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martedì 02/09/2025 • 06:00

Impresa Dalla Cassazione

Responsabilità dell’amministratore: estensione ai debiti sociali

La Corte di cassazione, con Ord. 27 agosto 2025 n. 23963, ha chiarito che l'amministratore di una S.r.l. è tenuto ad agire con la diligenza dovuta in ragione della natura dell'attività svolta e, fatto non secondario, senza trovarsi in situazioni di conflitto d'interessi con la società che amministra.

di Vincenzo Cristiano - Avvocato, Studio AC

di Angelo Carlo Colombo - Commercialista e managing partner, Studio AC

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  • Tempo di lettura 3 min.
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Con l'ordinanza n. 23963 del 27 agosto 2025, la Cassazione ha puntualizzato ulteriormente che, in virtù di specifiche disposizioni normative, l'amministratore di una società a responsabilità limitata è tenuto ad agire, con la diligenza dovuta con la conseguenza che:

  • da un lato, integra l'illecito di cui all'art. 2476 c.c. il fatto che l'amministratore (nell'esecuzione dei pagamenti dovuti) abbia fatto prevalere un interesse extrasociale, che oltre ad essere incompatibile con quello della società, sia stato per la stessa pregiudizievole, alla stregua di una valutazione della condotta, operata secondo un giudizio ex ante che tenga conto della mancata adozione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per una scelta analoga a quella adottata, nonché della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione (cfr. Cass. 7279/2023). La Corte di Cassazione, in sostanza, ha ribadito, nel precedente citati, che l'art. 2476 c.c. ricomprende l'agire in conflitto di interessi dell'amministratore di diritto o di fatto fra le condotte illecite imputabili a chi gestisce una società e che danno diritto al risarcimento del danno. La stessa Corte ha precisato che sussiste conflitto di interessi tra rappresentante e rappresentato “qualora il rappresentante persegua interessi propri o di terzi incompatibili con quelli del rappresentato, cosicché all'utilità conseguita o conseguibile dal rappresentante o dal terzo corrisponda o possa corrispondere il danno del rappresentato”. La sussistenza di un conflitto di interessi, invero, deve essere accertata in concreto dal giudice di merito e secondo un giudizio ex ante, sulla base del contenuto e delle modalità dell'operazione;
  • d'altro lato, il principio dell'insindacabilità nel merito delle scelte di gestione (c.d. business judgement rule) non esclude la responsabilità contrattuale nei confronti della società tutte le volte in cui l'operazione intrapresa dall'amministratore sia stata caratterizzata (come, nel caso in esame, ha accertato in fatto il giudice di merito) da irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese (Cass. 8069/2024; Cass. 2172/2023).

In materia di società di capitali, in buona sostanza, la c.d. business judgment rule, a tenore della quale all'amministratore non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico (dacché una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società all'amministratore), non si applica al caso in cui siano stati posti in essere atti irragionevoli, imprudenti o che dimostrano arbitrarietà palese dell'iniziativa economica e, dunque, tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge.

Merita appena di rimarcare, quanto ai confini della business judgement rule, che questa certamente non copre gli illeciti, tributari o no: trattandosi di regola non più invocabile in presenza di una valutazione di irragionevolezza, imprudenza o arbitrarietà palese dell'iniziativa economica (cfr. Cass. 6 febbraio 2023 n. 3552; Cass. 19 gennaio 2023 n. 1678; Cass. 21 dicembre 2022 n. 37440; Cass. 16 dicembre 2020 n. 28718; Cass. 22 ottobre 2020 n. 23171; Cass. 22 giugno 2017 n. 15470; Cass. 12 febbraio 2013 n. 3409; Cass. 28 aprile 1997 n. 3652), e, dunque, tantomeno in presenza di inequivoche violazioni di legge.

Certamente va confermato che all'amministratore di una società non può essere imputato a titolo di responsabilità ex art. 2392 c.c. di aver compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, atteso che una tale valutazione attiene alla discrezionalità imprenditoriale e può pertanto eventualmente rilevare come giusta causa di revoca dell'amministratore, non come fonte di responsabilità contrattuale nei confronti della società (per tutte, quanto al vecchio testo dell'art. 2392 c.c.: Cass. 3652/1997, Cass. 3409/2013, Cass. 1783/2015).

Quanto alla interpretazione data da alcuni all'art. 2476 c.c., secondo cui l'amministratore non risponderebbe per dolo, ma solo per colpa, essendo unicamente questa prevista dalla fattispecie menzionata, la suggestiva tesi è smentita dal criterio generale di imputazione della responsabilità (non solo) civile, che conosce sia l'intenzione, o dolo, sia la mancanza di diligenza, prudenza o perizia, ovvero l'inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline che qualificano la colpa (essendosi pure osservato come sussista consonanza degli aspetti morfologici individuati dalla regola generale di cui all'art. 43 c.p., pur accentuando gli artt. 1176 e 1218 c.c. i modelli standard di comportamento: cfr., fra le altre, Cass. 10 settembre 2019 n. 22515; Cass. 12 giugno 2019 n. 15859).

Fonte: Cass. 27 agosto 2025 n. 23963

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