lunedì 15/09/2025 • 15:30
I luoghi destinati esclusivamente al culto non sono automaticamente esenti dalla TARI. L'eventuale esenzione o riduzione è lasciata alla discrezionalità dei Comuni, che devono però rispettare i principi di proporzionalità e congruità nella determinazione della tariffa (Ris. MEF 15 settembre 2025 n. 1/DF).
redazione Memento
Il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la Risoluzione 15 settembre 2025 n. 1/DF per rispondere ai quesiti sulla corretta applicazione della TARI ai luoghi esclusivamente adibiti al culto. Il documento evidenzia che, in assenza di una normativa nazionale che preveda espressamente l'esenzione per questi immobili, la disciplina delle agevolazioni rimane affidata al regolamento comunale.
La L. 147/2013 consente ai Comuni di prevedere, tramite regolamento, riduzioni o esenzioni per determinate categorie, tra cui non figurano esplicitamente i luoghi di culto. Tuttavia, il Comune può deliberare ulteriori agevolazioni anche per altre fattispecie, purché la copertura sia assicurata da risorse diverse dal gettito TARI.
Le tabelle del DPR 158/99, relative ai coefficienti per l'attribuzione della tariffa, includono i luoghi di culto tra le utenze non domestiche, ma la giurisprudenza di Cassazione ha chiarito che l'esclusione dal tributo può essere motivata solo se l'immobile è “incapace di produrre rifiuti” per la sua natura o per il particolare uso. L'agevolazione può essere concessa solo se, in concreto, si dimostra la specifica destinazione al culto e la mancata o ridotta produzione di rifiuti.
Se il regolamento comunale non prevede un'esenzione specifica, i luoghi di culto sono soggetti a TARI, ma la tariffa dovrà comunque essere proporzionata alla reale produzione di rifiuti, nel rispetto dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Questo aspetto è stato ribadito anche dalla giurisprudenza amministrativa, che impone all'ente locale di adottare criteri tecnici equi e adeguati.
Infine, la Risoluzione conferma che i Comuni hanno ampia discrezionalità nella scelta dei coefficienti tariffari, ma non possono fissare valori irragionevoli o sproporzionati rispetto ad altre categorie simili. Resta in ogni caso la possibilità, per il Comune, di disciplinare agevolazioni specifiche per i luoghi destinati al culto, ricorrendo a risorse diverse dal gettito TARI.
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La TARI è la tassa sul servizio di gestione dei rifiuti urbani ed è a carico dell'utilizzatore dell'immobile, quindi di colui che occupa, a qualunque titolo, locali o aree suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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