto marittimo internazionale prevede una serie di misure relative all'agevolazione fiscale per le imprese di navigazione e misure di riduzione del costo del lavoro dei marittimi per i datori di lavoro che svolgono attività di trasporto marittimo.

In particolare, l'articolo 6-ter del decreto-legge n. 457/1997 estende le agevolazioni fiscali e contributive alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano che utilizzano navi iscritte nei Registri degli Stati UE o SEE o navi battenti bandiera dei medesimi Stati.

In data 6 marzo 2025, le Autorità italiane hanno notificato alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, la reintroduzione del regime di aiuto SA.48260 riferito alle misure di agevolazione in favore delle attività di trasporto marittimo internazionale, poi autorizzata dall'UE.

Pertanto l'INPS, con Circ. 25 settembre 2025 n. 129, illustra le disposizioni che estendono e regolano le agevolazioni contributive alle citate imprese di navigazione residenti o non residenti con stabile organizzazione nel territorio dello Stato italiano, fornendo altresì le relative istruzioni operative.

In cosa consiste l'esonero

L'esonero contributivo previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 457/1997 riguarda la contribuzione assicurativa e previdenziale dovuta per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi iscritte nel Registro internazionale italiano e si riferisce alla contribuzione sia a carico delle imprese di navigazione che a carico dei lavoratori marittimi imbarcati.

La misura dell'esonero è pari alla totalità dei contributi assicurativi e previdenziali dovuti per i marittimi imbarcati, fatto salvo il contributo di finanziamento del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo - Solimare .

Campo di applicazione

Le imprese di navigazione residenti sono quelle di cui all'articolo 73, comma 3, del TUIR.

Le imprese di navigazione non residenti, aventi stabile organizzazione, sono quelle con la sede fissa di affari sul territorio dello Stato.

Sono adibite ad attività assimilate al trasporto marittimo:

a)  navi che forniscono assistenza alle piattaforme offshore, quali le unità che prestano servizi antincendio, di trasporto di materiali e personale tecnico;

b) navi d'appoggio quali le navi che prestano servizi di rimorchio d'alto mare, servizio antincendio e servizio antinquinamento;

c)  navi posacavi che effettuano l'installazione e l'attività di manutenzione degli strati di cavi e di tubi;

d) navi da ricerca scientifica e sismologica ovvero che effettuano attività di installazione e manutenzione in mare aperto;

e) draghe che, oltre alle attività di dragaggio, effettuano anche attività di trasporto del materiale dragato;

f)  navi di servizio che forniscono altre forme di assistenza o servizi di salvataggio in mare che operino in contesti normativi nell'Unione europea simili a quello del trasporto marittimo dell'Unione europea in termini di protezione del lavoro, requisiti tecnici e sicurezza e che operino nel mercato globale.

Lavoratori per i quali opera l'esonero contributivo

L'esonero contributivo in oggetto si applica ai contributi obbligatori dovuti dalle predette imprese per i lavoratori marittimi imbarcati sulle navi iscritte nei registri degli Stati UE o SEE o battenti bandiera dei medesimi stati.

Quindi l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali presuppone necessariamente che sussista l'obbligo del versamento degli stessi secondo il regime assicurativo obbligatorio italiano.

Unica eccezione prevista dalla predetta disposizione è rappresentata dall'ipotesi in cui ricorrono cumulativamente le seguenti condizioni:

a) impresa che corrisponde la retribuzione con sede in uno Stato membro diverso da quello di cui la nave batte bandiera;

b) marittimi che risiedano nello stesso Stato membro in cui ha sede l'impresa che corrisponde agli stessi la retribuzione.

Legge regolatrice del contratto di arruolamento e applicazione del CCNL

Con specifico riferimento ai marittimi italiani e dell'UE residenti in Italia, le imprese interessate procedono alla stipulazione del contratto di arruolamento e, nel contempo, applicano ai predetti marittimi il CCNL del settore privato dell'industria armatoriale.

Il contratto di arruolamento regola il rapporto di lavoro del marittimo, nel periodo d'imbarco e cessa all'atto dello sbarco; al momento dello sbarco al marittimo viene liquidato il trattamento di fine rapporto (TFR) e tutti gli altri elementi retributivi maturati a bordo (ferie, giornate di riposo compensativo).

Pertanto, la contribuzione soggetta all'esonero contributivo è quella dovuta sulla retribuzione maturata durante il periodo di imbarco.

Diversamente, per il lavoratore marittimo in “continuità di rapporto di lavoro” (CRL) – istituto proprio della contrattazione collettiva nazionale di settore - lo sbarco non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa armatoriale.

Il marittimo in CRL ha diritto a un effettivo periodo di riposo a terra, corrispondente a tante giornate quanti sono stati i riposi compensativi maturati durante l'imbarco per domeniche, festività, sabati e le ferie.

Durante tale periodo di riposo, il lavoratore marittimo percepisce la normale retribuzione.

Contributi oggetto dell'esonero

Sono soggette all'esonero contributivo le somme complessivamente dovute per i seguenti contributi:

IVS

33,00%

NASPI

1,31%

Contr. art. 25 L. 854/78

0,30%

Fondo di garanzia TFR (L. 297/82)

0,20%

Malattia

2,22%

Maternità

0,46%

Ex CUAF

0,68%

Istruzioni per la compilazione delle denunce Uniemens

I datori di lavoro devono continuare a esporre i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>. In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Si rammenta che i lavoratori devono essere esposti nelle denunce Uniemens con uno dei seguenti codici <Tipo lavoratore>:

  • “PM”, avente il significato di “Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984, n.413 (Previdenza Marinara) – PERSONALE DI COPERTA”;
  • “P1”, avente il significato di “Lavoratori marittimi iscritti al regime obbligatorio della Legge 26 luglio 1984, n.413 PERSONALE DI MACCHINA e STAZIONE RADIOTELEGRAFICA”;
  • “EM”, avente il significato di “Personale marittimo in continuità di rapporto di lavoro”.

Fonte: Circ. INPS 25 settembre 2025 n. 129

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