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Secondo quanto previsto dall'art. 2495 c.c., con l'iscrizione nel Registro delle Imprese della cancellazione della società, quest'ultima si estingue. Il c. 3 dell'art. 2495 c.c. precisa che, ferma restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La cancellazione della società dal Registro delle Imprese ha quindi natura costitutiva e determina l'estinzione della società, anche laddove continuino ad esistere dei creditori da soddisfare. È dunque pacifico come, indipendentemente dall'estinzione della società, si possa verificare l'ipotesi dell'esistenza di debiti della società preesistenti o sopravvenuti alla sua estinzione, fra cui figurano anche quelli tributari. Proprio con riferimento a quest'ultima categoria, il legislatore ha adottato una specifica disciplina. In particolare l'art. 28 c. 4 D.Lgs. 175/2014 prevede che: “ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi, contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società&nb...

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