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lunedì 23/06/2025 • 15:01

Fisco DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

ZES Unica e Transizione 5.0: dimensione d'impresa e divieto di doppio finanziamento

Per il bonus ZES Unica la qualifica di media o grande impresa deve essere verificata al momento della comunicazione integrativa (post-investimento), mentre la gestione del divieto di doppio finanziamento e il dimensionamento per il Transizione 5.0 sono di competenza di altri enti e non rientrano tra le materie esaminate dalle Entrate (Risp. AE 23 giugno 2025 n. 168).

a cura di

redazione Memento

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Con la Risp. AE 23 giugno 2025 n. 168, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini del Credito di imposta ZES Unica (di cui all'art. 16 DL 124/2023), è necessario verificare la dimensione dell'impresa (a seguito dell'approvazione del bilancio), al momento dell'invio della relativa comunicazione c.d. integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella prima comunicazione.

In merito al momento in cui rilevare il dimensionamento dell'impresa beneficiaria in relazione al Credito Transizione 5.0, invece, la relativa individuazione non è di competenza dell'Agenzia delle Entrate non riguardando alcuna disposizione tributaria, in considerazione della circostanza che la disciplina agevolativa demanda al Ministero delle Imprese e del Made in Italy il compito di stabilire le relative modalità attuative e al GSE la gestione e il controllo delle istanze presentate.

Nel caso di specie, la società istante dispone di tre stabilimenti produttivi situati a X, Y e Z, ove nel corso del 2025 realizzerà due distinti progetti di investimento. L'istante ha trasmesso al GSE una comunicazione preventiva (ex ante) per la prenotazione del Credito Transizione 5.0, riferita al progetto di investimento destinato allo stabilimento di Y, qualificandosi come media impresa.

Successivamente, lo stesso ha presentato una seconda comunicazione preventiva (ex ante) per lo stabilimento di Z, che sarà oggetto di potenziamento produttivo attraverso l'installazione di una nuova linea avanzata. In relazione a questo ultimo investimento, l'Istante intende anche presentare domanda per il Credito di imposta ZES Unica, in quanto tale incentivo risulta cumulabile con il Credito Transizione 5.0.

Per quanto riguarda il Credito Transizione 5.0, l'entità della misura non dipende dalla dimensione aziendale, ma varia in funzione del livello di riduzione dei consumi energetici ottenuto attraverso gli investimenti agevolabili, tuttavia la dimensione aziendale assume rilievo in relazione alla possibilità, riservata alle piccole e medie imprese, di ammettere al Credito Transizione 5.0 anche le spese sostenute per la certificazione energetica, fino a un massimo di 10.000 euro.

L'istante si trova in una situazione particolare, dato che, con l'approvazione del bilancio d'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024, probabilmente supererà per il secondo anno consecutivo i parametri dimensionali che determinano il passaggio a grande impresa.

Come chiarito dall'AE, ai fini del Credito di imposta ZES Unica per il 2025, l'Istante dovrà verificare la propria dimensione (a seguito dell'approvazione del bilancio relativo al 2024), rilevante per determinare la corretta misura dell'aiuto, al momento dell'invio della relativa comunicazione cd. integrativa, indipendentemente da quanto comunicato nella prima comunicazione.

Fonte: Risp. AE 23 giugno 2025 n. 168

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