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lunedì 21/07/2025 • 16:01

Fisco DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

Contributi sanitari versati a Casse assistenziali: trattamento fiscale

L’Agenzia delle Entrate, con Risp. AE 21 luglio 2025 n. 190, chiarisce il corretto trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria versati a una Cassa con fini assistenziali da parte di una pensionata il cui marito, defunto, era dipendente presso una banca che si appoggia a tale cassa di assistenza.

a cura di

redazione Memento

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Il caso
L'Istante fa presente di essere iscritto ad una Cassa di assistenza (Cassa di Assistenza del Gruppo bancario iscritta all'Anagrafe dei Fondi Sanitari) in qualità di superstite del marito defunto, il quale era dipendente presso l'istituto bancario che si appoggia a tale cassa di assistenza e di versare i contributi per la copertura assicurativa sanitaria e l'assistenza aggiuntiva (Risp. AE 21 luglio 2025 n. 190).
Con successiva documentazione integrativa l'Istante fa presente che:

  • la sua adesione alla Cassa in qualità di coniuge superstite del dipendente non comporta anche il versamento di contributi da parte dell'istituto bancario;
  • il trattamento pensionistico che riceve è composto dalla pensione maturata dall'Istante cui si aggiunge la pensione di reversibilità del coniuge;

e chiede se i contributi versati alla Cassa per la copertura assicurativa sanitaria e assistenza aggiuntiva nonché per le prestazioni erogate in favore di suo figlio non fiscalmente a carico siano deducibili dal proprio «reddito di pensionata».

La soluzione proposta dall'Istante
L'Istante ritiene che i contributi volontari che versa alla Cassa siano deducibili fino ad euro 3.615,20 e che, fino a concorrenza dell'importo massimo sopra indicato, siano deducibili anche i contributi versati in favore dei familiari non fiscalmente a carico che vanno inseriti nel rigo E26, cod. 6 del modello 730.

La soluzione delle Entrate
Le Entrate ricordano innanzitutto che non concorrono a formare il reddito i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni dei contratti collettivi o di regolamento aziendale, iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti, per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20.
Inoltre, l'art. 10 TUIR, prevede, alla lettera e ter), tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo, i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale iscritti all'Anagrafe dei fondi sanitari integrativi che operino secondo il principio di mutualità e solidarietà tra gli iscritti.
Le due disposizioni sopra citate riguardano ambiti applicativi diversi consentendo la deducibilità dal reddito complessivo dei contributi versati ai predetti fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale» mentre «i contributi previdenziali e assistenziali nonché i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale richiamati dall'art. 51 c. 2 lett. a) TUIR non concorrono (nei limiti ivi indicati) al reddito di lavoro dipendente.
Con la Ris. AE 2 agosto 2016 n. 65/E le Entrate hanno già chiarito che i contributi ad Enti o Casse aventi esclusivamente fine assistenziale, anche se versati da lavoratori in quiescenza, non concorrono alla formazione del reddito, sempreché rispondenti alle previsioni di contratto, accordo o regolamento aziendale, stante l'equiparazione dei redditi da pensione ai redditi di lavoro dipendente. Conseguentemente, i pensionati, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari anche non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali.
Pertanto, tornando al caso di specie, in base alla documentazione prodotta dall'Istante, la Cassa appare riconducibile tra gli enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali e, pertanto, i contributi versati in qualità di associato non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente o di pensione.
Qualora il sostituto non abbia tenuto conto nella determinazione del reddito da pensione della quota di contributi versati alla Cassa, tale importo potrà essere portato in deduzione dall'Istante in sede di dichiarazione redditi, nel modello 730 nel rigo E26 Altri oneri deducibili, cod. '21'.

Fonte: Risp. AE 21 luglio 2025 n. 190

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- Consulente del lavoro - Studio Furfaro e Founder FL&Associati

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