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lunedì 01/09/2025 • 11:31

Lavoro Istruzioni operative DALL'INPS

Carta Dedicata a te: nessuna domanda per accedere al beneficio

L’INPS, con Mess. 1° settembre 2025 n. 2519, fornisce alcune istruzioni operative per l’accesso alla “Carta Dedicata a te” e per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni: i primi pagamenti devono essere effettuati entro il 16 dicembre 2025.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 8 min.
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La legge di Bilancio 2023 ha istituito un fondo destinato all'acquisito di beni alimentari di prima necessità e di carburanti, nonché, in alternativa a questi ultimi, di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, da parte dei soggetti in possesso di un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) non superiore a 15.000 euro, da fruire mediante l'utilizzo di un apposito sistema abilitante.

Per l'anno 2025 la dotazione finanziaria del Fondo alimentare è stata incrementata di un importo pari a 500 milioni di euro, con destinazione specifica delle risorse, al solo acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

Con il decreto interministeriale Fondo Alimentare 2025 – Carta Dedicata a te, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 12 agosto 2025 sono state individuate le disposizioni attuative e applicative.

L'INPS di conseguenza, con Mess. 1° settembre 2025 n. 2519, fornisce alcune istruzioni operative per l'accesso alla “Carta Dedicata a te” e per la gestione degli elenchi da parte degli operatori abilitati dei Comuni.

Accesso al beneficio

I beneficiari della misura in oggetto, che non devono presentare domanda, sono i cittadini appartenenti ai nuclei familiari, residenti nel territorio italiano, in possesso dei seguenti requisiti al 12 agosto 2025:

  • iscrizione di tutti i componenti del nucleo familiare nell'Anagrafe della Popolazione Residente (Anagrafe comunale);
  • titolarità di una certificazione ISEE ordinario con indicatore non superiore a 15.000,00 euro annui.

Il contributo non spetta ai nuclei familiari che alla data di entrata in vigore del D.I. includano percettori di: Assegno di inclusione, Reddito di cittadinanza, Carta acquisti o di qualsiasi altra misura di inclusione sociale o sostegno alla povertà che preveda l'erogazione di un sussidio economico di livello nazionale, regionale o comunale.

Il contributo non spetta, inoltre, ai nuclei familiari nei quali almeno un componente risulti percettore di: Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI), Indennità mensile di disoccupazione per i collaboratori (DIS-COLL), Indennità di mobilità, prestazioni erogate da Fondi di solidarietà per l'integrazione del reddito, Cassa integrazione guadagni (CIG) o qualsivoglia differente forma di integrazione salariale o di sostegno nel caso di disoccupazione involontaria, erogata dallo Stato.

Destinazione del contributo

Il contributo è destinato all'acquisto di beni alimentari di prima necessità, con esclusione di qualsiasi tipologia di bevanda alcolica.

Tale contributo può essere speso presso gli esercizi commerciali che vendono generi alimentari.

Ammontare del beneficio economico e modalità di erogazione

La misura consiste in un contributo economico per nucleo familiare di importo complessivo pari a 500,00 euro, erogato attraverso carte elettroniche nominative di pagamento, prepagate e ricaricabili, messe a disposizione da Poste Italiane S.p.A. per il tramite della società controllata Postepay. Le carte vengono consegnate agli aventi diritto presso gli uffici postali abilitati al servizio. Si precisa che le carte emesse negli anni precedenti restano valide anche negli anni successivi, a condizione che il beneficiario sia confermato nelle nuove liste. Pertanto, la carta potrà essere fornita ai nuovi beneficiari non già titolari negli anni passati, oppure, in caso di smarrimento.

Il primo pagamento deve essere effettuato entro il 16 dicembre 2025, pena la decadenza dal beneficio.

Le somme, inoltre, devono essere interamente utilizzate entro il 28 febbraio 2026.

Modalità di gestione degli elenchi

Al fine di semplificare la gestione degli elenchi da parte degli operatori dei Comuni, nell'applicativo web sono rese disponibili le funzioni di seguito descritte:

  • funzione “beneficiari selezionabili” dalla “lista dei beneficiari selezionabili dal Comune”. È possibile, con l'utilizzo di apposito selettore, designare come beneficiari i soggetti presenti in tale lista, previa esclusione dei selezionabili con posizione superiore in graduatoria, con obbligo di annotare per ognuno di essi la motivazione dell'esclusione, non oltre la disponibilità di carte assegnabili per il Comune. In ogni caso, tramite la funzione “deselezione beneficiario” è possibile ripristinare, in parte o totalmente, la precedente graduatoria con la deselezione dei beneficiari designati e la riammissione degli esclusi dalla lista dei beneficiari selezionabili dal Comune;
  • funzione “esclusione beneficiario”, tramite la quale si può collocare il beneficiario presente nella “lista dei beneficiari selezionati dall'INPS” in testa alla “lista dei beneficiari selezionabili dal Comune” attribuendo l'opportuna marcatura di “escluso”: questo nel caso in cui l'operatore comunale valuti, per quanto verificabile dallo stesso Comune, che il nucleo familiare non abbia i requisiti richiesti per l'accesso al beneficio (ad esempio, nuclei mendaci, percezione di una misura comunale incompatibile, ecc). Tale funzione ha l'effetto di rendere disponibile la carta precedentemente assegnata, consentendo di attribuirla ad altro beneficiario presente nella “lista dei beneficiari selezionabili dal Comune”. Il beneficiario escluso, invece, viene inserito in evidenza in testa alla “lista dei beneficiari selezionabili dal Comune” e non sarà interessato dalla successiva rielaborazione della graduatoria. L'esclusione di un beneficiario può avvenire solo a seguito di verifica da parte del Comune dell'assenza del diritto al contributo, mentre devono essere mantenuti i criteri di priorità;
  • funzione “riammissione beneficiari”, attraverso la quale è possibile riammettere i beneficiari esclusi dalla rielaborazione in graduatoria. Tale funzione consente di riammettere, nella sua posizione, un soggetto inizialmente beneficiario che era stato escluso a seguito delle verifiche effettuate dal Comune, purché continui a sussistere la disponibilità di carte oppure, alternativamente, venga creata una nuova disponibilità. Anche in caso di riammissione è necessario specificarne la causa nell'apposito campo;
  • funzione “verifica comune residenza”, che consente al Comune di selezionare il beneficiario per il quale ritenga non verificato il requisito della residenza nel proprio territorio. A seguito di tale selezione, per il nucleo familiare viene ripetuto dall'INPS il controllo sull'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR), che può determinare i seguenti due esiti (visualizzabili nell'applicativo web dopo l'elaborazione):
    • verifica di una diversa residenza del beneficiario, che comporta il trasferimento del medesimo nella lista del Comune di effettiva residenza, il quale sarà oggetto di rielaborazione nella graduatoria del Comune di destinazione. Pertanto, anche nel caso in cui il Comune di destinazione abbia, nel frattempo, proceduto al consolidamento delle liste, il beneficiario trasferito sarà ricompreso nella successiva rielaborazione. Nelle note informative presenti sul singolo soggetto viene evidenziato che a seguito di verifica si tratta di beneficiario trasferito da altro comune.
    • conferma dell'ANPR della residenza originaria del beneficiario e, di conseguenza, il mantenimento del medesimo nella posizione originaria; nelle note informative presenti sul singolo soggetto viene evidenziata la conferma della residenza originaria;
  • funzione “blocca nucleo-trasferito”, attuata mediante la funzione “esclusione beneficiario”, che consente al nuovo Comune di destinazione del beneficiario trasferito di escluderlo dalla successiva rielaborazione, nel caso in cui sia riscontrato che non abbia i requisiti richiesti dal D.I. per l'accesso al beneficio, con lo stesso effetto descritto nella citata funzione di “esclusione beneficiario”;
  • funzione “modifica indirizzo di residenza e/o CAP”, che consente al Comune di visualizzare ed eventualmente modificare l'indirizzo di residenza e/o il CAP del beneficiario, sempre nell'ambito dello stesso Comune, qualora non risulti congruente con quello presente sugli archivi comunali;
  • funzione “consolida liste beneficiari”, che consente il congelamento finale della graduatoria dei beneficiari. A seguito dell'utilizzo di tale funzione, si registra definitivamente la lista e vengono disabilitate le funzionalità di variazione dei dati, esattamente come avviene allo scadere dei termini previsti, e non sarà più possibile eseguire alcuna delle funzioni precedentemente descritte;
  • funzione “sblocca consolidamento”, che consente, esclusivamente dopo l'utilizzo della funzione “consolida liste beneficiari”, di riattivare la lavorazione delle liste dei beneficiari selezionati/selezionabili con la riabilitazione delle funzionalità di variazione dei dati fino allo scadere del termine disponibile per le lavorazioni dei Comuni;
  • funzione “ricerca beneficiario”, che consente di raggiungere rapidamente la posizione di un beneficiario senza la necessità per l'operatore di cercare nelle singole liste dei beneficiari selezionati/selezionabili. La funzione è rilevante per i Comuni di medie/grandi dimensioni.

Fonte: Mess. 1° settembre 2025 n. 2519

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