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lunedì 30/06/2025 • 16:08

Fisco BONUS MARONI

Trattenimento in servizio dei lavoratori dal 2025: regime fiscale per l'incentivo

Dal 2025 le somme corrisposte ai lavoratori che rinunciano all'accredito contributivo per proseguire l'attività lavorativa non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente, estendendo il beneficio anche agli iscritti alle forme esclusive dell'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), inclusi i dipendenti della Gestione pubblica (Ris. AE 30 giugno 2025 n. 45).

a cura di

redazione Memento

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  • Tempo di lettura 4 min.
  • Ascolta la news 5:03
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L'Agenzia delle Entrate, con la Ris. AE 30 giugno 2025 n. 45, interviene sul trattamento fiscale dell'incentivo (Bonus Maroni) riconosciuto ai lavoratori che scelgono di rimanere in servizio, rinunciando all'accredito contributivo della quota a proprio carico, secondo quanto previsto dall'art. 1 c. 286 L. 197/2022, come modificato dalla legge di bilancio 2025.

Nel dettaglio, il beneficio riguarda i lavoratori dipendenti che, maturando i requisiti per il pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2025, decidono di rinunciare all'accredito dei contributi a loro carico all'AGO e alle sue forme sostitutive ed esclusive.

In tal caso, la somma corrispondente alla quota contributiva viene interamente erogata al lavoratore dal datore di lavoro come incentivo per la prosecuzione dell'attività. 

La misura rivista dalla legge di bilancio 2025 prevede per i soggetti che raggiungono i requisiti per:

  • la pensione anticipata flessibile (Quota 103), o
  • la pensione anticipata ordinaria (42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, 41 e 10 mesi per le donne),

di poter rinunciare all’accredito dei contributi previdenziali obbligatori a proprio carico. In cambio, le quote che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all’INPS non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente.

Dal punto di vista fiscale, la Risoluzione chiarisce che, per effetto delle modifiche normative, tali somme – comprese quelle relative ai lavoratori iscritti alle forme esclusive dell'AGO come la Gestione pubblica – non concorreranno alla formazione del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51 c. 2 lett. i-bis) TUIR. Questo principio vale purché siano rispettate le condizioni previste dalla nuova normativa, che mira a incentivare il posticipo del pensionamento.

La disposizione amplia quindi la platea dei beneficiari, rimuovendo precedenti dubbi interpretativi e garantendo l'esclusione dalla base imponibile fiscale delle somme corrisposte come incentivo sia per i lavoratori AGO, sia per quelli iscritti a forme sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria. 

Pertanto, il Bonus corrisposto nel 2025 al lavoratore dipendente iscritto a una forma esclusiva dell’AGO che rimane in servizio, rinunciando volontariamente all’accredito contributivo della propria quota di contribuzione INPS, non concorre alla formazione dell’imponibile.

Fonte: Ris. AE 30 giugno 2025 n. 45

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