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martedì 22/07/2025 • 14:56

Contabilità Dall'Organismo Italiano di Contabilità

Contabilizzazione dei ricavi: OIC mette in consultazione un questionario

L’OIC 34 “Ricavi” è oggetto di una post-implementation review (PIR) avviata dall’OIC a seguito di richieste di chiarimento. La prima fase della PIR consiste nella raccolta, tramite questionario, delle opinioni degli operatori sugli aspetti più problematici. Al termine della consultazione, l’OIC potrà pubblicare un feedback anonimo; il termine per la compilazione è il 30 settembre 2025.

a cura di

redazione Memento

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L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) ha pubblicato un questionario allo scopo di raccogliere l’opinione degli operatori sugli aspetti applicativi che hanno generato maggiori difficoltà nell’applicazione dell’OIC 34 – Ricavi, emesso nel 2023 ed applicabile a partire dal 1° gennaio 2024. L’iniziativa di OIC trae origine da alcune richieste di chiarimento che hanno determinato l’avvio della post implementation review (PIR) del principio e di semplificazione, anche al fine di favorire la sua applicazione e ridurre i rischi di contenzioso con le autorità fiscali. 

L’OIC 34 si applica a tutte le transazioni che comportano l’iscrizione di ricavi derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi indipendentemente dalla loro classificazione nel conto economico. Con il questionario, l’Organismo Italiano di Contabilità si propone di sondare gli operatori sui dubbi interpretativi riguardanti l’ambito di applicazione dell'OIC 34, nonché il modo di contabilizzare le seguenti fattispecie.

Vendite con garanzia

Successivamente alla pubblicazione dell’OIC 34 l’unico caso di fondo garanzia iscritto in bilancio è quello relativo a garanzie previste dalla legge. Infatti, per tutte le altre forme di garanzie fornite al cliente, l’OIC 34 prevede che siano rilevate come una prestazione di vendita separata e che quindi siano contabilizzate nella voce A1 del conto economico.

Cessioni di licenze 

La cessione di licenze genera ricavi a conto economico quando la licenza viene ceduta in uso al cliente lungo un periodo di tempo determinato. Il ricavo viene rilevato a conto economico proporzionalmente in base alla durata temporale del contratto a meno che non sia più corretto utilizzare un altro metodo (ad esempio, i volumi di vendita nel caso delle royalties). Se il cliente ottiene tutti i benefici derivanti dall’uso della licenza senza che si rendano necessarie ulteriori attività da parte del fornitore, il ricavo viene rilevato a conto economico al momento della consegna. Esso viene determinato attualizzando i flussi finanziari futuri al tasso di interesse di mercato. 

Facciamo l’esempio di una società di software che concede la licenza per l’utilizzo del software per i successivi due anni. In questo caso, non sono necessari aggiornamenti perché è stata svolta un’attività di customizzazione del prodotto. La società conclude che si tratta di un’unica unità elementare di contabilizzazione ed inoltre non si rendono necessarie ulteriori attività e pertanto rileva un ricavo pari al valore attuale dell’intero corrispettivo al momento della consegna del prodotto.

Diverso è il caso di una società di telecomunicazioni che concede la licenza per l’utilizzo delle torri per i successivi 3 anni ad un canone di 5 milioni annui. La società individua un’unica unità elementare di contabilizzazione data dalla cessione della licenza. Per poter trasmettere i dati c’è bisogno di ottenere aggiornamenti dei sistemi di trasmissione. La società venditrice stabilisce quindi che sono necessarie continue attività nel corso dei 3 anni e pertanto rileva i ricavi da licenza proporzionalmente in base alla durata del contratto.

Vendite con obbligo di riacquisto 

Se il contratto di vendita prevede un obbligo di riacquisto, allora è probabile che i benefici e rischi sostanziali della vendita non siano stati trasferiti. In questi casi il venditore si comporterà come segue. Se il prezzo di vendita è inferiore al prezzo di riacquisto, si presume che l’operazione abbia natura finanziaria e, pertanto, il venditore a pronti considera la somma ricevuta un anticipo finanziario che verrà iscritto tra i debiti. La differenza positiva tra il prezzo di riacquisto ed il prezzo di vendita verrà quindi considerato un onere finanziario dal debitore che rileverà tale interesse per competenza nel suo conto economico. Al momento del riacquisto il venditore estinguerà il suo debito unitamente a quanto maturato per le somme a titolo di interesse passivo.

In caso contrario, cioè se il prezzo di vendita è superiore al prezzo di riacquisto, l’operazione ha natura operativa rappresentando in sostanza una cessione di diritto d’uso del bene. Quindi, al momento della vendita, il venditore iscriverà un debito pari alla somma che sarà necessaria per il riacquisto del bene mentre la differenza ricevuta a pronti viene considerata un risconto passivo che sarà rilasciato a conto economico come provento operativo nella voce altri ricavi.

La post implementation review proposta da OIC, oltre a sondare i redattori del bilancio in merito alle suddette fattispecie, si propone, più in generale, di raccogliere suggerimenti su possibili aree di semplificazione e dubbi interpretativi sul principio.

Gli elementi raccolti con le risposte al questionario verranno analizzati dall’OIC al fine di valutare eventuali modifiche da apportare all’OIC 34.  Le risposte devono pervenire all'OIC entro il 30 settembre 2025.

Fonte: Com. stampa OIC 21 luglio 2025

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di

Antonella Portalupi

- Dottore Commercialista, Revisore legale, Docente presso la facoltà di Economia dell’Università di Pavia

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