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lunedì 18/08/2025 • 08:21

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Opzione per il regime del risparmio amministrato dopo il trasferimento all’estero

In caso di trasferimento all’estero della residenza fiscale da parte di un cittadino italiano, il mantenimento del regime del risparmio amministrato per i depositi titoli è possibile senza obbligo di passaggio al regime dichiarativo e senza tassazione delle plusvalenze latenti (Risp. AE 14 agosto 2025 n. 208).

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 2 min.
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L’Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 14 agosto 2025 n. 208, affronta il caso di un cittadino italiano che, trasferita la residenza fiscale in Thailandia e iscritto all’AIRE, intende mantenere il proprio deposito titoli presso un intermediario italiano con il regime del risparmio amministrato.

Il contribuente chiedeva se fosse obbligatorio passare al regime dichiarativo e se tale passaggio comportasse la tassazione delle plusvalenze latenti presenti al momento del cambio di status fiscale. L’Agenzia precisa che il passaggio dal regime del risparmio amministrato a quello dichiarativo non è obbligatorio per i soggetti non residenti. Il contribuente può continuare a mantenere il deposito amministrato in Italia con l’opzione per il regime del risparmio amministrato, senza dover effettuare alcun cambio di regime.

Inoltre, il passaggio tra i due regimi non costituisce evento realizzativo e quindi non comporta tassazione delle plusvalenze latenti sui titoli già detenuti. La tassazione, infatti, avviene solo al momento della realizzazione della plusvalenza, ovvero quando avviene la cessione dei titoli.

L’Agenzia delle Entrate conferma così la neutralità fiscale del passaggio di regime per i non residenti e ribadisce che ogni diverso trattamento fiscale potrà essere valutato solo in presenza di elementi di fatto non rappresentati correttamente dal contribuente. 

Fonte: Risp. AE 14 agosto 2025 n. 208

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