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venerdì 11/07/2025 • 06:00

Fisco CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Adesione CPB 2025-2026: revoca e correzione di errori entro il 30 settembre

Entro il 30 settembre 2025 si può revocare l’adesione al Concordato Preventivo Biennale per il biennio 2025-2026. Se un contribuente si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della comunicazione di adesione al CPB a quali conseguenze si espone?

di Matteo Dellapina - Avvocato, Cultore in Diritto Tributario presso l’Università di Pavia

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Per il biennio 2025-2026, l’adesione al Concordato Preventivo Biennale può essere revocata entro la scadenza del 30 settembre 2025 che va a costituire un vero e proprio spartiacque per il contribuente: entro tale data si può scegliere se mantenere il regime del CPB oppure, in seguito a ripensamenti, oppure se uscire.

La revoca dell'adesione

Analizzando sia la disciplina normativa che le istruzioni al modello dichiarativo per il CPB 2025-2026, è previsto che si possa ritirare l'adesione già comunicata dal contribuente. Tuttavia, contrariamente a quanto talvolta si sente affermare, questa facoltà non è esercitabile senza limiti temporali: la revoca può essere effettuata solo entro il termine previsto per l'adesione, vale a dire entro il 30 settembre 2025, e non oltre. Questo termine è stato fissato, a regime, dall'art. 11 D.Lgs. 81/2025, che ha uniformato le tempistiche per l'intero processo di adesione al CPB.

Chi pensa di poter cambiare idea anche dopo l'invio della dichiarazione dei redditi o di poter utilizzare la finestra della proroga per intervenire sulla scelta del concordato, commette un errore strategico che può avere ripercussioni fiscali rilevanti. Attenzione però: la revoca non inerisce il CPB 2024-2025, ma solo i bienni successivi per i quali è stata presentata, nei termini, la relativa adesione.

Modalità operative per la revoca

L’esercizio della revoca al CPB 2025-2026 richiede però il rispetto di una procedura assai rigida e “fiscale. Non sarà infatti sufficiente trasmettere nuovamente il modello Redditi ma si dovrà inviare il modello CPB in via autonoma, compilando il frontespizio con il codice “2 – Revoca” nella casella “Comunicazione CPB”. In questo caso, il modello Redditi va compilato esclusivamente per i dati anagrafici, del soggetto firmatario e la presentazione telematica da parte dell'intermediario. Qualsiasi altra informazione inserita sarà priva di effetti e non verrà presa in considerazione ai fini della revoca (Circ. AE 24 giugno 2025 n. 9/E).

Il quadro CPB dovrà invece contenere il codice fiscale, il codice ISA, il codice attività prevalente e la categoria reddituale: codice “1” per il reddito d'impresa, codice “2” per il reddito di lavoro autonomo. In questo modo, la comunicazione della revoca è chiara, priva di ambiguità e immediatamente processabile dagli uffici fiscali.

La procedura di revoca non si configura come una dichiarazione integrativa o tardiva, ma come una correzione tempestiva della scelta effettuata. In altre parole, il contribuente può cambiare idea solo fino a quando il termine per l'adesione al CPB non sia scaduto, senza possibilità di intervento successivo. Lo chiarisce anche la Circ. AE 24 giugno 2025 n. 9/E: la comunicazione CPB non ha natura dichiarativa, ma rappresenta semplicemente l'esercizio di una facoltà che, una volta scaduti i termini, non è più disponibile.

L'invio del frontespizio del modello Redditi per trasmettere la revoca o l'adesione al CPB non sostituisce la dichiarazione annuale dei redditi. Sono due adempimenti distinti e devono essere gestiti separatamente, pena lo scarto delle comunicazioni o l'invalidità delle scelte.

Correzioni di errori e “doppie comunicazioni” entro il 30 settembre

Cosa accade se un contribuente si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della comunicazione di adesione al CPB? Anche in questo caso, la soluzione è possibile solo entro la scadenza del 30 settembre: il contribuente può trasmettere nuovamente la comunicazione, correggendo i dati o sostituendo la precedente scelta. Tuttavia, questa correzione tempestiva non deve essere confusa con la revoca: si tratta semplicemente di sostituire una scelta già inviata nei termini, senza che ciò abbia natura integrativa o tardiva.

La dichiarazione dei redditi trasmessa entro il termine ordinario del 31 ottobre non può essere utilizzata per correggere o modificare la scelta del CPB: la finestra utile resta, in ogni caso, quella del 30 settembre.

Le istruzioni operative: attenzione ai dettagli

Le istruzioni al modello per l'adesione al CPB 2025-2026 sono chiare: la revoca è possibile solo con il modello CPB autonomo, da trasmettere entro il 30 settembre. Il frontespizio deve essere compilato in modo minimale, senza inserire altre informazioni se non quelle relative all'identità del contribuente e al tipo di comunicazione. L'intermediario incaricato della trasmissione deve prestare particolare attenzione a questa procedura, perché errori o omissioni possono determinare lo scarto della comunicazione o l'invalidità della revoca.

Errori da evitare e conseguenze fiscali

Un errore frequente è ritenere che la dichiarazione dei redditi possa “sanare” o sostituire la comunicazione CPB. In realtà, la trasmissione del modello Redditi dopo il 30 settembre non ha alcun effetto sulla scelta del concordato: la revoca o la correzione devono essere formalizzate esclusivamente tramite il modello CPB entro la scadenza prevista.

Altra insidia: l'invio di una comunicazione CPB incompleta o errata. Senza i dati minimi richiesti (codice fiscale, codice ISA, codice attività, categoria reddituale), la revoca può essere scartata, lasciando il contribuente vincolato alla scelta iniziale.

Casi pratici

Esempi

Casi di revoca

Un contribuente ha aderito al CPB 2025-2026 il 15 settembre, ma, dopo una verifica interna, decide di revocare la scelta:

  • il 28 settembre: è sufficiente trasmettere il modello CPB con il codice revoca, seguendo le istruzioni;
  • il 2 ottobre: la revoca non è più possibile, la scelta resta definitiva e il contribuente è vincolato al regime per il biennio.

Errore materiale nell'adesione

Un contribuente deve apportare la correzione di un errore materiale nella comunicazione di adesione (ad esempio, un codice ISA errato). In questo caso, è possibile trasmettere una nuova comunicazione corretta entro il 30 settembre. Superata questa data, ogni modifica è preclusa.

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