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mercoledì 10/09/2025 • 11:30

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

CPB: quando il cambio del codice attività non comporta la cessazione

Il solo cambio del codice attività ATECO dovuto all'aggiornamento della classificazione non determina l'automatica cessazione dal concordato preventivo biennale, a meno che non cambi realmente l'attività esercitata. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la Risp. AE 10 settembre 2025 n. 236.

a cura di

redazione Memento

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Il concordato preventivo biennale (CPB) prevede la cessazione in caso di modifica dell'attività svolta nel corso del biennio rispetto al periodo precedente. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 10 settembre 2025 n. 236, ha chiarito che con il cambio del codice attività ATECO, dovuto all'aggiornamento della classificazione, non cessa automaticamente il CPB, a meno che non cambi realmente l'attività esercitata. Cosa cambia con l'introduzione dei nuovi codici ATECO 2025 e come comportarsi per l'applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e la continuità del concordato?

Nuovi codici ATECO 2025 e CPB

Con l'entrata in vigore della nuova classificazione delle attività economiche ATECO 2025, molti contribuenti si trovano a dover aggiornare il proprio codice attività. Sorge così il dubbio se tale aggiornamento possa determinare la cessazione del concordato preventivo biennale, come previsto dall'art. 21 c. 1 lett. a) D.Lgs. 13/2024, che dispone la cessazione del CPB se il contribuente modifica l'attività svolta nel corso del biennio.

L'Agenzia delle Entrate precisa che il solo cambio del codice ATECO non costituisce, di per sé, una modifica sostanziale dell'attività, purché il contribuente continui ad applicare lo stesso ISA. Anche se l'aggiornamento comporta l'applicazione di un diverso ISA, non si verifica la cessazione dal CPB, a meno che alla variazione non corrisponda un reale cambiamento dell'attività effettivamente svolta.

In particolare, la Ris. AE 8 aprile 2025 n. 24/E stabilisce che dal 1° aprile 2025 i nuovi codici ATECO vanno utilizzati in tutti gli atti e dichiarazioni all'Agenzia delle Entrate, senza necessità di presentare una dichiarazione di variazione dati. Per la dichiarazione IVA 2025 è consentito ancora l'uso dei vecchi codici, ma nelle dichiarazioni dei redditi va già adottato il nuovo codice, con il relativo modello ISA.

La continuità dell'attività e la corretta applicazione dell'ISA garantiscono la permanenza nel CPB, evitando l'insorgere della causa di cessazione prevista dalla normativa, anche in presenza del cambio di codice ATECO dovuto al nuovo sistema di classificazione.

Fonte: Risp. AE 10 settembre 2025 n. 236

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