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lunedì 29/09/2025 • 06:00

Fisco DALLA CORTE DI GIUSTIZIA TRIBUTARIA

Credito per imposte pagate all'estero senza sbarramenti temporali

La formulazione normativa in cui si richiede che la detrazione sia calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero, va interpretata nel senso di collegare il credito al principio di competenza per la sua quantificazione senza imporre alcun limite temporale per la sua esposizione in dichiarazione (CGT II Calabria 22 settembre 2025 n. 2485).

di Massimo Romeo - Esperto fiscale e pubblicista

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Il meccanismo del credito d'imposta

La disciplina di riferimento è contenuta nell'art. 165 TUIR il quale stabilisce che, se alla formazione del reddito complessivo concorrono redditi prodotti all'estero, le imposte ivi pagate a titolo definitivo su tali redditi sono ammesse in detrazione dall'imposta netta dovuta fino alla concorrenza della quota d'imposta corrispondente al rapporto tra i redditi prodotti all'estero ed il reddito complessivo. La norma indica altresì la modalità di calcolo della detrazione prevedendo due ipotesi:

  • se il pagamento a titolo definitivo dell'imposta estera avviene prima della presentazione della dichiarazione, la detrazione deve essere calcolata nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero. È comunque prevista la possibilità di calcolare la detrazione dall'imposta del periodo di competenza anche se il pagamento a titolo definitivo avvenga entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al primo periodo d'imposta successivo (l'esercizio di tale facoltà è tuttavia condizionato all'indicazione, nelle dichiarazioni dei redditi, delle imposte estere detratte per le quali ancora non è avvenuto il pagamento a titolo definitivo);
  • se l'imposta dovuta in Italia per il periodo d'imposta nel quale il reddito estero ha concorso a formare l'imponibile è stata già liquidata, si deve procedere a nuova liquidazione - tenendo conto anche dell'eventuale maggior reddito estero - e la detrazione si opera dall'imposta dovuta per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione nella quale è stata richiesta.

Il caso giurisprudenziale

Un contribuente impugnava una cartella di pagamento, per IRPEF e crediti d'imposta relativi all'anno 2016, che scaturiva da una precedente comunicazione di rettifica a seguito del controllo formale della dichiarazione Modello 730/2017. L'Ufficio aveva tra l'altro disconosciuto crediti per imposte assolte dal contribuente in Iraq e Congo nelle annualità dal 2013 al 2016. Con il ricorso il contribuente eccepiva l'illegittimità della ripresa fiscale in quanto le imposte trattenute dal sostituto d'imposta estero erano da considerarsi pagate a titolo definitivo: a tal fine produceva, per ciascuna annualità, prospetti di calcolo, Modelli CUD e certificazioni dalla consociata estera. I giudici di primo grado accoglievano sul punto il ricorso rilevando che il novellato art. 165 TUIR ha escluso la sanzione di decadenza precedentemente prevista dall'art. 15 e che, nel silenzio della legge, non è possibile individuare alcun termine decadenziale per far valere tali crediti per annualità precedenti al 2016. L'Agenzia appellava la sentenza sostenendo l'errore del primo Giudice per non avere il contribuente documentato il pieno assolvimento degli oneri a suo carico per lo scomputo delle imposte pagate all'estero; parte pubblica ribadiva, altresì, che il contribuente aveva indicato il credito in una dichiarazione successiva a quella di produzione del reddito, fuori dai casi previsti dalla disciplina di riferimento (i.e. commi 4 e 7), con la conseguente decadenza dal diritto (CGT II Calabria 22 settembre 2025 n. 2485).

Il “no” alla decadenza

I giudici d'appello hanno confermato la sentenza ritenendo parimenti che il testo come novellato della disciplina di riferimento non prevede alcuna sanzione di decadenza per la richiesta di detrazione delle imposte pagate all'estero. «L'eliminazione esplicita di tale previsione legislativa, hanno affermato a chiare lettere gli interpreti, comporta che, in assenza di un termine specifico, il diritto a detrarre tali crediti è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 2946 del Codice civile». Gli interpreti hanno, poi, aggiunto che la formulazione del comma 4 – in cui si richiede che la detrazione sia "calcolata" nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta cui appartiene il reddito prodotto all'estero - «è interpretata nel senso di collegare il credito al principio di competenza per la sua quantificazione, senza imporre un limite temporale per la sua esposizione in dichiarazione, al di fuori del termine prescrizionale». Non potevano esservi dubbi che, nel caso di specie, le imposte trattenute dal sostituto d'imposta estero fossero da considerare come pagate a titolo definitivo.

“Semaforo rosso” al controllo formale

Da segnalare anche il passaggio motivazionale della sentenza in cui i giudici di merito hanno “bocciato” l'utilizzo del controllo formale da parte dell'Ufficio in quanto il disconoscimento del credito d'imposta estero, basato su un'interpretazione normativa (come quella avanzata dall'AE sull'esistenza di un termine di decadenza), «eccede i limiti del controllo formale previsto dall'art. 36-ter DPR 600/73…. Tale strumento, ha concluso la Corte, è destinato a verifiche di carattere meramente documentale e formale, mentre la valutazione di una "decadenza" o la non corretta imputazione temporale del credito d'imposta implica un'analisi di merito e di interpretazione giuridica che non può essere effettuata in tale sede».

Fonte: CGT II Calabria 22 settembre 2025 n. 2485

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