giovedì 26/06/2025 • 15:57
Pubblicata in GU 25 giugno 2025 n. 145 la L. 91/2025 (Legge di delegazione europea per il 2024): previsti nuovi principi e criteri direttivi da considerare ai fini del recepimento della Direttiva (UE) 2024/2831, relativa al miglioramento delle condizioni del lavoro svolto mediante piattaforme digitali.
redazione Memento
Pubblicata in GU la L. 91/2025, di Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024.
Tale Legge, in vigore dal 10 luglio 2025, detta nuovi principi e criteri direttivi per il recepimento di molte Direttive europee: su tutte, la più interessante dal punto di vista giuslavoristico è la c.d. Direttiva rider, relativa al miglioramento delle condizioni del lavoro svolto mediante piattaforme digitali (Dir. UE 2024/2831), che deve essere recepita entro il 2 dicembre 2026.
La Legge di Delegazione europea interviene dettando alcuni nuovi criteri da considerare nel recepimento, di seguito esposti.
I criteri contenuti nella Legge 91/2025
Nell'esercizio della delega per il recepimento della Dir. UE 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre2024, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali (art. 32 L. 234/2012), anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al capo V-bis del D.Lgs. 81/2015, le modifiche, le integrazioni e le abrogazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della Dir. UE 2024/2831;
b) adeguare la definizione di «piattaforma di lavoro digitale» contenuta nella normativa vigente alle definizioni contenute nella Dir. UE 2024/2831;
c) individuare procedure adeguate ed efficaci per verificare e garantire la determinazione della corretta situazione occupazionale delle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali;
d) definire le procedure per la limitazione del trattamento dei dati personali mediante sistemi di monitoraggio automatizzati o sistemi decisionali automatizzati da parte delle piattaforme di lavoro digitali;
e) modulare le tutele previdenziali dei lavoratori attraverso la loro riconduzione alla disciplina del lavoro autonomo o subordinato, prevedendo i necessari adattamenti normativi;
f) stabilire le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali informano le persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali, i rappresentanti dei lavoratori delle piattaforme digitali e, su richiesta, le autorità nazionali competenti in merito all'uso di sistemi di monitoraggio automatizzati o di sistemi decisionali automatizzati;
g) definire le modalità di controllo e monitoraggio per verificare l'avvenuta valutazione dell'impatto delle decisioni individuali prese o sostenute dai sistemi di monitoraggio automatizzati e dai sistemi decisionali automatizzati sulle persone che svolgono un lavoro mediante piattaforme digitali nonché' il riesame umano delle decisioni;
h) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le modifiche e le integrazioni necessarie per la tutela in materia di sicurezza e salute dei lavoratori delle piattaforme digitali, anche con riferimento all'individuazione di misure di prevenzione contro la violenza e le molestie tramite canali di segnalazione efficaci;
i) individuare e regolamentare le modalità con cui le piattaforme di lavoro digitali mettono a disposizione dei soggetti aventi diritto le informazioni pertinenti al lavoro mediante piattaforme digitali, eventualmente anche tramite apposito osservatorio.
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Pasquale Staropoli
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