martedì 01/07/2025 • 11:07
Il documento di ricerca del CNDCEC-FNC, datato 1° luglio 2025, commenta le nuove regole e gli aspetti controversi relativi alla tassazione delle plusvalenze su immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus.
redazione Memento
La tassazione delle plusvalenze derivanti dalla vendita di immobili oggetto di interventi agevolati con il Superbonus è stata profondamente modificata dalla legge di Bilancio 2024. Dal 1° gennaio 2024, la cessione a titolo oneroso di un immobile sul quale il cedente (o altri aventi diritto) abbia eseguito lavori agevolati con il Superbonus può generare una plusvalenza imponibile, se la vendita avviene entro 10 anni dalla fine dei lavori.
Le principali regole prevedono che la tassazione si applichi indipendentemente dalla percentuale di detrazione (110%, 90%, 70% o 65%) e dalla modalità di fruizione (detrazione diretta, cessione del credito o sconto in fattura). La disciplina vale anche per chi non è proprietario, come conduttori o familiari conviventi, e prescinde dalla durata del possesso dell’immobile.
Sono esclusi dalla tassazione i casi di immobili acquisiti per successione e quelli adibiti ad abitazione principale per la maggior parte dei dieci anni precedenti la vendita. In questi casi, la plusvalenza non concorre al reddito.
Il calcolo della plusvalenza segue regole precise: il costo di acquisto/costruzione è rivalutato ISTAT se l’acquisto è avvenuto oltre 5 anni prima, mentre per gli immobili ricevuti in donazione si considera il costo sostenuto dal donante. Le spese agevolate con Superbonus al 110% tramite sconto o cessione non possono aumentare il costo se la vendita avviene entro 5 anni dalla fine dei lavori; possono essere considerate solo al 50% se la vendita avviene dopo 5 anni.
Aspetti controversi e casi particolari:
Attenzione ai rischi di elusione: la normativa prevede controlli per evitare che la comunicazione di fine lavori venga ritardata solo per evitare la tassazione della plusvalenza.
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