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venerdì 20/06/2025 • 16:05

Fisco PRONTO ORDINI

Commercialisti: quando avviene la cancellazione dall’albo per morosità

Il CNDCEC, con il Pronto Ordini 17 giugno 2025 n. 44, chiarisce la procedura di cancellazione per morosità, in presenza di più procedimenti disciplinari per mancato pagamento delle quote annuali. La cancellazione può avvenire solo dopo la conclusione dei procedimenti di sospensione e il decorso dei termini previsti per la regolarizzazione.

a cura di

redazione Memento

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Il CNDCEC, con il PO 17 giugno 2025 n. 44, ha risposto a un quesito relativo alla cancellazione di un iscritto moroso, coinvolto in più procedimenti disciplinari per mancato pagamento delle quote annuali. Nel caso esaminato, l'iscritto risultava moroso sia per il 2023 che per il 2024, con procedimenti in diverse fasi:

  • uno in fase di concessione dei 60 giorni per regolarizzare;
  • l'altro già nella fase di sospensione.

L'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale si fonda sull'art. 7 del Regolamento per la riscossione dei contributi, che prevede la cancellazione solo dopo il decorso di un anno dalla sospensione e dopo aver concesso ulteriori 60 giorni per il pagamento. Inoltre, il D.Lgs. 139/2005 vieta la cancellazione (come il trasferimento) in pendenza di procedimento disciplinare o sospensione.

La soluzione indicata è che la cancellazione per morosità può essere avviata solo dopo che siano decorsi i termini relativi all'ultimo provvedimento di sospensione e siano trascorsi inutilmente i 60 giorni aggiuntivi concessi per sanare la morosità. Anche dopo la cancellazione, l'Ordine mantiene il diritto di recuperare le quote non pagate durante il periodo di iscrizione.

Fonte: PO CNDCEC 17 giugno 2025 n. 44

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