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venerdì 04/07/2025 • 15:45

Lavoro Dall'INAIL

Rider: tutela assicurativa e profili previdenziali

L'INAIL, con Circ. 4 luglio 2025 n. 40, al fine di tutelare il lavoro tramite piattaforme digitali, fornisce precisazioni in merito ai profili assicurativi e ai profili previdenziali per i rider.

a cura di

redazione Memento

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L'INAIL, con Circ. 4 luglio 2025 n. 40, a seguito della pubblicazione della Circ. min. Lav. 18 aprile 2025 n. 9 con cui è stata effettuata la ricognizione delle effettive modalità attraverso le quali è resa l'attività dei ciclo-fattorini delle piattaforme digitali e le tipologie di lavoro adottabili, fornisce precisazioni in merito ai profili assicurativi di competenza dell'Istituto stesso, disciplinati per i lavoratori autonomi dall'.

Retribuzione imponibile e premi assicurativi: criteri di determinazione

In base alla natura del rapporto di lavoro si applicano diversi criteri per la determinazione della retribuzione imponibile e dei premi assicurativi, come di seguito indicato:

  • se ricorre un rapporto di lavoro autonomo si applica l'art. 47, c.2, septies D.Lgs. 81/2015, in base al quale, ai fini dell'assicurazione INAIL, il committente che utilizza la piattaforma anche digitale è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal DPR 1124/65. Si applica, pertanto, l'art. 27 del citato decreto presidenziale che prevede che la spesa dell'assicurazione sia ad esclusivo carico del datore di lavoro.
    La retribuzione imponibile per la determinazione dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni di effettiva attività.
  • se ricorre una collaborazione organizzata dal committente (art. 2, c. 1, D.Lgs. 81/2015), vale a dire una collaborazione etero-organizzata, si applica la disciplina propria del rapporto di lavoro subordinato e quindi deve applicarsi il medesimo articolo 27 DPR 1124/65. Pertanto, i premi dovuti devono essere determinati applicando il tasso della pertinente voce di tariffa alle retribuzioni previste per la qualifica di interesse dal contratto collettivo nazionale individuato come applicabile o comunque da applicare (e non l'imponibile previsto per i parasubordinati).
  • se ricorre il lavoro subordinato si applica l'art. 27 DPR 1124/65 secondo cui la spesa dell'assicurazione è a esclusivo carico del datore di lavoro.La retribuzione imponibile per la generalità dei lavori dipendenti è la retribuzione effettiva (costituita dall'ammontare lordo del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 DPR 917/86 e dai redditi di lavoro dipendente ai fini contributivi definiti dall'art. 29 DPR 1124/65), che non può essere inferiore alle retribuzioni minime stabilite da leggi e contratti (minimale contrattuale) e ai limiti minimi di retribuzione giornaliera stabiliti dalla legge, annualmente rivalutati in relazione all'indice del costo della vita accertato dall'Istat (minimale di retribuzione giornaliera)

I premi sono determinati in base alla retribuzione effettiva o a quella prevista dal contratto collettivo nazionale di riferimento o comunque dal CCNL da assumere.

Gli oneri assicurativi sono sempre integralmente a carico dell'impresa titolare della piattaforma digitale (art. 27 DPR 1124/65).

I premi di assicurazione INAIL sono determinati in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta prevista nelle tariffe dei premi 2019:

  • Voce di tariffa 0721: per consegne di merci effettuate a piedi, tramite velocipedi e veicoli a motore di cui all'art. 47, c. 2, lett. a), Codice della strada (ciclomotori, ecc.);
  • Voce di tariffa 9121: per consegne con altri mezzi di trasporto.

Fonte:  Circ. INAIL 4 luglio 2025 n. 40

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