mercoledì 24/09/2025 • 06:00
Il Tribunale di Bari, con Sent. 17 settembre 2025 n. 3213, ha stabilito che le norme italiane sulla somministrazione a tempo indeterminato (cd. staff leasing) non sono in contrasto con la disciplina europea sul lavoro interinale, che si applicano ai soli casi in cui il lavoratore è messo a disposizione dell'utilizzatore in via temporanea.
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La sezione Lavoro del Tribunale di Bari, con la recentissima sentenza n. 3213 del 17 settembre 2025, è intervenuta sulla assai dibattuta (almeno di recente) questione della compatibilità con il diritto comunitario della disciplina italiana in materia di cd. staff leasing. La sentenza, con analisi puntuale e diffusamente motivata, spiega perché non c'è motivo di ritenere che l'istituto in esame, come disciplinato dal diritto italiano, possa porsi in contrasto con la Dir. CE 104/2008 in materia di lavoro tramite agenzia interinale.
La fattispecie al vaglio del Tribunale di Bari
Un lavoratore che era stato impiegato in regime di somministrazione per un periodo continuativo di circa 6 anni presso il medesimo utilizzatore, con missioni dapprima a tempo determinato e successivamente trasformate a tempo indeterminato, ha adito il Tribunale lamentando un utilizzo abusivo dell'istituto, e ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo all'utilizzatore.
La società convenuta si difendeva evidenziando anzitutto che tutti i rapporti di lavoro in somministrazione (tra cui quello del ricorrente) erano cessati in occasione del regime di solidarietà attivato nel sito pro...
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Marco Tuscano
- Consulente del lavoroRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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