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mercoledì 03/09/2025 • 15:21

Lavoro DALL'INPS

Sgravio contributivo contratti di solidarietà: esposizione in UNIEMENS

L’INPS, con Mess. 3 settembre 2025 n. 2568, fornisce le indicazioni operative di compilazione del flusso UNIEMENS per le imprese con contratti di solidarietà conclusi entro il 31 dicembre 2017 che hanno beneficiato del relativo sgravio contributivo.

a cura di

redazione Memento

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Premessa

Con la circolare n. 98 del 26 settembre 2018, l'INPS ha fornito istruzioni operative per la fruizione dello sgravio contributivo (articolo 6 DL 510/96 conv. in L. 608/96) connesso ai contratti di solidarietà (CdS) difensivi accompagnati da integrazione salariale straordinaria (CIGS), in favore delle imprese destinatarie dei decreti direttoriali di autorizzazione, i cui periodi di CIGS per contratto di solidarietà risultavano conclusi entro il 31 dicembre 2017.

L'INPS, con Mess. 3 settembre 2025 n. 2568, illustra le modalità di esposizione nel flusso Uniemens delle quote di sgravio contributivo spettanti alle imprese, nonché gli adempimenti in capo alle Strutture territoriali, relativi alle somme residue rispetto agli stanziamenti dell'anno 2017.

Il contratto di solidarietà e lo sgravio contributivo

I contratti di solidarietà, istituiti da L. 863/1984, sono stipulati tra datore di lavoro e rappresentanze sindacali con l'obiettivo di tutelare l'occupazione in momenti di crisi aziendale: possono accedervi le aziende in possesso dei requisiti per usufruire della CIGS (Cassa integrazione guadagni straordinaria); lo stesso contratto di solidarietà costituisce una causale della CIGS.

L'agevolazione di cui all'art. 6 c. 4 DL 510/96 (convertito con modificazione dalla L. 608/96), prevista per i lavoratori oggetto di contratto di solidarietà, consiste in una riduzione dell'ammontare della contribuzione previdenziale e assistenziale a essi dovuta del 35%, per un periodo non superiore ai 24 mesi.

Adempimenti delle Strutture territoriali

La procedura per la fruizione dello sgravio deve essere attivata a iniziativa del datore di lavoro.

La Struttura territoriale competente - accertata la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della riduzione contributiva sulla base della documentazione prodotta dal datore di lavoro (decreto direttoriale di ammissione al beneficio) - provvede ad attribuire alla posizione aziendale il codice di autorizzazione “1W” avente il significato di "Azienda che ha stipulato contratti di solidarietà accompagnati da CIGS, ammessa alla fruizione delle riduzioni contributive ex legge 608/1996”.

Istruzioni operative UNIEMENS per i datori di lavoro

Le imprese interessate, per esporre nel flusso Uniemens le quote di sgravio spettanti per il periodo autorizzato, devono valorizzare all'interno di <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, i seguenti elementi:

  • nell'elemento <CausaleACredito> devono inserire il codice causale già in uso “L942”, avente il significato di “Arretrato conguaglio sgravio contributivo per i CdS stipulati ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 30 ottobre 1984, n.726 (L.863/1984), nonché dell'art. 21, comma 1, lett. c), D. Lgs. n. 148/2015, anno 2017”;
  • nell'elemento <ImportoACredito>, devono indicare il relativo importo.

Le operazioni di conguaglio devono essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del presente messaggio.

Le imprese che hanno diritto al beneficio e che hanno sospeso o cessato l'attività, ai fini della fruizione dello sgravio spettante, devono avvalersi della procedura delle regolarizzazioni contributive (Uniemens/vig).

Fonte: Mess. INPS 3 settembre 2025 n. 2568

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