venerdì 19/09/2025 • 15:45
Il CNDCEC, in tema di Tax Control Framework, ha approvato il regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'elenco degli iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
redazione Memento
In tema di Tax Control Framework (TFC), il CNDCEC ha approvato il regolamento recante disposizioni sul funzionamento dell'elenco degli iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale di cui all'art. 1 c. 1 DM 12 novembre 2024.
Modalità di tenuta dell'elenco
L'elenco è tenuto presso il CNDCEC con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.
L'elenco è reso pubblico sul sito istituzionale dell'Agenzia dell'entrate in sezione distinta rispetto all'analogo elenco tenuto dal Consiglio Nazionale Forense per gli avvocati. Il trattamento dei dati personali è effettuato soltanto per finalità correlate alla tenuta dell'elenco.
Iscrizione nell'elenco
Nell'elenco sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti di durata minima di iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e i requisiti di onorabilità e professionalità. Il CNDCEC approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.
La documentazione comprovante lo svolgimento di incarichi e funzioni che danno diritto a beneficiare delle cause di esonero totale o parziale deve essere presentata, in copia, in allegato alla domanda di iscrizione, unitamente alla dichiarazione di conformità all'originale delle copie allegate.
La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, deve essere presentata, unitamente agli allegati, a mezzo posta elettronica certificata, al CNDCEC, all'indirizzo di posta elettronica certificata: certificatori@pec.commercialisti.it.
I percorsi di formazione e le esenzioni
Fatta salva la presenza di cause di esonero totale o parziale previste dal Protocollo di intesa, l'iscrizione all'elenco presuppone la partecipazione a percorsi formativi, suddivisi in tre moduli e di durata complessiva di almeno 80 ore, aventi ad oggetto le seguenti materie:
a) sistemi di controllo interno e di gestione dei rischi (per una durata pari ad almeno la metà del corso);
b) principi contabili;
c) diritto tributario.
La conclusione di ciascun percorso formativo e il superamento di un successivo test di valutazione è attestato dal CNDCEC. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione e dei test di valutazione sono stabilite dal CNDCEC di concerto con il Consiglio Nazionale Forense, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate.
Procedimento di iscrizione
Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro 90 giorni dal ricevimento della domanda o, in caso di diniego, entro 120 giorni; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro 45 giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine per l'iscrizione, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta. La mancata presentazione della documentazione integrativa richiesta comporta rinuncia alla domanda di iscrizione nell'elenco.
Sospensione e cancellazione
Nel caso in cui venga comunicato dall'Agenzia delle Entrate al CNDCEC che il professionista abilitato ha reso un'infedele certificazione, il CNDCEC procede con urgenza alla sospensione dell'iscrizione del professionista nell'Elenco, garantendogli il diritto a essere ascoltato e a produrre documenti e memorie a propria difesa.
Il CNDCEC, previo accertamento da parte del Responsabile del procedimento dell'insussistenza o del venir meno dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco previsti dal DM 12 novembre 2024, procede alla cancellazione del professionista dall'elenco, con provvedimento motivato che deve essere comunicato tempestivamente all'indirizzo di posta elettronica certificata certificatori@pec.commercialisti.it.
Fonte: Regolamento CNDCEC
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Marco Nessi
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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