martedì 02/09/2025 • 06:00
La Corte di cassazione, con Ord. 27 agosto 2025 n. 23963, ha chiarito che l'amministratore di una S.r.l. è tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell'attività svolta e, fatto non secondario, senza trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi con la società che amministra.
Con l'ordinanza n. 23963 del 27 agosto 2025, la Cassazione ha puntualizzato ulteriormente che, in virtù di specifiche disposizioni normative, l'amministratore di una società a responsabilità limitata è tenuto ad agire, con la diligenza dovuta con la conseguenza che:
In materia di società di capitali, in buona sostanza, la c.d. business judgment rule, a tenore della quale all'amministratore non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico (dacché una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società all'amministratore), non si applica al caso in cui siano stati posti in essere atti irragionevoli, imprudenti o che dimostrano arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, dunque, tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge.
Merita appena di rimarcare, quanto ai confini della business judgement rule, che questa certamente non copre gli illeciti, tributari o no: trattandosi di regola non più invocabile in presenza di una valutazione di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica (cfr. Cass. 6 febbraio 2023 n. 3552; Cass. 19 gennaio 2023 n. 1678; Cass. 21 dicembre 2022 n. 37440; Cass. 16 dicembre 2020 n. 28718; Cass. 22 ottobre 2020 n. 23171; Cass. 22 giugno 2017 n. 15470; Cass. 12 febbraio 2013 n. 3409; Cass. 28 aprile 1997 n. 3652), e, dunque, tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge.
Certamente va confermato che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società (per tutte, quanto al vecchio testo dell'art. 2392 c.c.: Cass. 3652/1997, Cass. 3409/2013, Cass. 1783/2015).
Quanto alla interpretazione data da alcuni all'art. 2476 c.c., secondo cui l'amministratore non risponderebbe per dolo, ma solo per colpa, essendo unicamente questa prevista dalla fattispecie menzionata, la suggestiva tesi è smentita dal criterio generale di imputazione della responsabilità (non solo) civile, che conosce sia l'intenzione, o dolo, sia la mancanza di diligenza, prudenza o perizia, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che qualificano la colpa (essendosi pure osservato come sussista consonanza degli aspetti morfologici individuati dalla regola generale di cui all'art. 43 c.p., pur accentuando gli artt. 1176 e 1218 c.c. i modelli standard di comportamento: cfr., fra le altre, Cass. 10 settembre 2019 n. 22515; Cass. 12 giugno 2019 n. 15859).
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Rosella Staropoli
- Dottoressa in Giurisprudenza per l’Economia e l’ImpresaRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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