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martedì 24/06/2025 • 10:45

Speciali DECRETO MIMIT

Start-up: nuovo credito d’imposta dell’8% per incubatori e acceleratori certificati

Il DM MIMIT 26 maggio 2025 prevede un nuovo credito d'imposta per le start-up che si distingue dai precedenti per il fatto che non è diretto a favore delle imprese innovative, bensì dei soggetti qualificati (incubatori e acceleratori) che le selezionano, accompagnano e finanziano. Cosa prevede la misura?

di Marco Nessi - Dottore Commercialista e Revisore Legale

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  • Tempo di lettura 9 min.
  • Ascolta la news 5:03
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Il DM MIMIT 26 maggio 2025, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 20 giugno 2025, rappresenta il tanto atteso provvedimento attuativo dell'art. 32 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023 (L. 193/2024). Il Decreto ha introdotto un credito d'imposta a favore di incubatori e acceleratori certificati che effettuano investimenti nel capitale delle start-up innovative, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare il sistema nazionale dell'innovazione e sostenere le prime fasi di sviluppo delle imprese ad alto contenuto tecnologico.

Questa misura si distingue dalle precedenti agevolazioni fiscali per le start-up per il fatto che non è diretta a favore delle imprese innovative, bensì dei soggetti qualificati (appunto incubatori e acceleratori) che le selezionano, accompagnano e finanziano. In questo modo, il legislatore intende stimolare l'attività di investimento da parte di operatori professionali, capaci di apportare non solo capitali ma anche competenze manageriali, rete di relazioni e supporto operativo.

Finalità della misura

La misura è rivolta agli incubatori e acceleratori certificati che sono regolarmente iscritti nella sezione speciale del Registro delle imprese, come previsto dall'art. 25 c. 8 DL 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 212/2012. Questa iscrizione attesta la qualifica di “certificato” e costituisce presupposto imprescindibile per poter accedere al beneficio fiscale, assicurando che i soggetti coinvolti abbiano una struttura idonea e riconosciuta a sostenere le fasi iniziali dello sviluppo imprenditoriale innovativo.

Il decreto specifica, inoltre, una serie di condizioni soggettive e requisiti di affidabilità che i beneficiari devono possedere alla data di presentazione dell'istanza per l'accesso al credito d'imposta, ovvero:

  • essere regolarmente costituiti e attivi secondo quanto risultante dal Registro delle imprese;
  • non essere sottoposti a procedure concorsuali con finalità liquidatorie (quali fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria);
  • non essere destinatari di sanzioni interdittive (ex art. 9 c. 2 lett. d D.Lgs. 231/2001) che comportano il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
  • non trovarsi in condizioni ostative alla concessione di agevolazioni pubbliche, secondo quanto previsto dalla normativa in materia di incentivi, con particolare riferimento al rispetto delle condizioni di regolarità fiscale, contributiva e antimafia.

Questi requisiti sono chiaramente indicati all'articolo 4 del decreto, che disciplina l'“Ambito soggettivo” della misura e che si coordina con quanto previsto dall'art. 94 c. 2 Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 36/2023), nonché con la disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.

La ratio di queste previsioni è duplice:

  • da un lato, garantire l'effettiva capacità operativa dei soggetti beneficiari, affinché il credito d'imposta sia veicolato verso operatori affidabili e realmente attivi nel sistema dell'innovazione;
  • dall'altro, rafforzare la trasparenza e la legalità nell'allocazione delle risorse pubbliche, riducendo il rischio di distorsioni, frodi o irregolarità nella fruizione dell'incentivo.

Il beneficio fiscale

Il credito d'imposta è concesso nella misura dell'8% dell'investimento effettuato, fino a un massimo di 500.000 euro per ciascun beneficiario, per ogni periodo d'imposta. In particolare il beneficio:

  • è riconosciuto nei limiti delle risorse disponibili (pari a 1,8 milioni di euro annui) e fino ad esaurimento del plafond;
  • è applicabile solo a investimenti effettuati nel capitale sociale di start-up innovative, sia in forma diretta (ossia con sottoscrizione o acquisto di quote/azioni della start-up), sia in forma indiretta tramite organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) o società di capitali che abbiano come oggetto esclusivo o prevalente l'investimento in start-up.

Un elemento fondamentale è costituito dal fatto che l'investimento deve essere mantenuto per almeno tre anni. A tutela dell'Amministrazione finanziaria, l'effettività e la congruità dell'investimento devono essere certificate da un revisore legale o da una società di revisione, iscritti nella sezione A del Registro dei revisori.

Modalità di accesso e utilizzo del credito

La gestione della misura è affidata a Invitalia, individuata dal decreto in qualità di soggetto gestore, incaricato di raccogliere le istanze, effettuare le verifiche preliminari e trasmettere gli esiti al Ministero delle Imprese e del Made in Italy per il completamento dell'istruttoria.

I soggetti beneficiari sono tenuti a presentare un'apposita istanza in via telematica, mediante il portale dedicato di Invitalia, secondo le modalità tecniche e operative che saranno definite con successivo avviso pubblico. Nell'istanza dovranno essere indicati, tra gli altri, i dati identificativi del soggetto richiedente, l'ammontare dell'investimento effettuato e i riferimenti alla start-up innovativa destinataria delle risorse.

L'istanza dovrà essere corredata da una serie di documenti giustificativi, indicati all'art. 8 del decreto, tra cui:

  • una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante il possesso dei requisiti soggettivi e l'assenza di cause ostative;
  • la certificazione di un revisore legale o società di revisione iscritta nella sezione A del Registro, che attesti l'effettivo investimento nel capitale della start-up;
  • l' evidenza dell'avvenuto versamento del capitale sottoscritto (es. quietanza bancaria, atto di aumento di capitale);
  • l'eventuale delibera societaria relativa all'operazione;
  • i dati anagrafici e identificativi della start-up innovativa beneficiaria dell'investimento.

Ove necessario, potrà essere richiesto l'invio di ulteriori documenti integrativi a supporto dell'istruttoria.

Una volta completata la verifica formale da parte di Invitalia, la documentazione è trasmessa al Ministero delle Imprese e del Made in Italy , che procede alla validazione definitiva e alla determinazione dell'importo del credito riconoscibile. L'elenco dei soggetti ammessi e degli importi concessi è quindi comunicato all'Agenzia delle Entrate, che abilita i beneficiari alla fruizione del credito.

Ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto, il credito d'imposta:

  • può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24 (ex art. 17 D.Lgs. 241/97) attraverso i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate;
  • non è rimborsabile e non può essere ceduto o trasferito a terzi.

L'utilizzo del credito avviene in misura pari al valore riconosciuto dal decreto, ed entro i limiti annuali previsti dal regime “de minimis”.

Controlli, cause di decadenza e recupero

Il provvedimento contiene una disciplina puntuale anche sul piano dei controlli e delle sanzioni. In particolare, la decadenza dal beneficio è prevista nei seguenti casi:

  • cessione dell'investimento prima del triennio;
  • perdita dei requisiti da parte della start-up partecipata;
  • presentazione di dichiarazioni false o di certificazioni inesatte;
  • mancanza di documentazione idonea a dimostrare l'effettivo investimento.

Nel caso in cui dovesse emergere l'indebita fruizione del beneficio, l'Agenzia delle Entrate procede al recupero del credito d'imposta, maggiorato di interessi e sanzioni. L'utilizzo indebito può essere qualificato come credito non spettante o inesistente, con potenziali conseguenze anche sul piano penale ai sensi del D.Lgs. 74/2000.

Il decreto pone inoltre un obbligo di conservazione della documentazione per almeno cinque anni, al fine di consentire l'attività di controllo da parte delle autorità competenti.

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