Il caso oggetto dell'ordinanza n. 20487 del 21 luglio 2025 della Cassazione trae origine dal procedimento disciplinare avviato da una società nei confronti di un proprio dipendente per aver registrato in modo occulto una conversazione avvenuta nei locali aziendali, tra il direttore del personale ed una dipendente addetta al medesimo ufficio. Procedimento che si era concluso con l'irrogazione della sanzione conservativa della sospensione dal lavoro.
Il lavoratore impugnava giudizialmente il provvedimento, con domanda tesa a ottenere la declaratoria di illegittimità sia in primo che in secondo grado veniva respinta.
Il lavoratore decideva così di ricorrere in cassazione a resisteva la società con proprio controricorso. Entrambe le parti depositavano memorie.
La decisione della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione, investita della causa, evidenzia che la rigida previsione del consenso del titolare dei dati personali subisce "deroghe ed eccezioni quando si tratti di far valere in giudizio il diritto di difesa, le cui modalità di attuazione risultano disciplinate dal codice di rito" (cfr.
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