sabato 06/09/2025 • 06:00
Con l'ordinanza 25 agosto 2025 n. 23851, la Cassazione circa la ripartizione della pensione di reversibilità tra ex coniuge e coniuge superstite ha confermato che accanto al criterio temporale della durata del matrimonio possono assumere rilievo la convivenza prematrimoniale e le condizioni economiche delle parti. Ha, inoltre, precisato la decorrenza.
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Il caso
La vicenda trae origine dalla domanda proposta da A.A., ex coniuge di C.C., volta a ottenere una quota della pensione di reversibilità maturata a seguito del decesso di quest'ultimo, avvenuto il 18 settembre 2016. In primo grado, il Tribunale aveva riconosciuto all'ex moglie il 20% della pensione, assegnando il restante 80% a B.B., coniuge superstite al momento della morte, secondo un criterio prevalentemente ancorato alla durata dei rispettivi matrimoni.
La Corte d'appello aveva poi parzialmente modificato tale decisione, elevando al 35% la quota spettante all'ex coniuge. I giudici territoriali ritenevano infatti che, sebbene il criterio temporale della durata del matrimonio debba considerarsi preponderante, esso non sia tuttavia esclusivo, dovendo essere integrato da correttivi di carattere equitativo. In particolare, sono stati valorizzati la lunga convivenza prematrimoniale di B.B. con il de cuius (tredici anni), l'entità dell'assegno divorzile percepito dall'ex moglie e le condizioni economiche complessive delle parti, a conferma di un approccio volto a bilanciare gli interessi in gioco e a evitare soluzioni eccessivamente meccaniche.
Avverso tale pronuncia A.A. ha proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi: omessa pronuncia sulla decorrenza del diritto, erroneamente fissata dal primo grado a...
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Matteo Podda
- Consulente del Lavoro, Studio Nevio Bianchi e PartnersRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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