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lunedì 04/08/2025 • 15:35

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Bonus ai dipendenti e obblighi di sostituto d'imposta della stabile organizzazione

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 4 agosto 2025 n. 199, alla luce della Convenzione contro le doppie imposizioni, ha chiarito il trattamento fiscale di bonus corrisposti dall'estero a un dipendente ora residente in Italia.

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 6 min.
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Con la risposta n. 199 del 4 agosto 2025, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in tema di trattamento fiscale di bonus corrisposti a un dipendente da una società inglese nel periodo d'imposta in cui il dipendente è residente in Italia.

Ai fini dell'imposta sul reddito, l'art. 3 c. 1 DPR 917/86 prevede che l'imposta si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato per i residenti da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili e per i non residenti soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato. Pertanto, i soggetti residenti sono assoggettati ad imposizione sui redditi ovunque prodotti, mentre i non residenti sono soggetti a imposizione sui soli redditi che si considerano prodotti in Italia.

Ai fini della determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'art. 51 DPR 917/86 stabilisce che il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (principio di onnicomprensività). Rientrano in tale disposizione, dunque, anche i premi in denaro corrisposti ai dipendenti per la partecipazione a piani di incentivazione.

Per la determinazione del periodo d'imposta in cui devono essere assoggettati a tassazione detti premi, occorre fare riferimento all'anno della relativa percezione.

Nel caso in esame, in cui i bonus sono stati e saranno erogati in periodi d'imposta in cui il dipendente interessato risulta fiscalmente residente in Italia, detti emolumenti, in base alla citata normativa interna, devono essere assoggettati a imposizione nel nostro Stato.

Il dubbio interpretativo nasce dalla circostanza che al dipendente dell'istante (società di diritto tedesco con stabile organizzazione in Italia) è stato erogato dalla società inglese nel 2024, periodo d'imposta in cui il dipendente è residente in Italia, un Bonus maturato per l'attività lavorativa svolta nel Regno Unito, durante il periodo in cui era ivi residente. Inoltre, nei periodi d'imposta 2025 e 2026 verranno erogati bonus relativi sia alla prestazione lavorativa resa all'estero sia a quella resa in Italia.

Come regola generale, la Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Regno Unito per i redditi di lavoro dipendente attribuisce potestà impositiva esclusiva allo Stato di residenza del lavoratore (nel caso di specie, l'Italia), mentre ammette una potestà impositiva concorrente dello Stato della fonte (nel caso di specie, il Regno Unito) qualora l'attività lavorativa sia ivi svolta.

I premi in denaro maturati in ragione di un'attività lavorativa svolta in uno Stato contraente in periodi d'imposta precedenti a quello della relativa erogazione, nel quale il dipendente è divenuto residente dell'altro Stato contraente, devono essere sottoposti a imposizione, oltre che dallo Stato di residenza al momento dell'erogazione, anche dallo Stato in cui è stata svolta l'attività lavorativa (Stato della fonte).

Come chiarito dal Commentario al Modello di Convenzione OCSE, infatti, le regole impositive previste dall'art. 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni trovano applicazione indipendentemente dal momento in cui il reddito viene pagato al lavoratore dipendente.

Spetterà allo Stato di residenza eliminare l'eventuale doppia imposizione

Fonte: Risp. AE 4 agosto 2025 n. 199

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Diego Avolio

- Dottore commercialista (Studio di Consulenza Giuridico-Tributaria - S.C.G.T), LL.M.

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