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giovedì 07/08/2025 • 10:21

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Agevolazioni per compendio unico in caso di vendita parziale

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 6 agosto 2025 n. 205, ha fornito chiarimenti in tema di decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico in caso di cessione del diritto di superficie per realizzazione di impianto agrivoltaico e in caso di vendita parziale dei terreni.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 205 del 6 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni per il compendio unico continuano a spettare anche a seguito della costituzione del diritto di superficie a favore di un terzo sulla porzione di terreni ricadenti nel compendio unico per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, effettuata prima del decorso del termine decennale a condizione che la redditività del compendio, sul quale insiste l'impianto agrivoltaico, non scenda al di sotto del livello minimo di redditività di cui all'art. 5bis c. 1 D.Lgs. 228/2001.

Nel caso di vendita parziale di terreni agricoli facenti parte di un compendio unico si determina la decadenza soltanto parziale dall'agevolazione, limitatamente alla parte oggetto di vendita prima del decorso dei dieci anni, a condizione che la parte residua del compendio garantisca il raggiungimento del livello minimo di redditività.

Per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal Reg. CE 1257/99 e dal Reg. CE 1260/1999 e successive modificazioni (art. 5 bis D.Lgs. 228/2001).

Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 bis c. 1 e 2 L. 97/94, che prevedono l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.

I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti (art. 5 bis c. 4 L. 97/94).

Fonte: Risp. AE 6 agosto 2025 n. 205

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