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La sezione Lavoro del Tribunale di Bari, con la recentissima sentenza n. 3213 del 17 settembre 2025, è intervenuta sulla assai dibattuta (almeno di recente) questione della compatibilità con il diritto comunitario della disciplina italiana in materia di cd. staff leasing. La sentenza, con analisi puntuale e diffusamente motivata, spiega perché non c'è motivo di ritenere che l'istituto in esame, come disciplinato dal diritto italiano, possa porsi in contrasto con la Dir. CE 104/2008 in materia di lavoro tramite agenzia interinale.

La fattispecie al vaglio del Tribunale di Bari

Un lavoratore che era stato impiegato in regime di somministrazione per un periodo continuativo di circa 6 anni presso il medesimo utilizzatore, con missioni dapprima a tempo determinato e successivamente trasformate a tempo indeterminato, ha adito il Tribunale lamentando un utilizzo abusivo dell'istituto, e ha chiesto l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato direttamente in capo all'utilizzatore.

La società convenuta si difendeva evidenziando anzitutto che tutti i rapporti di lavoro in somministrazione (tra cui quello del ricorrente) erano cessati in occasione del regime di solidarietà attivato nel sito produttivo di riferimento; risultava, peraltro, che il ricorrente stesso fosse già stato reimpiegato dall'agenzia datrice di lavoro in una nuova missione presso altro utilizzatore. Tanto premesso, la società utilizzatrice sosteneva che non fosse configurabile alcun abuso, ed argomentava, tra l'altro, la non applicabilità della Dir. CE 104/2008 in materia di lavoro tramite agenzia interinale. 

Staff leasing e dubbi di compatibilità con il diritto comunitario

Il tema della legittimità delle previsioni della legge italiana in materia di cd. staff leasing (i.e. somministrazione a tempo indeterminato presso uno stesso utilizzatore di un dipendente assunto a tempo indeterminato dall'agenzia di somministrazione) rispetto alla disciplina antielusiva predisposta dal diritto dell'Unione europea è di grande interesse ed è stato di recente particolarmente dibattuto, soprattutto a seguito della decisione con cui il Tribunale di Reggio Emilia, lo scorso 7 novembre 2024, ha sottoposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea una questione pregiudiziale volta a chiarire se la Dir. CE 104/2008 osti all'applicazione delle previsioni normative interne in materia di staff leasing, laddove queste ultime non prevedono limiti alla missione del medesimo lavoratore presso la stessa impresa utilizzatrice, non subordinano la sua legittimità all'indicazione di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, e laddove non prevedono il requisito della temporaneità dell'esigenza produttiva dell'utilizzatore quale condizione di legittimità del ricorso all'istituto.

In estrema sintesi, il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Reggio Emilia ha sollevato le seguenti domande:

  • lo staff leasing rientra nel campo di applicazione della Dir. CE 104/2008 in materia di lavoro presso agenzia interinale?
  • in caso affermativo, la normativa italiana nella sua attuale conformazione contrasta con il requisito di necessaria temporaneità dell'impiego in somministrazione previsto dalla predetta Direttiva?

In particolare, infatti, l'art. 5 della Direttiva, nel prevedere un generale principio di parità di trattamento tra lavoratori assunti direttamente alle dipendenze del datore di lavoro e personale in somministrazione, pone anche il principio secondo cui gli Stati membri devono provvedere con misure adeguate per evitare il ricorso abusivo all'istituto, in particolare per prevenire missioni successive con lo scopo di eludere le disposizioni della direttiva stessa.

La giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea formatasi sul punto aveva avuto modo di censurare situazioni in cui il ricorso a più missioni in somministrazione a tempo determinato, in successione tra loro, finiva con il rendersi incompatibile con quel principio di ragionevole temporaneità dell'esigenza sottesa al ricorso a tale tipologia contrattuale, in difetto della quale poteva dirsi concretato l'abuso vietato dalla Direttiva.

L'incertezza in materia di staff leasing, tuttavia, derivava dal fatto che la Dir. CE 104/2008 nulla prevede espressamente in merito all'istituto della somministrazione a tempo indeterminato. Da ciò nasceva il dubbio di quella giurisprudenza interna che, nell'evoluzione più recente, ha prospettato in via interpretativa una possibile radicale contrarietà al diritto comunitario della fattispecie interna dello staff leasing, che temporaneo non è per definizione. Ciò, come ben noto, con notevoli e comprensibili preoccupazioni per tutti gli operatori che avevano fatto ricorso, negli anni, a tale istituto, nella convinzione (legittima, ma solo fino a prova contraria) di operare nel rispetto del diritto positivo.

La pronuncia

Si può quindi ben comprendere come la pronuncia del Tribunale di Bari qui in commento risulti non soltanto molto interessante sotto il profilo tecnico, ma anche di non poco impatto sul concreto operare degli attori del diritto del lavoro nostrano.

Il Tribunale inizia la propria disamina riconoscendo che la Dir. CE 104/2008 fa riferimento a un'accezione di lavoro interinale contraddistinta dal carattere temporaneo delle missioni: ciò deriverebbe sia dalla corretta lettura dell'ambito di applicazione della Direttiva stessa (il cui art. 1.1. fa riferimento ai lavoratori che hanno un contratto con un'agenzia interinale e che sono assegnati a imprese utilizzatrici per lavorare temporaneamente sotto il loro controllo) sia dalle definizioni contenute nell'art. 3 della medesima Direttiva.

Come anticipato, la disciplina comunitaria ruota intorno al principio della parità di trattamento, che deve essere assicurata a tutti i lavoratori interinali, ad eccezione (come ricordato dal 15° considerando della Direttiva) che peri i lavoratori assunti a tempo indeterminato dall'agenzia, che continuino ad essere retribuiti nel periodo tra una missione e l'altra. Ne emerge che la vera preoccupazione cui il legislatore europeo ha cercato di fare fronte è quella relativa al rischio di precarizzazione del lavoro: rischio che, implicitamente, riguarda solo il caso della temporaneità delle missioni. Il Tribunale di Bari ricorda che, in proposito, la Corte di Giustizia ha già avuto modo di ricordare che deve ritenersi in contrasto con l'ordinamento europeo quella normativa nazionale che non adotti alcuna misura e consenta la libera e illimitata successione di missioni di un lavoratore in favore del medesimo utilizzatore, così realizzando un rapporto abusivo, perché sostanzialmente a tempo indeterminato tra le parti (ad es. CGUE 14 ottobre 2020, causa C-618-18; CGUE 17 marzo 2022, causa C-232-20).

Da un lato, dunque, la somministrazione di lavoro a tempo determinato viola il principio di temporaneità di cui al diritto comunitario laddove il susseguirsi di una serie di missioni presso il medesimo utilizzatore non rivesta i caratteri dell'obiettiva temporaneità, secondo un criterio di ragionevolezza da applicarsi caso per caso. Dall'altro, lo staff leasing riveste una funzione importante di avvicinamento flessibile di domanda e offerta nel mercato del lavoro, e offre adeguate garanzie di tutela del prestatore di lavoro: infatti la cessazione del contratto commerciale di staff leasing, di per sé, non comporta la cessazione del rapporto di lavoro, ma solo il passaggio alla condizione di disponibilità (con interesse peraltro dell'agenzia ad adoperarsi per la sua ricollocazione). Tale condizione risulta dunque idonea a tutelare il lavoratore dagli abusi che la Direttiva europea mira a scongiurare: non è la permanenza della missione, in sé, ad essere vietata, ma quella che si cela dietro a meccanismi di elusione della Direttiva, nel caso in cui i rapporti abbiano formalmente i connotati di temporaneità.

In conclusione, il Tribunale evidenzia che la temporaneità riferibile alla Dir. CE 104/2008 non ha lo scopo di limitare l'applicazione del lavoro in somministrazione a posti non previsti a tempo indeterminato: al contrario, il termine “temporaneo” non caratterizza il posto di lavoro, ma le modalità di messa a disposizione del lavoratore presso l'impresa. Dunque, affinché un rapporto rientri nel campo di applicazione della Direttiva, un datore di lavoro deve avere l'intenzione di mettere un lavoratore a disposizione, temporaneamente, di un utilizzatore.

Ne deriva che la Direttiva non si applica nei casi in cui le funzioni esercitate dal lavoratore sono trasferite in via definitiva dal suo datore di lavoro a un'impresa terza, e tale lavoratore sia tenuto a fornire a tempo indeterminato la prestazione contrattualmente dovuta presso questa impresa terza. Lo staff leasing, di conseguenza, non rientra nel campo di applicazione della Direttiva 2008/104/CE: se la missione è a tempo indeterminato, non viene in gioco la finalità antielusiva della Direttiva stessa, che rileva ai soli fini del conseguimento di un lavoro stabile presso l'utilizzatore. Nel caso dello staff leasing infatti un lavoro stabile già esiste.

In definitiva – nel rigettare la domanda del ricorrente – il Tribunale di Bari ha spiegato che secondo il diritto comunitario la temporaneità della missione non è crisma indefettibile della somministrazione in ogni sua possibile configurazione, ma presupposto imprescindibile di rilevanza ed applicabilità della Dir. CE 104/2008.  

Fonte: Tribunale di Bari, sentenza n. 3213 del 17 settembre 2025

Questa traduzione è stata generata dall’intelligenza artificiale. Si prega di verificarne l’accuratezza.
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