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venerdì 27/06/2025 • 14:04

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Oro da investimento: trasmissione dei dati all'anagrafe tributaria

L'Agenzia delle Entrate, con Risposta a consulenza giuridica 27 giugno 2025 n. 6, ha chiarito che anche per l'oro da investimento destinato a successiva lavorazione ricorre l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria.

a cura di

redazione Memento

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Con la risposta a consulenza giuridica n. 6 del 27 giugno 2025, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che la nuova definizione di cui all'art. 1 c. 1 lett. a) L. 7/2000, ricomprende espressamente tra l'oro da investimento anche quello destinato a successiva lavorazione, ossia quello non più destinato a riserva di valore ma a uso industriale, per il quale, dunque, ricorre l'obbligo di comunicazione all'anagrafe tributaria.

L'art. 1 D.Lgs. 211/2024, in attuazione delle disposizioni del Reg. UE 2018/1672, ha modificato l'art. 1 c. 1 lett. a) L. 7/2000, ampliando la definizione di oro da investimento con l'inclusione dell'oro destinato a successiva lavorazione.

In particolare, l'art. 1 c. 1 lett. a) L. 7/2000 dispone che con il termine oro si intende l'oro da investimento, anche destinato a successiva lavorazione, intendendo per tale l'oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell'oro, ma comunque superiore ad 1 grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; le monete d'oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute a un prezzo che non supera dell'80 per cento il valore sul mercato libero dell'oro in esse contenuto, incluse nell'elenco predisposto dalla Commissione delle Comunità europee ed annualmente pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee, serie C, nonché le monete aventi le medesime caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto elenco.

Con riferimento all'obbligo di comunicazione all'archivio dei rapporti finanziari da parte degli operatori professionali in oro, è già stato chiarito che l'obbligo comunicativo, essendo rivolto agli operatori finanziari e avendo ad oggetto solo i rapporti e le operazioni di natura finanziaria, deve essere circoscritto alle sole operazioni aventi ad oggetto l'oro di cui alla citata lett. a) dell'art. 1 c. 1 L. 7/2000, ossia l'oro da investimento. Restano, invece, fuori dal perimetro comunicativo gli acquisti e le vendite di oro di cui alla lett. b), ossia il cosiddetto oro da uso industriale» in quanto transazioni aventi natura commerciale, volte all'approvvigionamento di materia prima a favore di soggetti che impiegano il materiale prezioso nella loro attività caratteristica di produzione di gioielli.

L'Unità di Informazione finanziaria (UIF) ha precisato che le cessioni di oro da investimento, effettuate nei confronti di imprese di produzione di oggetti preziosi, pur trattandosi di transazioni aventi ad oggetto oro destinato non più a riserva di valore, ma successiva lavorazione, rientrano nell'obbligo di comunicazione in ragione del fatto che si tratta di materia ricompresa nella categoria di cui alla lett. a) art. 1 L. 7/2000.

Fonte: Risp. AE consulenza giuridica 27 giugno 2025 n. 6

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