
martedì 16/09/2025 • 06:00
Il blocco alla cessione delle rate residue dei crediti da bonus edilizi non si applica ai crediti già maturati tramite sconto in fattura. Studi professionali, imprese e consulenti che ricevono tali crediti come pagamento per prestazioni possono continuare a cederli secondo le regole ordinarie, anche dopo il 29 maggio 2024 (Risp. AE 15 settembre 2025 n. 240).
Con l'entrata in vigore del DL 39/2024, conv. in L. 67/2024, sono state introdotte importanti novità in materia di cessione del credito e sconto in fattura per i cosiddetti bonus edilizi. Le nuove regole, applicabili dal 29 maggio 2024, hanno ridefinito il perimetro delle opzioni alternative alla detrazione diretta, introducendo limiti stringenti per i beneficiari delle detrazioni relative agli interventi edilizi previsti dal Decreto Rilancio. Tuttavia, permangono importanti deroghe e specifiche possibilità di cessione per alcune categorie di soggetti, tra cui le imprese edili che hanno maturato il credito tramite sconto in fattura. Cosa ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 15 settembre 2025 n. 240?
Il sistema dei bonus edilizi ha rappresentato negli ultimi anni una delle leve principali per la riqualificazione degli immobili, la promozione dell'efficienza energetica e la crescita del settore delle costruzioni. Tra le modalità più utilizzate per fruire delle agevolazioni fiscali previste dal Decreto Rilancio (DL 34/2020) vi sono la cessione del credito e lo sconto in fattura, due strumenti che hanno facilitato l'accesso ai benefici fiscali per privati e imprese. Tuttavia, il quadro normativo su queste opzioni è stato oggetto di numerosi interventi e revisioni, culminati recentemente nell'approvazione del DL 39/2024, convertito con modifiche dalla L. 67/2024.
Il DL 39/2024 ha ridefinito il perimetro di applicazione delle opzioni alternative alla detrazione fiscale diretta, cioè la cessione del credito d'imposta e lo sconto in fattura, disciplinate dall'articolo 121 del Decreto Rilancio. In particolare, l'articolo 2 del Decreto Cessioni (DL 11/2023) aveva già introdotto, a partire dal 17 febbraio 2023, un divieto generalizzato all'esercizio delle opzioni di cessione del credito e sconto in fattura, salvo specifiche deroghe tassativamente previste. Con l'entrata in vigore della L. 67/2024 (dal 29 maggio 2024), l'art. 4-bis c. 7 DL 39/2024 ha stabilito che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto [29 maggio 2024], non è in ogni caso consentito l'esercizio dell'opzione di cui all'art. 121 c. 1 lett. b) DL 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, in relazione alle rate residue non ancora fruite delle detrazioni derivanti dalle spese per gli interventi di cui al comma 2 del medesimo articolo 121.
In sostanza, i beneficiari delle agevolazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi, dal 29 maggio 2024, non possono più optare per la cessione del credito d'imposta relativo alle rate residue di detrazione non ancora fruite.
Ambito soggettivo: chi è colpito dal blocco?
La disposizione riguarda espressamente i soggetti che sostengono le spese per gli interventi agevolati negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 (ossia i beneficiari diretti delle detrazioni). Per questi soggetti, dal 29 maggio 2024 non è più possibile cedere le rate residue di detrazione non ancora utilizzate. Restano invece valide le opzioni esercitate prima di questa data e, ovviamente, la possibilità di utilizzare la detrazione in dichiarazione secondo il piano originario.
Il divieto non riguarda invece i cessionari del credito, ossia i soggetti che hanno già acquisito crediti d'imposta derivanti dalle opzioni esercitate in precedenza o tramite sconto in fattura da parte dei fornitori. I cessionari possono continuare a cedere i crediti già presenti nel proprio cassetto fiscale, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla normativa.
Sconto in fattura: una deroga importante
Un aspetto centrale riguarda la sorte dei crediti maturati tramite sconto in fattura da parte di imprese e fornitori. Secondo quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Risp. AE 15 settembre 2025 n. 240, il blocco non si applica ai crediti d'imposta già maturati attraverso il meccanismo dello sconto in fattura e presenti nel cassetto fiscale del cessionario (ad esempio, l'impresa edile).
Nel caso specifico affrontato dall'istanza di interpello, uno studio associato di consulenza del lavoro aveva svolto prestazioni per una società di costruzioni, la quale proponeva come pagamento la cessione di crediti d'imposta già presenti nel proprio cassetto fiscale, derivanti da sconto in fattura relativo a interventi edilizi agevolati. Il dubbio riguardava la possibilità di cedere tali crediti dopo il 29 maggio 2024.
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che i crediti d'imposta derivanti da sconto in fattura possono essere ceduti dal cessionario, anche dopo l'entrata in vigore del nuovo blocco, in quanto la norma non introduce alcun divieto espresso nei confronti dei cessionari. Questi ultimi potranno quindi continuare, secondo le regole ordinarie, a cedere i crediti presenti nel proprio cassetto fiscale e non ancora utilizzati in compensazione.
Modalità operative e limiti alla cessione
Il meccanismo di cessione prevede diverse casistiche e limiti, a seconda dei soggetti coinvolti e della tipologia di credito:
Questi limiti sono stati confermati e ulteriormente dettagliati con le circolari dell'Agenzia delle Entrate (Circ. AE 24/2020, Circ. AE 19/2022, Circ. AE 23/2022 e Circ. AE 13/2023), che rimangono il riferimento per una completa disamina dei casi particolari.
Aspetti fiscali: tassazione dei crediti ceduti
Un ulteriore chiarimento riguarda il trattamento fiscale dei crediti d'imposta ceduti in cambio di prestazioni professionali. Secondo la Circ. AE 23/2022, i crediti acquisiti dai professionisti in relazione a prestazioni rese nei confronti di committenti che hanno esercitato l'opzione costituiscono proventi percepiti nell'esercizio dell'attività professionale e sono quindi assoggettati a tassazione secondo le regole ordinarie previste dal Testo Unico delle Imposte sui Redditi.
Osservazioni
La Risp. AE 15 settembre 2025 n. 240 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce in modo inequivocabile che il blocco alla cessione delle rate residue delle detrazioni introdotto dal DL 39/2024 riguarda esclusivamente i soggetti beneficiari che hanno sostenuto le spese agevolate e che, dal 29 maggio 2024, non possono più optare per la cessione delle quote non ancora fruite. Tale limitazione non incide invece sui cessionari, i quali restano liberi di cedere ulteriormente i crediti già maturati e presenti nei rispettivi cassetti fiscali. Ne consegue che imprese, professionisti e fornitori che abbiano acquisito crediti tramite lo sconto in fattura possono continuare a trasferirli secondo le regole ordinarie, senza alcun vincolo temporale legato alla data del 29 maggio 2024.
Si tratta di un chiarimento di notevole rilievo per il settore, poiché assicura la circolazione dei crediti già esistenti, preservando la liquidità delle imprese e la certezza nei rapporti contrattuali instaurati sulla base dello sconto in fattura. Rimangono naturalmente fermi i limiti previsti in materia di numero e soggetti abilitati alle cessioni successive, nonché il principio per cui i crediti ricevuti dai professionisti a fronte di prestazioni devono essere trattati fiscalmente come proventi ordinari.
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Federico Gavioli
- Dottore commercialista, revisore legale dei conti e giornalista pubblicistaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione

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