Il ravvedimento operoso
L'istituto del ravvedimento operoso è disciplinato dall'art. 13 c. 1 lett. b-ter D.Lgs. 472/97 che, nell'attuale formulazione (applicabile alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024), consente di beneficiare di una riduzione della sanzione nella misura di 1/6 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene dopo la comunicazione dello schema di atto di cui all'articolo 6-bis c. 3 L. 212/2000, non preceduto da un verbale di constatazione, senza che sia stata presentata istanza di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 6 c. 2-bis primo periodo D.Lgs. 218/97).
Il caso giurisprudenziale
Un contribuente impugnava alcune cartelle di pagamento e i ruoli alle stesse sottesi scaturenti dal controllo automatizzato del modello Unico PF 2015 e 2016, con riferimento al recupero di interessi per il tardivo versamento di Irpef/Iva/Irap in relazione agli anni d'imposta 2014 e 2015. Egli aveva presentato la dichiarazione integrativa per ambedue le annualità nel novembre del 2018 pagando la sanzione nella misura ridotta del 30%. L'Ufficio aveva, invece, ritenuto applicabile la sanzione amministrativa del 90% della maggiore imposta dovuta in quanto l'integrazione non poteva dirsi perfezionata per esserci alla...
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