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giovedì 11/09/2025 • 11:30

Fisco INTERROGAZIONE PARLAMENTARE

Fondo asilo migrazione e integrazione: detraibilità IVA delle operazioni

Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-04382, il MEF ha chiarito che cooperative e i consorzi beneficiari del Fami possono detrarre l'IVA sugli acquisti secondo le regole generali e quindi nella misura in cui realizzano, a valle, operazioni imponibili o assimilate.

a cura di

redazione Memento

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Con riferimento ai progetti finanziati nell'ambito del Fondo asilo migrazione e integrazione (Fami), l'Agenzia delle Entrate, con interpello n. 375 del 2021, ha chiarito che le somme percepite per la realizzazione di tali progetti devono ritenersi mere movimentazioni di denaro e, come tali, restano escluse dall'ambito applicativo dell'IVA, con la conseguenza che i beneficiari dei progetti Fami non fatturano le somme incassate (trattandosi di somme fuori campo IVA), ma le rendicontano a costi reali.

Nell'ambito di un accertamento condotto nei confronti di un consorzio di cooperative sociali operante nel settore dell'accoglienza, l'Agenzia delle Entrate di Catania avrebbe, tuttavia, contestato la detraibilità dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi poi impiegati nelle operazioni Fami non fatturate e non assoggettate a IVA, eccependo che la detrazione dell'IVA assolta sugli acquisti di beni e di servizi sia ammessa solo se il soggetto passivo utilizzi detti acquisti per effettuare operazioni imponibili o a esse assimilate, in condizione di inerenza fra le operazioni compiute a monte (acquisti) e le operazioni compiute a valle (vendite/operazioni attive), soggette a IVA.

Con la risposta a interrogazione parlamentare n. 5-04382, il MEF ha fornito chiarimenti a riguardo, ricordando che in relazione al trattamento IVA delle somme erogate da enti pubblici, con la Circolare n. 34/E del 2013, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che è necessario valutare caso per caso il concreto assetto degli interessi delle parti, come regolato dall'accordo/provvedimento che ne prevede l'erogazione, per stabilire se le somme elargite da pubbliche amministrazioni costituiscano « corrispettivi » per prestazioni di servizi, soggetti a IVA ai sensi dell'art. 3 c. 1 DPR 633/72, quali obbligazioni di dare, fare, non fare o permettere, oppure si configurino come « contributi », ovvero mere movimentazioni di denaro, fuori campo Iva ai sensi dell'articolo 2, terzo comma, lettera a) del medesimo decreto.

In conformità ai principi generali dell'IVA, il diritto alla detrazione dell'imposta dovuta o assolta per l'acquisto di beni e servizi è ammesso se e nella misura in cui i predetti acquisti riguardino l'effettuazione di operazioni imponibili o assimilate a queste ultime, essendo ininfluente, ai fini della detrazione, la percezione di contributi erogati per il finanziamento dell'attività svolta.

Nel caso di specie, le cooperative e i consorzi beneficiari del contributo possono detrarre l'IVA sugli acquisti secondo le regole generali e quindi nella misura in cui realizzano, a valle, operazioni imponibili o assimilate. Né tale regola patisce eccezione in ragione della previsione contenuta nell'art. 19 c. 3 lett. c) DPR 633/72, in quanto la suddetta disposizione si riferisce a coloro che cedono denaro (effettuando operazioni non rilevanti ai fini IVA) e non a coloro che ricevono denaro, come i consorzi e le cooperative sociali.

Nell'ottica di supportare i soggetti interessati dalle contestazioni fiscali, un riequilibrio tra la dotazione iniziale dei contributi erogati e i costi reali sostenuti dai beneficiari non può essere realizzato interpretando diversamente la normativa IVA in tema di diritto alla detrazione, ma debba essere perseguito attraverso idonee e specifiche soluzioni normative che il Governo si riserva di adottare.

Fonte: Risp. Interrogazione Parlamentare 10 settembre 2025 n. 5-04382

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