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lunedì 04/08/2025 • 15:58

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Trasferimento del plafond IVA nell'ambito di una riorganizzazione societaria

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 4 agosto 2025 n. 200, ha analizzato il caso di un trasferimento del plafond IVA che vede coinvolti tre soggetti, nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione societaria.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 200 del 4 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il trasferimento del plafond IVA nell'ambito di un'operazione di riorganizzazione societaria che coinvolge tre soggetti, di cui uno non identificato ai fini IVA in Italia, non è possibile.

Si ricorda che il trasferimento del plafond tra soggetti diversi è disciplinato dall'art. 8 c. 4 DPR 633/72 relativamente all'affitto d'azienda. In particolare, è previsto che nel caso di affitto di azienda, perché possa avere effetto il trasferimento del beneficio di utilizzazione della facoltà di acquistare beni e servizi per cessioni all'esportazione, senza pagamento dell'imposta, è necessario che tale trasferimento sia espressamente previsto nel relativo contratto e che ne sia data comunicazione con lettera raccomandata entro trenta giorni all'ufficio IVA competente per territorio.

Con riferimento alle operazioni di cessione e conferimento non esiste una disposizione analoga in ambito IVA. Tuttavia, l'Amministrazione finanziaria è intervenuta con diversi documenti di prassi per estendere a dette operazioni il principio sancito dal citato art. 8 nel presupposto che il plafond possa essere trasferito dal dante causa all'avente causa alla stregua di una posizione attiva dell'azienda o del ramo d'azienda ceduto/conferito.

È dunque possibile trasferire il plafond anche nell'ambito di una cessione o di un conferimento d'azienda o di un ramo d'azienda, dal dante causa all'avente causa, al verificarsi delle seguenti due condizioni:

1. il cessionario/conferitario continua, senza soluzione di continuità, l'attività relativa ai complessi aziendali oggetto della cessione o del conferimento, in precedenza svolta dal cedente/conferente;

2. il cessionario/conferitario subentra nei rapporti giuridici (attivi e passivi) relativi ai complessi aziendali ceduti o conferiti.

In merito alla seconda condizione la Ris. AE n.124/E del 2011 precisa altresì che non è necessario il subentro dell'avente causa in tutte le posizioni attive e passive del dante causa, né il trasferimento di tutti i rapporti con la clientela non residente o, più in generale, di tutte le posizioni creditorie e debitorie relative al ramo d'azienda conferito. Il diritto a fruire dello speciale trattamento fiscale previsto dalla norma nasce, infatti, dalla situazione obiettiva, ovverosia dall'essere esportatore abituale nei limiti quantitativi previsti dalla relativa disciplina. Situazione nella quale il conferitario subentra per effetto del conferimento del ramo aziendale dedito all'attività di esportazione.

Nel caso in esame, invece, i soggetti che partecipano alla complessa operazione sono tre, vale a dire il dante causa (i.e.BETA S.p.A.), l'avente causa (i.e. GAMMA Ltd) che contestualmente è anche dante causa dell'Istante. Perché possa avvenire il trasferimento del plafond a favore del Contribuente è dunque necessario che prima questo sia stato trasferito da BETA a GAMMA: in assenza di questo passaggio, nessun trasferimento del plafond può essere effettuato da GAMMA a favore della Società.

Al riguardo, occorre considerare che nel contratto che regola la cessione del complesso aziendale da BETA S.p.A. a GAMMA Ltd non è fatta menzione del trasferimento del plafond, presupposto invece previsto dalla disposizione in esame. La Società non può beneficiare del plafond maturato da BETA S.p.A. nell'anno 2024, non essendosi verificate le condizioni per il relativo trasferimento a favore di GAMMA Ltd.

Fonte: Risp. AE 4 agosto 2025 n. 200

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