giovedì 21/08/2025 • 06:00
La Cassazione, con sentenza 17 luglio 2025 n. 19794, torna a pronunciarsi sulla possibilità per il soggetto fallito di agire in giudizio in luogo del curatore e, in particolare, di impugnare un atto impositivo tributario: ma quando il debitore può assumere un ruolo vicario a fronte dell'inerzia dell'organo della procedura?
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La sentenza della Corte di Cassazione, sezione tributaria, n. 19794 del 17 luglio 2025, trae origine dall'impugnazione da parte della società X di un avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate, con cui si contestava una serie di mancanze nella dichiarazione dei redditi per un ammontare complessivo significativo.
Dopo il fallimento della società X e la conseguente interruzione del processo, la stessa società aveva provveduto alla riassunzione del giudizio, mentre il curatore non era intervenuto nel giudizio.
La Commissione Tributaria Provinciale territorialmente competente accoglieva il ricorso della società, rigettando l'eccezione sollevata dall'Agenzia delle Entrate circa l'illegittimità della riassunzione del giudizio, sostenendo che spettasse al curatore, e non alla società fallita, riassumere il giudizio.
La Commissione Tributaria Regionale, giudice dell'appello, confermava la sentenza di primo grado sul presupposto processuale che il fallito conservasse una propria legittimazione ad agire anche in assenza di un accertamento dell'inerzia del curatore.
La controversia approdava quindi dinanzi alla Corte di Cassazione su ricorso dell'Agenzia delle Entrate sulla scorta di due motivi (nel presente commento si tratterà solo il...
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Domenico Frustagli
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