lunedì 30/06/2025 • 11:42
L'INL , in data 26 giugno 2025, ha aggiornato le FAQ relative alla patente a crediti, concentrandosi, tra l'altro, sugli obblighi informativi e sulle eventuali esenzioni dall'obbligo.
redazione Memento
Nuovo aggiornamento delle FAQ relative alla patente a crediti: l'INL, il 26 giugno 2025, ha pubblicato una nuova serie di domande e risposte più frequenti per aiutare gli operatori ad adempiere al nuovo obbligo in vigore dal 1° ottobre 2024.
Nella tabella sottostante riportiamo le nuove FAQ.
Nel presentare la domanda di rilascio della patente a crediti, gli obblighi formativi richiesti devono essere già assolti o è possibile procedere alla richiesta della patente anche nei casi in cui tale adempimento sia in corso o previsto nel breve termine? | Qualora al momento della richiesta il percorso formativo è stato avviato anche se non ancora concluso, è possibile auto dichiarare di essere in regola con gli obblighi formativi. Si evidenzia che l'avvio del percorso formativo deve essere documentato o provato. |
Qualora un operatore economico, in possesso di un'attestazione di qualificazione SOA, prima della scadenza della stessa, nei termini previsti dalla normativa vigente, stipuli con un organismo di attestazione il contratto per il relativo rinnovo, l'attestazione da rinnovare mantiene la sua validità, anche ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici, fino al termine massimo previsto dalla normativa vigente per la conclusione della procedura di rinnovo dell'attestazione (180 giorni dalla stipula del predetto contratto). In considerazione di quanto sopra, si chiede di chiarire che, nel periodo di “ultra-vigenza” di un'attestazione di qualificazione SOA, come sopra indicato, in classifica pari o superiore alla III, permane per l'impresa l'esenzione dal possesso della patente a crediti. | Si ritiene che, nel caso prospettato, qualora vi sia richiesta di rinnovo della qualificazione SOA, l'impresa non debba procedere con la presentazione dell'istanza della patente a crediti. Diversamente laddove il rinnovo della qualificazione SOA, in classica pari o superiore alla III, non avvenga, si dovrà procedere con la richiesta della patente a crediti. |
Con riferimento alla FAQ n. 16, voglia codesto Ispettorato Nazionale del Lavoro esplicitare l'esenzione dall'obbligo della patente a punti, ai sensi dell'art. 27, comma 15, del D.Lgs. n. 81/2008, alla stregua dei consorzi ordinari, della società anche consortile, per l'esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori, di cui all'art. 31 dell'All. II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, a valle di provvedimento di aggiudicazione, laddove costituita dai concorrenti riuniti o consorziati in possesso, ciascuno, della qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III. | In linea con quanto già risposto nella FAQ n. 16, le società consortili di cui all'art. 31 dell'Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate. |
Si chiede se l'attività di Direttore dei Lavori, nonché di Direttore Operativo dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione, Analisi Energetiche, Analisi Acustiche, Analisi Igrotermiche, Rilievi architettonici, strutturali, Rilievi topografici, Tracciamenti in cantiere, Attività di Monitoraggio ambientale, attività di Monitoraggio geotecnico con installazione di assestimetri a piastra, inclinometri ecc., prove di laboratorio, Collaudatore in corso d'opera che effettua attività di verifica e controlli strumentali e manuali in cantiere assieme alle figure degli Assistenti, - se, pertanto, tutte queste figure - possano essere considerate come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell'art.27, comma 1,del D.Lgs. n.81/2008 e quindi per tale ragione siano da reputare ex se esonerate dal possesso della patente a crediti. | Si ritiene che le attività elencate nel quesito siano da considerare come “prestazioni di natura intellettuale” in quanto “ costituenti ideazione di soluzioni o elaborazione di pareri, prevalenti nel contesto della prestazione erogata rispetto alle attività materiali e all'organizzazione di mezzi e risorse” (Consiglio di Stato, V Sezione, 28 luglio 2020 n. 4806). |
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Paola Martinucci
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