lunedì 04/08/2025 • 14:27
Con Risp. a consulenza giuridica AE 1° agosto 2025 n. 12, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito quando le prestazioni di conferimento in discarica o incenerimento senza recupero energetico risultano soggette all'aliquota IVA ordinaria anziché ridotta al 10%.
redazione Memento
L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a consulenza giuridica n. 12 del 1° agosto 2025, ha fatto il punto sulla decorrenza della disciplina modificata, in vigore dal 1° gennaio 2025, che esclude dall'applicazione dell'aliquota IVA ridotta al 10% il conferimento in discarica e l'incenerimento senza recupero efficiente di energia. L'AE precisa che l'agevolazione resta valida per le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 e per i pagamenti effettuati entro la stessa data, anche se la fattura, in quest'ultimo caso, è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025.
Si ricorda che l'art. 1 c. 49 L. 207/2024 ha modificato la Tabella A, parte III DPR 633/72 che riconosce una tassazione ridotta con IVA al 10% per alcune prestazioni riguardanti, in sintesi, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione di impianti di fognatura e depurazione. L'intervento normativo ha escluso dallo sconto d'imposta le prestazioni di conferimento in discarica e incenerimento senza recupero efficiente di energia di rifiuti urbani e speciali individuati secondo la classificazione prevista dall'art. 184 c. 2 e 3 lett. g D.Lgs 152/2006). Dal 1° gennaio 2025, le operazioni interessate sono soggette all'aliquota IVA ordinaria.
Nel caso di specie, un'associazione che opera nel settore chiede quale sia la corretta aliquota da applicare alle fatture emesse dopo l'entrata in vigore della norma modificata (1° gennaio 2025) ma riferite a prestazioni eseguite prima del 31 dicembre 2024. L'associazione vuole, quindi, sapere se l'IVA ordinaria vada applicata dalle prestazioni realizzate o pagate da quest'anno a prescindere dal momento in cui sono state eseguite.
In mancanza di una disposizione transitoria che regoli il passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, l'Agenzia delle Entrate spiega che, per rispondere alla richiesta di chiarimenti, è necessario fare riferimento all'art. 6 c. 3 e 4 DPR 633/72 che fissa il momento di effettuazione delle prestazioni e, quindi, del sorgere del debito d'imposta. La norma sancisce che le prestazioni sono considerate concluse con il pagamento del corrispettivo oppure, a determinate condizioni, alla data di emissione della fattura o del pagamento, anche se successiva all'effettuazione reale dell'operazione.
Di conseguenza, le prestazioni di conferimento in discarica o incenerimento senza recupero energetico risultano soggette all'aliquota ordinaria se:
L'AE precisa, infine, che le fatture emesse entro il 31 dicembre 2024 con l'aliquota IVA del 10% sono comunque valide, così come i pagamenti effettuati, entro la stessa data, considerando applicabile l'aliquota ridotta e la cui fattura è stata emessa dopo il 1° gennaio 2025.
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Paola Aglietta
- Dottore Commercialista e Revisore Legale in TorinoRimani aggiornato sulle ultime notizie di fisco, lavoro, contabilità, impresa, finanziamenti, professioni e innovazione
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