venerdì 12/09/2025 • 06:00
Le società di capitali che intendono aderire al CPB 2025-2026 devono attivare rigorosi controlli interni e garantire la coerenza tra dati contabili, fiscali e dichiarativi entro il 30 settembre 2025. Verifiche preventive, procedure di riconciliazione, dichiarazioni integrative tempestive e monitoraggio dei versamenti rappresentano strumenti essenziali per evitare cause di decadenza.
In prospettiva della scadenza al 30 settembre 2025, assumono rilevanza gli adempimenti per aderire, in modo valido e duraturo, al concordato preventivo biennale (CPB) per il 2025-2026, ai sensi del D.Lgs. 13/2024.
In particolare occorre:
La struttura e le finalità del CPB sono illustrate negli articoli 6-19 D.Lgs. 13/2024 (come integrati dal D.Lgs. 81/2025): il CPB è un patto di compliance che fissa in via anticipata, per due periodi d'imposta, il reddito imponibile e il valore della produzione netta IRAP.
La proposta è elaborata dall'Agenzia tenendo conto dei dati dichiarati e delle informazioni ISA; il contribuente, con l'apposito "modello CPB", può accettarla entro il termine di cui all'art. 17 c. 1 DPR 435/2001 (salvo termini speciali per il primo anno). Inoltre, si prevedono limiti percentuali (10-15-25%) di aumento massimo del reddito proposto rispetto a quello dichiarato nel periodo precedente, con l'intento di garantire coerenza con i livelli di affidabilità ISA. L'art. 20 D.Lgs. 13/2024 (controlli di ammissibilità) prevede che i dati forniti dal contribuente, inclusi quelli ISA, devono essere attendibili e completi; l'Agenzia li confronta con le risultanze delle banche-dati. L'art. 21 D.Lgs. 13/2024 (cessazione/inefficacia) sottolinea che gli effetti del CPB non si producono se, già in fase istruttoria, emergono omissioni o irregolarità rilevanti. Inoltre, il CPB prevede la cessazione in caso di modifica dell'attività svolta nel corso del biennio rispetto al periodo precedente. Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, con la Risp. AE 10 settembre 2025 n. 236, ha chiarito che con il cambio del codice attività ATECO, dovuto all'aggiornamento della classificazione, non cessa automaticamente il CPB, a meno che non cambi realmente l'attività esercitata.
Quanto alle ipotesi che fanno venir meno, ex tunc, il patto fiscale si ricorda:
Le soglie del 30% operano: sul totale dei ricavi/compensi non dichiarati o maggiori costi indebitamente dedotti; sulle componenti reddituali rilevanti che incidono, in aumento o diminuzione, sul reddito concordato; sui dati di coerenza ISA omessi o errati, quando l'impatto economico della rettifica eccede il 30% del corrispondente valore dichiarato.
Quanto ai profili procedimentali e ai termini di accertamento, i termini decadenziali per l'accertamento dei soggetti ISA che aderiscono al CPB sono prorogati al 31 dicembre 2027 (art. 12-ter c. 2 L. 108/2025), garantendo all'Amministrazione l'ordinario arco temporale per i controlli.
Obblighi di controllo interno
Gli obblighi di controllo interno del contribuente consistono:
Le cause di decadenza sono date da: ricavi/compensi non contabilizzati o componenti positive non dichiarate > 30% di quelle indicate in dichiarazione/CPB (implica la decadenza immediata dal biennio intero); costi indeducibili dedotti o altre componenti negative inesistenti che riducono il reddito in misura > 30% del totale dei costi dichiarati; dati ISA errati che incidono sulla formazione del reddito concordato in misura superiore al 30%: l'Agenzia ricalcola il reddito potenziale; se lo scostamento supera la soglia, il concordato cessa; omesso versamento: la decadenza è automatica se le imposte concordate (IRES, addizionali, IRAP) non vengono pagate alle scadenze ordinarie; la tolleranza al ravvedimento è ammessa solo finché non è notificato avviso di irregolarità.
Quali sono gli strumenti di prevenzione e i possibili rimedi?
Osservazioni
Per una società di capitali che intende beneficiare del CPB risulta imprescindibile:
L'osservanza di tali cautele, alla luce degli artt. 20-22 D.Lgs. 13/2024 e delle istruzioni fornite con la Circ. AE 17 settembre 2024 n. 18/E, consente di minimizzare il rischio di decadenza e di mantenere i benefici del concordato per l'intero biennio 2025-2026.
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Giuseppe Moschella
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