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lunedì 07/07/2025 • 12:02

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Liquidazione controllata da sovraindebitamento: trattamento fiscale plusvalenze

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta 7 luglio 2025 n. 177, ha chiarito che in mancanza di un'espressa previsione legislativa, ai soggetti che accedono alla procedura di liquidazione controllata non si applicano le previsioni di cui all'art. 183 DPR 917/86.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta n. 177 del 7 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che nessuna disposizione prevede regole speciali in ordine alla determinazione del reddito imponibile dell'impresa che abbia avuto accesso alla procedura di liquidazione controllata (di cui agli artt. 268 e s. D.Lgs. 14/2019); ne consegue che per i soggetti che hanno accesso a tale istituto, in mancanza di una norma ad hoc, il reddito di impresa continua ad essere determinato secondo le regole ordinarie (ossia, secondo quanto stabilito dall'art. 56 c. 1 DPR 917/86) senza che trovino applicazione le previsioni dell'art. 183 DPR 917/86.

Si ricorda che la liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza. La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della L. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato. Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da ridotta complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 268 D.Lgs. 14/2019).

Il fatto che la procedura in esame sia indicata come ''procedimento equivalente alla liquidazione giudiziale'' non può ritenersi sufficiente per applicare in via estensiva ad un'impresa in stato di liquidazione controllata la disciplina fiscale dell'art. 183 DPR 917/86 prevista ora specificatamente per la liquidazione giudiziale e per la liquidazione coatta amministrativa.

L'art. 183 DPR 917/86 prevede regole ad hoc per la determinazione del reddito di impresa maturato nel periodo compreso tra la data di inizio e quella di chiusura della liquidazione giudiziale e della liquidazione coatta amministrativa, stabilendo che esso, indipendentemente dalla durata della procedura concorsuale e a prescindere dall'eventuale esercizio provvisorio, è costituito dalla differenza tra il residuo attivo risultante alla fine della procedura e il patrimonio netto dell'impresa o della società all'inizio del procedimento (determinato in base ai valori fiscalmente riconosciuti delle attività e passività che ne facevano parte).

Nel caso di specie, osservata la carenza dei presupposti dimensionali per poter procedere con la dichiarazione di liquidazione giudiziale, la Società istante ha dichiarato l'apertura della liquidazione controllata della società stessa e dei soci illimitatamente responsabili, nominando il liquidatore della procedura. Ciò posto, la Società afferma di essere proprietaria di un immobile che la procedura intende alienare tramite vendita competitiva.

Tenuto conto del particolare stato di liquidazione controllata, la società chiede se l'eventuale plusvalenza patrimoniale che realizzerà a seguito della cessione del predetto immobile sia soggetta a tassazione ordinaria oppure alle norme tributarie riservate al fallimento prima e alla liquidazione giudiziale poi.

Come chiarito dall'AE, al caso di specie non si applica l'art. 183 DPR 917/86, di conseguenza l'apertura della procedura di liquidazione controllata non darà luogo all'interruzione del periodo d'imposta né all'inizio del c.d. maxiperiodo d'imposta.

Fonte: Risp. AE 7 luglio 2025 n. 177

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