giovedì 07/08/2025 • 10:21
L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 6 agosto 2025 n. 205, ha fornito chiarimenti in tema di decadenza dalle agevolazioni fiscali previste per il compendio unico in caso di cessione del diritto di superficie per realizzazione di impianto agrivoltaico e in caso di vendita parziale dei terreni.
redazione Memento
Con la risposta n. 205 del 6 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che le agevolazioni per il compendio unico continuano a spettare anche a seguito della costituzione del diritto di superficie a favore di un terzo sulla porzione di terreni ricadenti nel compendio unico per la realizzazione di un impianto agrivoltaico, effettuata prima del decorso del termine decennale a condizione che la redditività del compendio, sul quale insiste l'impianto agrivoltaico, non scenda al di sotto del livello minimo di redditività di cui all'art. 5bis c. 1 D.Lgs. 228/2001.
Nel caso di vendita parziale di terreni agricoli facenti parte di un compendio unico si determina la decadenza soltanto parziale dall'agevolazione, limitatamente alla parte oggetto di vendita prima del decorso dei dieci anni, a condizione che la parte residua del compendio garantisca il raggiungimento del livello minimo di redditività.
Per compendio unico si intende l'estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l'erogazione del sostegno agli investimenti previsti dal Reg. CE 1257/99 e dal Reg. CE 1260/1999 e successive modificazioni (art. 5 bis D.Lgs. 228/2001).
Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale (IAP) per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 bis c. 1 e 2 L. 97/94, che prevedono l'esenzione da imposta di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro genere.
I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti (art. 5 bis c. 4 L. 97/94).
© Copyright - Tutti i diritti riservati - Giuffrè Francis Lefebvre S.p.A.
Vedi anche
Con Provv. AE 24 luglio 2025 n. 305754, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il Modello di comunicazione per l'utilizzo del credito d'imposta per le spese sostenu..
redazione Memento
Approfondisci con
Le attività agricole sono destinatarie di un regime fiscale diverso da quello ordinario. Ai fini delle imposte dirette, possono determinare il reddito in base alle risultanze catastali o, per le attività che non hanno i..
Alessandra Caputo
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleLe attività agricole sono disciplinate dal codice civile e si distinguono in attività agricole “principali” e “connesse”. Il corretto inquadramento sul piano civilistico è di primaria importanza anche per poter poi anal..
Alessandra Caputo
- Dottore Commercialista e Revisore LegaleRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
Per continuare a vederlo e consultare altri contenuti esclusivi abbonati a QuotidianoPiù,
la soluzione digitale dove trovare ogni giorno notizie, video e podcast su fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti e mondo digitale.
Abbonati o
contatta il tuo
agente di fiducia.
Se invece sei già abbonato, effettua il login.