mercoledì 20/08/2025 • 11:44
Con nota 8 agosto 2025 n. 10558 (riportata in un comunicato del 19 agosto) il Ministero fornisce alcune istruzioni operative per la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all’ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità.
redazione Memento
L'Assegno di inclusione (ADI) è erogato mensilmente, a seguito della prima domanda, per un periodo continuativo non superiore a 18 mensilità, cui possono seguire rinnovi per ulteriori periodi di 12 mesi. Attualmente, tra un periodo e il successivo rinnovo “è sempre prevista la sospensione di un mese”.
A questo proposito, al fine di accompagnare la gestione delle richieste di rinnovo provenienti dai nuclei che per primi hanno fatto domanda di accesso all'ADI tra dicembre 2023 e gennaio 2024 e che hanno pertanto percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità, d'intesa con i competenti uffici dell'INPS, il ministero del Lavoro fornisce con nota 8 agosto 2025 n. 10558 le seguenti indicazioni.
N.B. La nota ricorda che il DL 92/2025 recante misure urgenti di sostegno ai comparti produttivi, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025 n. 113 ha previsto all'articolo 10-ter l'erogazione, in via eccezionale per il 2025, di un contributo straordinario aggiuntivo, finalizzato a garantire continuità nell'erogazione del beneficio a fronte del mese di sospensione previsto dalla normativa vigente, riconosciuto ai nuclei beneficiari dell'ADI interessati dalla sospensione di un mese del beneficio economico dopo un periodo di fruizione di 18 mesi. |
Domanda sul portale INPS e Patto di attivazione digitale del nucleo (PAD) sottoscritto
Per accedere nuovamente al beneficio, il nucleo familiare è tenuto a presentare una nuova domanda sul portale INPS (eventualmente avvalendosi del supporto di CAF e Patronati) e dovrà avere un Patto di attivazione digitale nucleo sottoscritto. I nuclei che hanno fatto domanda di accesso all'ADI tra il mese di dicembre 2023 e gennaio 2024 ed hanno percepito fino a giugno 2025 i pagamenti relativi alle 18 mensilità, visualizzeranno la loro domanda in stato “terminata”, con la possibilità di poter presentare una nuova istanza dal 1° luglio 2025.
Se la domanda, presentata nel mese di luglio 2025 è accolta e il PAD nucleo è sottoscritto, il beneficio decorrerà dal mese di agosto 2025, fermo restando che il pagamento potrà anche avvenire successivamente, con l'erogazione di eventuali arretrati.
Come specificato dall'INPS nel Messaggio numero 2052 del 27-06-2025, sono state previste alcune semplificazioni per quanto concerne la sottoscrizione del PAD nucleo.
Infatti, i nuclei che risultano invariati, al netto di nascite o decessi e a prescindere da quale componente del nucleo presenti la domanda, non sono tenuti a sottoscrivere un nuovo PAD nucleo sulla piattaforma SIISL. L'iscrizione al SIISL e la sottoscrizione del PAD nucleo effettuati in sede di presentazione della precedente domanda continueranno infatti a rimanere validi. La decorrenza del PAD per questi nuclei coinciderà con la data di presentazione della domanda di rinnovo. I tempi di decorrenza partiranno ugualmente dalla data di presentazione della domanda di rinnovo, anche per quei nuclei invariati che dovessero sottoscrivere un nuovo PAD nucleo, che andrà ad aggiornare il precedente.
Si precisa che, qualora i dati di contatto siano differenti rispetto a quelli associati alla precedente domanda, il richiedente dovrà aggiornarli sia nella propria domanda (se non già registrati presso l'INPS) che nell'apposita sezione del SIISL. I nuclei variati, invece, dovranno iscriversi al SIISL e sottoscrivere un PAD riferito al nuovo nucleo. In caso di accoglimento della domanda, il beneficio per questi nuclei decorre dal mese successivo alla sottoscrizione del PAD.
Incontro con i servizi sociali entro 120 giorni dalla sottoscrizione del PAD nucleo
I nuclei familiari, una volta accolta la domanda, hanno 120 giorni dalla data di sottoscrizione del PAD nucleo (che, come detto, per i nuclei invariati coincide con la data di presentazione della domanda di rinnovo) per presentarsi ai servizi sociali. Sono tenuti a presentarsi ai servizi sociali anche i nuclei che nel corso della prima erogazione erano stati esonerati dagli obblighi di attivazione a seguito della valutazione multidimensionale. L'incontro potrà rappresentare l'occasione per riesaminare ed eventualmente validare sia la valutazione multidimensionale che il PaIS precedentemente definiti. Questi saranno visualizzabili sulla piattaforma GePI e automaticamente collegati alla nuova domanda ADI.
Certificazione della condizione di svantaggio
In sede di presentazione della domanda di rinnovo, qualora nella precedente domanda ADI sia stata indicata una condizione di svantaggio in relazione ad uno o più componenti del nucleo familiare, il richiedente deve riportare nuovamente gli estremi della certificazione attestante la condizione di svantaggio ed i dati relativi all'inserimento nel programma di cura e assistenza nella sezione apposita della domanda, a condizione che:
a. tale condizione non abbia subìto modifiche;
b. la certificazione, a suo tempo rilasciata, sia ancora in corso di validità alla data di presentazione della domanda di rinnovo.
Diversamente, qualora la certificazione o il programma di cura e assistenza siano scaduti prima della presentazione della domanda di rinnovo, il soggetto interessato dovrà essere già in possesso della nuova certificazione attestante la condizione di svantaggio, nonché della certificazione attestante l'inserimento in programmi di cura e assistenza, rilasciata dalle amministrazioni competenti, i cui nuovi estremi dovranno essere riportati nella domanda per il rinnovo.
Incontro con i servizi sociali e possibile sospensione dell'ADI
Per le domande presentate a luglio (con PAD già sottoscritto), l'incontro con i servizi sociali dovrà avvenire al più tardi entro 120 giorni, cioè entro il mese di novembre 2025, per evitare la sospensione del beneficio. Tuttavia, in caso di mancato incontro con i servizi entro tale termine, l'INPS sospenderà il pagamento del beneficio dal mese successivo, ovvero dall'erogazione di dicembre. La sospensione potrà essere annullata in caso di segnalazione di avvenuto incontro entro il giorno 20 del mese successivo a quello della sospensione della misura (in questo caso il mese di dicembre).
Esempio 1: i 120 giorni scadono il 9 novembre. Qualora, a tale data, non risulti avvenuto l'incontro, è prevista la sospensione del pagamento del mese di dicembre; in caso di registrazione di avvenuto incontro comunicata ad INPS tramite piattaforma entro il 20 dicembre, il pagamento di dicembre avviene regolarmente.
Esempio 2: i 120 giorni scadono il 9 novembre. Qualora, a tale data, non risulti avvenuto l'incontro è prevista la sospensione del pagamento del mese di dicembre; in caso di registrazione di avvenuto incontro comunicata ad INPS tramite piattaforma il 23 dicembre, si applica la sospensione del pagamento del mese di dicembre.
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Vedi anche
L’INPS, con Mess. 8 agosto 2025 n. 2458, comunica che, come previsto dalla conversione in legge del cd. DL Comparti produttivi, i nuclei familiari con sospensione di un mese..
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