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sabato 05/07/2025 • 06:00

Lavoro DOPO LA CIRCOLARE DELLE ENTRATE

Regime fiscale auto aziendali: scaduta la clausola di salvaguardia

La clausola di salvaguardia introdotta dal Decreto Bollette per l'applicazione del "vecchio regime" ai veicoli aziendali acquistati nel 2024 ma conferiti ai dipendenti entro il 30 giugno 2025 è scaduta con l'avvento di luglio: è tempo di fare il punto sul nuovo regime fiscale applicabile ai veicoli aziendali (e ai costi connessi). Arrivano i primi chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate.

di Dario Ceccato - Founder Ceccato Tormen & Partners

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A seguito della L. 60/2025 in conversione al DL 19/2025 (Decreto Bollette), si è finalmente introdotta quella clausola di salvaguardia (comma 48 bis) già decantata sin dal gennaio 2025 in relazione alla concessione di veicoli aziendali ordinati prima del 31 dicembre 2024 ma conferiti entro il 30 giugno 2025.

Complice il superamento del 1° luglio, stante quanto emerso con Circ. AE 3 luglio 2025 n. 10/E dell’Agenza delle Entrate, è venuto il momento di tirale le fila. 

L'unica certezza del futuro è che arriva, sempre.

Luglio è arrivato e con lui la parola “fine” (almeno ad oggi) al regime del “vecchio benefit” per gli autoveicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti.

Chi è riuscito a consegnare i nuovi modelli di autovetture entro il 30 giugno 2025, forte della clausola di salvaguardia di cui alla L. 60/2025, potrà godere, se gli conviene (vedremo), del benefit previgente al 1° gennaio 2025.

Per gli altri, sembra che non vi sia più scampo rispetto all'applicazione di quanto disposto dall'art. 1 c. 48 legge di bilancio 2025 (L. 207/2024) che pone una forte penalizzazione dei veicoli endotermici (se di bassa o media cilindrata). 

Non è un caso, peraltro, come sia intervenuta la posizione dell’Agenzia delle Entrate, Circ. AE 3 luglio 2025 n. 10/E, proprio a ridosso della scadenza del 30 giugno superata la quale, evidentemente, si poteva tirare le fila complessive. 

Facciamo il punto della situazione.

Tassazione fringe benefit: dal 2024 al 2025

Come noto il comma 48 della legge di bilancio 2025 ha introdotto una previsione di innalzamento del fringe benefit auto (identificando una percentuale forfettaria del 50% rispetto ad una percorrenza media di 15.000 km a prescindere dai grammi di CO₂ prodotti) nel caso di concessione di veicoli endotermici immatricolati nel 2025 e conferiti ai dipendenti nel medesimo anno.

Tale previsione, con efficacia dal 1° gennaio 2025, è stata sin da subito contestata per la mancanza di lungimiranza pratica, laddove non si è tenuto conto dei tempi di consegna degli autoveicoli, magari ordinati nel 2024 con immatricolazione nell'anno nuovo, per fisiologici motivi.   

Proprio per questo, dopo qualche peripezia, è stata pubblicata la L. 60/2025 di conversione al cd. Decreto Bollette (DL 19/2025), con cui è stata introdotta una sacrosanta clausola di salvaguardia, prendendo spunto da quanto il Governo del 2020 aveva già introdotto proprio cambiando le regole di tassazione dei veicoli in uso promiscuo ex art. 51 c. 4 TUIR.

Cosa succede dunque oggi. Vediamo le regole:

  1. Dal 1° gennaio 2025, per i veicoli endotermici immatricolati nel 2025 e concessi in uso promiscuo ai dipendenti, la quota imponibile del fringe benefit è pari al 50% del costo chilometrico annuo, calcolato sulla base delle tabelle ACI pubblicate entro il 31 dicembre di ogni anno. Tale valore è determinato convenzionalmente moltiplicando il costo chilometrico ACI per una percorrenza di 15.000 km annui;
  2. Fanno eccezione, sempre immatricolazioni anno 2025, i veicoli a trazione esclusivamente elettrica e quelli ibridi plug-in per i quali si applicano percentuali ridotte (rispettivamente 10% e 20%), coerentemente con gli obiettivi ambientali perseguiti dal legislatore;
  3. Ulteriore eccezione. Ai sensi del comma 2-bis all'art. 6 del Decreto Bollette, i veicoli ordinati (si suppone quindi i leasing, i noleggi, le compravendite, ecc.) entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo entro il 30 giugno 2025, godranno (o come vedremo potranno godere) del regime fiscale e previdenziale previgente, basato sulle emissioni di CO₂.

Si badi bene. L’Agenzia delle Entrate, con Circ. AE 3 luglio 2025 n. 10/E, precisa come la nuova disciplina si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:

  • siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
  • siano stati assegnati (i.e. consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Questa misura transitoria è volta a garantire una transizione graduale, tutelando le situazioni in essere al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina.

In tema di clausola di salvaguardia deve considerarsi come sarà possibile, per l’azienda, “decidere” quale benefit applicare tra il previgente o il “nuovo” allorquando si possa rilevare una “convenienza” fiscale.

Ad esempio, l’attribuzione di un veicolo elettrico nel 2025 di autovettura immatricolata nel medesimo anno ma ordinata nel 2024, secondo la clausola di salvaguardia, darebbe applicazione ad una percentuale forfettaria del 25% (regole 2024). Ciò non di meno perché non sfruttare la minore previsione rimessa ai veicoli a totale trazione elettrica e, dunque, applicare il 10% previsto nel 2025? In tal senso l’AE precisa “ Laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che, ai sensi del comma 48 della legge di bilancio 2025, godono delle percentuali di agevolazione più elevate, si ritiene applicabile, in ogni caso, la più favorevole disciplina introdotta dal citato comma 48, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025”.

Confronto tra la normativa previgente e quella attuale

Andiamo avanti e cerchiamo dunque di comprendere quale benefit applicare a seconda delle diverse tipologie di consegna dell'autoveicolo (e della sua immatricolazione o della sua “motorizzazione”). Le casistiche non mancano.

1. Regime fino al 31 dicembre 2024:

Il fringe benefit era calcolato applicando, al valore del benefit definito dalle tabelle ACI, una percentuale variabile in funzione delle emissioni CO₂, con soglie progressive, in particolare:

  • 25% per i veicoli con emissioni non superiori a 60 grammi per chilometro (g/km di Co2);
  • 30% per emissioni superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km; 
  • 50% con emissioni da 160 g/km a 190 g/km;
  • 60% per i veicoli con valori di emissione di anidride carbonica superiori a 190 g/km. 

Tale metodo si potrà applicare, come già detto, ai veicoli ordinati nel 2024 ma consegnati entro il 30 giugno 2025.

2. Regime dal 1° gennaio 2025 (autovetture immatricolare nel 2025 e consegnate nel 2025):

Le nuove percentuali, differenziate in base all'alimentazione, sono così definite:

  • Veicoli elettrici: 10%
  • Veicoli ibridi plug-in: 20%
  • Altre tipologie di alimentazione (benzina, diesel, GPL, metano, ibridi non plug-in): 50%

Tutte le percentuali si applicano al costo chilometrico ACI per una percorrenza convenzionale di 15.000 km.

3. Auto immatricolate nel 2024 o prima ma consegnate nel 2025

Nell'assenza di una disposizione tipica si dovrà applicare il c.d. “valore normale” già citato dalla risoluzione 46/E dell'Agenza delle Entrate del 2020.

In effetti l'amministrazione finanziaria ha precisato come “il valore normale del servizio è ridotto della parte riferibile all'interesse del datore di lavoro e delle somme trattenute al dipendente” nei fatti imponendo una valorizzazione nel singolo mese del benefit di un'automobile immatricolata nel 2024 ma concessa nel 2025.

Trattenute in busta paga e riduzione del valore imponibile

Nel caso in cui il dipendente partecipi al sostenimento dei costi del veicolo (es. con trattenute in busta paga per l'uso privato), tali somme devono essere detratte dal valore imponibile del fringe benefit.

Cosa accade ora quindi?

Le nuove disposizioni hanno tre riflessi significativi:

  • per le imprese, è necessario rivedere le policy aziendali in materia di assegnazione dei veicoli, valutando l'impatto fiscale in base alla tipologia di alimentazione;
  • per i lavoratori, l'uso di auto elettriche o ibride plug-in comporta un vantaggio fiscale diretto, con un minor carico in busta paga;
  • per i contratti in essere, è cruciale verificare la data dell'ordine e dell'assegnazione del veicolo, vista la ratifica della clausola di salvaguardia, per determinare il corretto regime applicabile.

Tutto quanto sopra si scontra poi con un'altra tematica: la “ricarica” domestica delle elettriche. Quella, chissà perché, all'Agenzia delle Entrate non piace.

L'amministrazione finanziaria ha già ribadito la sua totale contrarietà al rimborso del costo dei khw sostenuti da chi sia aggiudicatario di un autoveicolo elettrico e ricarichi nel proprio domicilio (confermando la precedente posizione di cui alla risposta AE n. 421/2023). Altro che transizione energetica.

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Beniamino Scarfone

- Consulente del Lavoro e Giornalista pubblicista

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